Sentenza 28 marzo 2007
Massime • 1
È abnorme e, come tale, ricorribile per cassazione, il provvedimento del giudice del dibattimento che, all'esito di esso, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, ritenendo il fatto oggetto del processo diverso da quello ascritto all'imputato, e, senza indicare il reato realmente ravvisabile, ordini la trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni del caso, così dando luogo ad una irreversibile stasi del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2007, n. 18474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18474 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/03/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 718
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 22321/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI;
avverso l'ordinanza 28 febbraio 2006 del Tribunale di Asti. Letti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ricorre per cassazione contro l'ordinanza 28 febbraio 2006 con la quale il Tribunale di Asti, all'esito del dibattimento a carico di AS IU, ritenuto che il fatto per cui si procede debba ritenersi diverso nella sua materialità da quello ascritto all'imputato così come configurato nel decreto di citazione a giudizio, dichiarava la nullità del decreto stesso e disponeva la trasmissione degli atti al PM affinché adottasse le determinazioni del caso.
Deduce abnormità del provvedimento censurato per non essersi specificato nell'ordinanza denunciata "quale fatto materiale oggettivamente diverso da quello contestato ravvisava nella fattispecie", così determinando una irreversibile stasi del procedimento.
Il ricorso è fondato.
2. Nel seguire i tracciati interpretativi già percorsi nel vigore dell'abrogato codice di rito, la giurisprudenza ha enucleato una nozione di provvedimento abnorme caratterizzata, per un verso, dall'assoluta estraneità ed incompatibilità rispetto al sistema processuale vigente, che ne impone l'immediata cancellazione dal mondo del diritto e, per un altro verso, dalla sua imprevedibilità che non consente di ravvisare, nel silenzio del legislatore, l'intento di escludere il diritto di impugnazione, così come il potere della Corte di cassazione di rilevare di ufficio l'anomalia del provvedimento stesso.
Abnorme è, perciò, il provvedimento non adottato dal giudice nell'esercizio dei normali poteri giurisdizionali e che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, si colloca al di fuori, non soltanto delle norme legislative, ma anche dell'intero ordinamento processuale (cfr., ex plurimis, Sez. 6, 22 febbraio 1995, Grasso;
Sez. 5, 22 giugno 1992, Zinno;
Sez. 6, 25 gennaio 1991, Rossolillo) tanto da non rientrare nei poteri dell'organo decidente perché incompatibile con i principi generali del sistema (Sez. 1, 12 luglio 1991, De Bono). Un profilo puntualmente colto anche dalla dottrina prevalente, la quale, premesso che solo riguardo ai provvedimenti tipici può adottarsi la scelta legislativa in ordine alla loro impugnabilità, mentre quanto agli altri provvedimenti la loro "deviazione" dal sistema non consente di riferirvi il principio di tassatività, con conseguente legittimità - ove se ne integrino le piene condizioni - dell'esperimento del ricorso per cassazione, rileva come, se l'astratta costruzione del concetto di abnormità appare sufficientemente lineare, la sua concreta estrinsecazione non può essere preventivamente configurata, richiedendo di essere calata nella realtà processuale, sottolineando il valore decisivo della casistica giurisprudenziale (cfr., significativamente, sul punto, la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, p. 126).
Nei confronti del provvedimento abnorme non opera, dunque, il principio della tassatività dei provvedimenti impugnabili e dei mezzi di impugnazione esperibili enunciato dall'art. 568 c.p.p., nonostante ne' in quest'ultima norma ne' in altre norme sia presente un'espressa previsione in ordine all'impugnabilità del provvedimento stesso.
3. È da accreditare soprattutto alla giurisprudenza formatasi nel vigore del nuovo codice il rito del più sistematico tentativo ricostruttivo in ordine alla nozione di provvedimento abnorme, con reiterati interventi sul tema pure da parte delle Sezioni unite;
così almeno da tracciare le basi interpretative per pervenire ad una rigorosa delimitazione della nozione ai fini applicativi. Proprio perché l'abnormità deve riferirsi a situazioni non previste nè prevedibili dalla legge, in conseguenza della singolarità del contenuto dell'atto, si è evidenziata l'antinomia derivante dalla asserita possibilità di coesistenza tra le nozioni di nullità e di abnormità (pure se, per la verità, sul piano applicativo, una simile soluzione non è sempre stata colta dalla giurisprudenza) perché, ove la legge preveda altri rimedi (è da ritenere, anche se successivi e, quindi, inidonei a determinare una pronta rimozione dell'atto) è a questi che è demandata la relativa disciplina della patologia dell'atto stesso. Un procedimento significativamente individuabile nel caso di specie per la coesistenza del provvedimento regressivo con la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio.
4. Il ricordato percorso interpretativo inizia con la definizione del provvedimento abnorme inteso come quel provvedimento che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non poter essere inquadrato nello schema normativo processuale;
con la conseguenza che la mancata previsione di una specifica impugnazione dipende dalla sua estraneità al sistema legale cui può porsi rimedio solo con il ricorso per cassazione. Più in particolare, sì è chiarito che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite;
si è precisato così che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, tanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista;
cfr. altresì Sez. un., 24 novembre 1999, Magnani). Il principio di non regressione si ritiene violato tutte le volte in cui si determina un anomalo passo indietro del procedimento, che deve avere, invece, un ordinato svolgimento progressivo, per assicurare la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). Il principio di non regressione ha assunto nel sistema del nuovo codice una particolare valenza significante considerando il ruolo cruciale assegnato alla distinzione tra procedimento e processo, posto che la fase delle indagini preliminari precede l'esercizio dell'azione penale e, quindi una retrocessione ad una tale fase, successivamente all'esercizio dell'azione penale, diviene assolutamente anomala. Di norma la regressione consegue ad una dichiarazione di nullità che determina un inammissibile arretramento ed impedisce al procedimento di seguire il suo ordinato corso. Sennonché, in forza del principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.), non è consentito al giudice dichiarare nullità non previste, ne' far ricorso all'analogia; con la conseguenza che ogni qual volta si verifica una simile erronea dichiarazione di nullità occorre verificare quali siano gli effetti che ne derivano sul piano processuale. Va ricordato in proposito che, a norma dell'art. 185 c.p.p., comma 3, la dichiarazione di nullità comporta una regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo;
contemplandosi così una regressione necessaria per la rinnovazione dell'atto viziato e per quelli che da esso derivano. Quel che qui occorre rimarcare e che laddove venga erroneamente dichiarata una nullità non prevista dalla legge, si determina una regressione anomala, perché, oltre alla violazione del principio di tassatività delle nullità, si viola anche il principio di non regressione del procedimento. Un effetto che è stato chiaramente individuato dalla Corte di cassazione che ha ritenuto abnormi i provvedimenti che dichiarano una nullità dell'atto al di fuori delle ipotesi previste;
con la conseguenza che in tali casi il ricorso all'abnormità consente di tenere fermo il sistema delle nullità (cfr., ad esempio, Sez. 6, 8 febbraio 1996, Trib. Cassino).
6. Nel caso di specie, la mancata indicazione nel provvedimento impugnato del fatto di reato ravvisato dal giudice della cognizione determinando una irreversibile stasi processuale, è da qualificare abnorme (v. per un' analoga applicazione del principio, Sez. 6, 21 gennaio 1993, Presutti), senza che possa rilevare l'illegittima dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio. L'ordinanza impugnata deve, dunque essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Asti per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Asti per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007