Sentenza 22 luglio 1999
Massime • 1
Perché possa configurarsi illecito permanente è necessario che la condotta venga posta in essere dalla medesima persona, e perciò che l'elemento soggettivo del fatto causale sia ontologicamente riferibile ad un unico soggetto, con la conseguenza che la successione di un soggetto ad un altro in un rapporto, comportando il termine di una condotta e l'inizio di un'altra, determina la cessazione della permanenza e l'inizio del decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, nonché, ove il successore, ponga in essere una nuova e autonoma condotta illecita, l'insorgenza di un nuovo illecito permanente alla cui cessazione inizierà a decorrere un nuovo termine prescrizionale; peraltro, ove la situazione di danno o di pericolo in pregiudizio dello stesso soggetto, ancorché apparentemente unitaria con riferimento alla posizione del danneggiato, derivi materialmente da condotte autonome e distinte, di per se stesse idonee e sufficienti a cagionare eventi dannosi o pericolosi ontologicamente separati, non insorge una situazione di condebito e non si fa luogo a solidarietà. (Nella specie, l'illecito permanente costituito dalla captazione di acque pubbliche senza titolo era stato inizialmente effettuato dalla Cassa per il Mezzogiorno in danno dell'A.C.E.A. e, in un secondo momento, dalla Regione Abruzzo cui la Cassa aveva trasferito le opere dell'acquedotto per il fabbisogno idrico della popolazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/1999, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 22 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Franco BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA COMUNALE ENERGIA E AMBIENTE - A.C.E.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FELICE ASSENNATO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE ATTRIBUITE EX D.L.VO 96/93, A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLA AGENZIA PER PROMOZIONE E PER LO SVILUPPO PER IL MEZZOGIORNO (L.488/92), GIÀ CASSA PER IL MEZZOGIORNO, GIÀ COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER IL MEZZOGIORNO, in persona del Ministro pro-tempore, MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del Ministro pro-tempore, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliari in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
nonché contro
REGIONE ABRUZZO;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 03179/96 proposto da:
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE ATTRIBUITE EX D.L.VO 96/93, A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLA AGENZIA PER LA PROMCZIONE E PER LO SVILUPPO PER IL MEZZOGIORNO (L.488/92), PER IL MEZZOGIORNO, GIÀ COMMISSARIO GOVERNATIVO PER IL
MEZZOGIORNO, in persona del Ministro pro-tempore, MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del Ministro pro-tempore, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
AZIENDA COMUNALE ENERGIA ED AMBIENTE, A.C.E.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FELICE ASSENNATO, giusta delega a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
REGIONE ABRUZZO;
- intimata -
e sul 3^ ricorso n.^ 04209/96 proposto da:
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIAVE 8, presso la sede dell'Ufficio distaccato della Regione stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato FEDERICO LIBERATORE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AZIENDA COMUNALE ENERGIA ED AMBIENTE - A.C.E.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FELICE ASSENNATO, giusta delega a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, IN RELAZIONE AILE COMPETENZE ATTRIBUITE EX D.L.VO 96/93 A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLA AGENZIA PER LA PROMOZIONE E PER LO SVILUPPO PER IL MEZZOGIORNO (L. 488/92) GIÀ CASSA PER IL MEZZOGIORNO, GIÀ COMMISSARIO GOVERNATIVO PER IL MEZZOGIORNO, in persona del Ministro pro-tempore, MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del Ministro pro-tempore, CASSA E DEPOSITI E PRESTITI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 79/96 del Tribunale superiore acque pubbliche di ROMA, depositata il 23/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
uditi gli avvocati Romano VACCARELLA, per la ricorrente principale, Carlo TONELLO, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della Regione Abruzzo;
rigetto degli altri due ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 5 marzo 1985, l'Azienda Comunale energia e ambiente (ACEA), con sede in Roma, concessionaria della derivazione delle acque dal fiume Verde per la produzione di energia elettrica, convenne davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche del Lazio la Cassa per il Mezzogiorno;
dedusse che la Cassa sottraeva, in modo abusivo, le acque del fiume in ragione di litri 900 al secondo, in quanto il decreto di concessione emesso nel 1970 in suo favore non era stato perfezionato, non avendo la Corte dei Conti concesso il visto, domandò la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni, da determinare in corso di causa.
