Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2017, n. 2200
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Sentenza 12 settembre 2017

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Il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 179 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sussistendo rapporto di specialità tra detto illecito e il reato di cui all'art. 437 cod. pen., che punisce l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro. (In motivazione la Corte ha precisato che integra invece l'illecito penale la condotta del datore di lavoro dell'autista del mezzo che realizza o impone la manomissione degli strumenti di controllo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2017, n. 2200
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2200
    Data del deposito : 12 settembre 2017

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