Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2019, n. 10494
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Sentenza 15 maggio 2019

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Non sussiste rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 179 cod. strada - che punisce con una sanzione amministrativa colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso - e quella di cui all'art. 437 cod. pen. - che sanziona l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro - stante la diversità non solo dei beni giuridici tutelati - rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale e la sicurezza dei lavoratori - ma anche strutturale tra le fattispecie, sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 437 cod. pen. della condotta dell'imputato che circolava alla guida di un autotreno con cronotachigrafo dallo stesso manomesso mediante l'apposizione di un magnete sul sensore di movimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2019, n. 10494
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10494
    Data del deposito : 15 maggio 2019

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