Il Commissario di governo per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, succeduto alla cassa, si costituì: in rito, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, dato l'avvenuto trasferimento delle opere dell'acquedotto alla Regione Abruzzi per il fabbisogno idrico della popolazione;
nel merito, chiese il rigetto della domanda. La Regione Abruzzi, chiamata in causa, eccepì a sua volta il difetto di legittimazione passiva, poiché all'atto del trasferimento la Cassa si era accollata ogni onere relativo al contenzioso connesso con la realizzazione dell'opera pubblica. Il Tribunale regionale delle acque, con sentenza 3 ottobre 1989, condannò l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno (succeduta al Commissario governativo per il Mezzogiorno) al pagamento di lire 2.228.958.213 e la Regione Abruzzi al pagamento di lire 1.807.268.823, con gli interessi legali dalle singole annualità al saldo.
Giudicando sul gravame proposto dall'Acea e dall'Agenzia per il Mezzogiorno, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza non definitiva 23 febbraio 1992, dichiarò la responsabilità solidale per il risarcimento del danno dell'Agenzia e della Regione Abruzzi a far tempo dalla commissione dell'illecito;
con sentenza definitiva 5 dicembre 1994 - 23 ottobre 1995, condannò in solido l'Agenzia e la Regione Abruzzi al risarcimento dei danni, determinato alla data del maggio 1993: a) per il periodo 1974 - 1992 in lire 5.393.256.000, oltre gli interessi legali dal verificarsi del fatto dannoso;
b) per il periodo successivo al 1992 e fino alla legittimazione della captazione per uso potabile o alla cessazione della concessione in favore dell'Acea in lire 667.947.000 annue e in complessive lire 3.007.688.000, oltre gli interessi legali dal 1992. Il Ministero dei Lavori pubblici, succeduto alla Agenzia per il Mezzogiorno, e la Regione Abruzzi ricorrono contro la decisione non definitiva e contro quella definitiva;
l'Acea ricorre contro la sentenza definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento del ricorso, il Ministero dei Lavori Pubblici deduce relativamente alla sentenza non definitiva:
1.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2935, 2947 comma 1 cod. civ., in relazione all'art. 200 T.U. 11 dicembre 1933,
n. 1775; degli artt. 142 T.U. 218/1978 e 360 n. 3 cod. proc. civ. Insufficienza ed illogicità concretante carenza di motivazione. È palesemente erronea, perché contraria a norme imperative, la decisione non definitiva del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che, ritenendo un fatto illecito permanente, ha affermato la responsabilità dell'Amministrazione anche per i danni relativi al quinquennio precedente la proposizione della domanda. Se dall'affermazione dell'illecito permanente derivava la non prescrizione dell'azione connessa con la continuazione dell'illecito, non poteva determinare la imprescrittibilità del reclamo per le pretese relative a quelle frazioni di danno materiale già subito in precedenza al quinquennio anteriore alla proposizione della domanda:
perciò, il mancato reclamo da parte della ACEA in data anteriore al quinquennio, a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale 5 marzo 1985, ha determinato la loro copertura per effetto di prescrizione estintiva ex art. 2947 cod. civ.
1.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 2935, 2697, 2947 cod. civ., 117 Cost., D.P.R. 616 del 1977, 148 T.U. 218/1978, in relazione all'art. 200 T.U. n. 1775 del 1933 le 360 n. 3 cod. proc. civ. Inesistenza ed illogicità della motivazione.
È erronea, perché contrastante con nome di diritto, la decisione non definitiva del Tribunale Superiore alle Acque Pubbliche, nella parte in cui ha ipotizzato responsabilità, legittimazione e solidarietà della Cassa per il Mezzogiorno e dei successori per il fatto illecito produttivo di danno per l'ACEA nel periodo posteriore al 1984.
Esclusa la rilevanza dell'avvenuta costruzione dell'opera e incentrata la rilevanza causale dell'attività di captazione rispetto alla produzione dell'illecito ed all'effettivo danno subito dal concessionario, il Tribunale Superiore ha nuovamente e illogicamente affermato la responsabilità della Cassa per il Mezzogiorno ai fini di stabilire la concorrente solidarietà nel fatto dannoso dal 1984 in poi, parificando l'avvenuta costruzione dell'opera ed il suo trasferimento alla captazione abusiva. Una volta cessata l'attività di captazione da parte della Cassa, il Tribunale non poteva stabilire la responsabilità e la solidarietà da parte della Cassa per il periodo successivo al 1984.
1.3 Violazione degli artt. 2043, 2055, 1223 cod. civ., 111 Cost., 200 T.U. n. 1175 del 1933, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Erroneamente il Tribunale Superiore ha condannato la cassa (ed i suoi successori) al risarcimento del cosidetto danno futuro. La ragionevole aspettativa della regolarizzazione del titolo escludeva la responsabilità per questo tipo di danno.
2.-Relativamente alla sentenza definitiva: violazione di legge ex art. 200 T.U. m. 1775 del 1933 e 360 n. 3 cod. proc. civ. È errata la pronunzia del Tribunale Superiore per la quantificazione del danno sia relativamente al periodo compreso tra l'epoca del ritenuto illecito e quello di un quinquennio anteriore alla data di proposizione della domanda da parte dell'ACEA, sia per il periodo decorrente dall'epoca della consegna degli impianti (24 maggio 1984) in poi.
3.- A fondamento del ricorso contro la sentenza non definitiva, la Regione Abruzzi deduce:
3.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043. 2935, 2947 comma 1 cod. civ., in relazione agli artt. 200 T.U,. 11 dicembre
1933, n. 1775, 148 T.U. n. 218 del 1978; art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Insufficiente, illogicità e carenza di motivazione.
La qualificazione di illecito permanente determina la non prescrizione dell'azione per il fatto della continuazione dell'illecito, ma non la imprescrittibilità del danno già verificatosi prima dell'azione proposta nel 1985.
3.2 violazione degli artt. 2043, 2055, 1223 cod. civ., artt. 111 Cost., art. 200 T.U. Acque. 1775 del 1933; in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha errato nel ritenere la sussistenza del danno futuro e nel pronunziare la condanna al risarcimento di questo danno.
4.- Nel ricorso l'ACEA deduce, in ordine alla sentenza definitiva:
4.1 Violazione dei principi relativi al giudicato interno, ex art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., con conseguente violazione degli artt. 45 e 46 T.U. n. 1775 del 1933; illogicità della motivazione ex artt. 360 n. 5 cod. proc. civ. Il Tribunale Superiore, nell'escludere dal computo delle acque illegittimamente captate la quota di litri 500 al secondo, ha violato la statuizione vincolante operata dalla sua stessa sentenza non definitiva n. 86 del 23 ottobre 1992, con la quale era stato dichiarato inefficace il decreto di concessione del 1970 ed era stata dichiarata la responsabilità aquiliana per la captazione abusiva. Il Tribunale Superiore ha errato nel ritenere vigente il d.i. 22 maggio 1958, n. 3292 quale provvedimento di concessione, mentre tale atto, come risulta dalla Consulenza tecnica, è stato sostituito con il successivo d.i. 27 febbraio 1961, n. 1049, ignorato dalla sentenza.
Lo stesso Tribunale, inoltre, non poteva dichiarare come abusiva la derivazione operata dalle resistenti e non riconoscere all'ACEA, in sede di definizione del quantum, alcun ristoro, modificando cosi il decisum sostanziale della sentenza dichiarativa sull'an debeatur.
4.2 Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il Consulente tecnico è incorso in errore di mero calcolo, già segnalato nella comparsa conclusionale. nel quantificare l'acqua prelevata, tenendo conto delle perdite indicate nel 10%.
4.3 Nullità ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. La sentenza impugnata, mentre in motivazione afferma che i danni ammontano a lire 8.400.944.000 alla data del deposito della stessa "da attualizzare, mediante rivalutazione al maggio del 1993 al momento dell'effettivo pagamento, oltre interessi legali", nel dispositivo fa riferimento ai soli interessi e non fa alcun cenno alla rivalutazione.
5.- Preliminarmente si osserva essere ammissibile il ricorso presentato dalla Regione Abruzzi.
Per la verità, il requisito di cui all'art. 366 comma i n. 3 cod. proc. civ., che a pena di inammissibilità richiede la sommaria esposizione dei fatti, è soddisfatto ove dall'atto di impugnazione, senza ricorso ad altre fonti, sia dato rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dei fatti di causa. Nonostante la mancanza di esposizione dei fatti, dallo svolgimento dei motivi compiuta nel ricorso, si evincono i fatti indispensabili per comprendere chiaramente l'oggetto dell'impugnazione e le susseguenti censure.
6.1 Premesso ciò, a norma dell'art. 200 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1755, contro le sentenze pronunziate in grado d'appello dal Tribuna Superiore delle Acque Pubbliche (nelle materie concernenti i diritti soggettivi attribuite alla sua cognizione ex art. 142 T.U.), è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione:
a) per incompetenza o eccesso di potere;
b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 517 n. 3 cod. proc. civ. del 1865 o per la contraddittorietà prevista dall'art. 517, cit. n. 8 ("se sia contraria ad altra sentenza pronunziata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto, e passata in giudicato, sempre che abbia pronunziato sulla eccezione di cosa giudicata").
Riguarda la violazione di legge la censura concernente la sussistenza o no del carattere permanente dell'illecito, da cui si deduce che il corso della prescrizione decorre soltanto dal momento in cui viene a cessare la permanenza e che si può chiedere il risarcimento di tutti i danni maturati fino alla cessazione dell'illecito medesimo. Riguarda la violazione di legge anche la questione del carattere solidale o no della susseguente responsabilità.
Orbene, per la evidente connessione i due motivi devono essere esaminati congiuntamente.
6.2 Secondo la giurisprudenza, la captazione senza titolo di utenza idrica da parte di un ente pubblico a danno di altro ente pubblico concessionario realizza un'ipotesi di illecito permanente, che si compie mediante un comportamento attivo, continuato nel tempo - ex se non irreversibile e non consolidato con la costruzione dell'opera pubblica di acquedotto - così che deve essere risarcito il danno patrimoniale dell'ente pubblico privato dell'utenza, come effetto del mancato godimento del bene demaniale (Cass. , Sez. Un., 2 agosto 1994 n. 7193; Cass. , Sez. Un., 23 dicembre 1988, n. 7036).
6.3 Nella specie, tuttavia, non si rinviene un unico fatto illecito con il carattere della permanenza.
Per la verità, si definiscono permanenti gli illeciti civili nei quali il fatto (la condotta umana), che li pone in essere, dà luogo ad una situazione dannosa o pericolosa, la quale si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta determinante. Per la sussistenza della permanenza sono necessarie due condizioni: a) il carattere continuativo dello stato dannoso o pericoloso derivante dalla condotta del soggetto (alla stessa stregua della condotta, lo stato dannoso o pericoloso non si esaurisce in un solo istante,. ma prosegue per un certo tempo, il che importa un progressivo aumento del pregiudizio); b) il rapporto di causalità tra il protrarsi dello stato dannoso o pericoloso e la condotta del soggetto, la quale prosegue senza interruzione dopo la realizzazione del fatto, da cui il danno o il pericolo ha origine.
Pertanto il soggetto, se vuole, normalmente è in grado di far cessare lo stato continuativo dannoso o pericoloso da lui posto in essere;
quindi, l'illecito permanente cessa nel momento in cui ha termine la condotta volontaria del soggetto: il che avviene di regola con la conclusione dell'azione, che cagiona la situazione di danno o di pericolo.
Emerge, da quanto detto, che il presupposto della sussistenza dell'illecito permanente è che la condotta venga posta in essere sempre dalla stessa persona, essendo l'elemento soggettivo del fatto causale (ovverosia gli elementi materiale e psicologico) ontologicamente riferibile ad un'unica persona.
Nel caso di successione in un rapporto contrattuale contrassegnato dall'inadempimento, nonostante il perdurare delle conseguenze dell'inadempimento non . sussiste un illecito permanente. L'inadempimento, invero, configura un fatto fissato nel tempo, individuato dalla scadenza dell'obbligazione o dalla costituzione in mora del debitore (le cui conseguenze, peraltro, si protraggono fino a quando interviene un adempimento tardivo, ovvero si fà luogo agli altri rimedi previsti dalla legge per l'inadempimento). Anche nel caso di successione in una situazione di illecito extracontrattuale, in seguito al venir meno di una persona ed al subentrare di un'altra, bisogna distinguere il fatto, che si definisce in un preciso ambito temporale, dalle conseguenze fattuali e giuridiche che si protraggono nel tempo. Laddove sussiste una situazione di illecito extracontrattuale, la successione di una persona ad un'altra non permette che si prefiguri un illecito permanente. Se apparentemente la situazione produttiva del danno o del pericolo continua (per esempio, nel caso di possesso o di detenzione abusivi), in realtà il fatto non si protrae il fatto, ma perdurano le conseguenze predeterminate dall'ordinamento. Invero, distinguendo analiticamente il fatto e gli effetti pregiudizievoli, nell'apparente continuità bisogna individuare il nuovo fatto illecito, configurato da una autonoma condotta, la quale fin dal momento iniziale può anche rivestire i caratteri della permanenza, dalle conseguenze giuridiche (effettuali) di essa. Anche dove l'ordinamento ipotizza la continuazione (per esempio, l'art. 1446 comma 1 cod. civ. in materia di successione nel possesso), in realtà
disciplina in modo unitario le conseguenze derivanti da fatti diversi.
Del resto, la giurisprudenza penalistica ritiene che nel reato di carattere permanente la condotta e l'evento si presentano come un complesso unitario, sostenuto dalla volontà dell'(unico) agente di protrarre nel tempo la violazione della norma (Cass., Sez. III pen., 16 novembre 1995, imp. Pauletti). In altre parole, che sussista il reato permanente quando la condotta abbia una sua (ontologica) unità, non scomponibile in una pluralità di illeciti, anteriori o posteriori ad una data compresa nel periodo della permanenza (Cass., Sez. I pen., 19 dicembre 1995, imp. Grimaldi). Il che non si verifica quando le condotte produttive del danno o del pericolo sono autonome, perché poste in essere da soggetti diversi.
6.4 Ai fini del decorso della prescrizione nel caso di illecito permanente, senza dubbio, si deve accertare la data di cessazione della permanenza. (Da questa data decorre la prescrizione per il risarcimento del danno, in consonanza con la disposizione dell'art.2947 cod. civ., secondo cui il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Ciò significa, dal giorno in cui il carattere di permanenza dell'illecito è venuto a cessare). Quando in un rapporto interviene la sostituzione di- un soggetto ad un altro, al momento in cui questo evento si verifica, poiché ha termine una certa condotta e ne incomincia un'altra, la permanenza cessa ed inizia a decorrere la prescrizione. se il successore pone in essere una nuova, autonoma condotta illecita, si configura un nuovo illecito permanente e solo alla sua cessazione la nuova prescrizione decorre.
6.5 Perché insorga la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 cod. civ., - insegna la giurisprudenza - non è necessario che più persone concorrano nell'unica azione o omissione, ma nel caso pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, basta che ciascuna di esse abbia concorso in maniera causalmente efficiente a produrre l'evento,(Cass., Sez. III, 27 gennaio 1997, n. 814). Ai fini della applicazione dell'art. 2055 cod. civ., in tema di solidarietà tra più responsabili del danno,
è tuttavia necessarià (e sufficiente) la determinazione di un unico fatto dannoso, alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte, tale unicità dovendo essere valutata esclusivamente con riferimento alla posizione soggettiva del danneggiato, e non anche intesa come identità delle azioni degli autori del danno, cosi che risulta del tutto irrilevante che le condotte lesive si manifestino come autonome tra loro (Cass., Sez. III, 2 luglio 1997, n. 5944). Peraltro, ove la situazione di danno o di pericolo in pregiudizio dello stesso soggetto, ancorché possa sembrare unitaria con riferimento alla posizione soggettiva del danneggiato, materialmente deriva da condotte autonome e distinte, di per se stesse idonee e sufficienti a cagionare eventi dannosi o pericolosi ontologicamente separati, una situazione di condebito non insorge e non si fà luogo a solidarietà.
6.6 Poiché la captazione dell'acqua senza titolo in danno dell'Acea è avvenuta ad opera di soggetti diversi in tempi e storicamente determinati, riuniti i ricorsi, il ricorso dell'Amministrazione e della Regione Abruzzi devono essere accolti per quanto di ragione relativamente ai motivi primo e secondo;
la sentenza non definitiva impugnata deve essere cassata in ordine ai motivi accolti, restando assorbite tutte le altre questioni sollevate.
La causa deve essere rimessa al Tribunale Superiore che deciderà, anche sulle spese del giudizio di legittimità, attenendosi ai seguenti principi di diritto: il presupposto della sussistenza dell'illecito permanente è che la condotta venga posta in essere dalla stessa persona, essendo l'elemento soggettivo del fatto causale (ovverosia la condotta e la volontà) ontologicamente riferibile ad un'unica persona;
perciò, quando in un rapporto interviene la sostituzione di un soggetto ad un altro, al momento in cui questo evento si verifica, poiché ha termine una condotta e ne inizia un'altra, la permanenza cessa ed incomincia a decorrere la prescrizione. Se il successore pone in essere una nuova ed autonoma condotta illecita, insorge un nuovo illecito permanente e solo alla sua cessazione la nuova prescrizione incomincia a decorre. Peraltro, ove la situazione di danno o di pericolo in pregiudizio dello stesso soggetto, ancorché apparentemente unitaria con riferimento alla posizione del danneggiato, materialmente deriva da condotte autonome e distinte, di per se stesse idonee e sufficienti a cagionare eventi dannosi o pericolosi ontologicamente separati, una situazione di condebito non insorge e non si fà luogo a solidarietà.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
riunisce i ricorsi;
cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999