Sentenza 9 dicembre 2015
Massime • 1
Integra il reato di diffamazione aggravata dall'aver recato l'offesa con "altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa la condotta di chi invii documenti dal contenuto diffamatorio via fax. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il reato rientrasse nella competenza per materia del giudice di pace).
Commentari • 6
- 1. Diffamazione: il fax non può essere considerato "altro mezzo di pubblicità"Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, non può ritenersi validamente contestata "in fatto" l'aggravante dell'offesa recata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa nel caso in cui il capo d'imputazione si limiti a contestare l'utilizzo del fax, senza ulteriori indicazioni, posto che la qualificazione di uno strumento tecnico per la trasmissione/comunicazione come "mezzo di pubblicità" richiede componenti valutative relative alla capacità diffusiva dello stesso di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (Cassazione penale sez. V - 24/05/2022, n. 37067). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di …
Leggi di più… - 2. "Maleducato e ignorante della legge": oltraggio e diffamazione (Tr. Pavia, 468/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 maggio 2019
- 3. DiffamazioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2017
- 4. Attenzione ad insultare sui social network: si integra il reato di diffamazione aggravata.http://www.studiolegalegiovannilongo.it/news-e-sentenze/ · 10 febbraio 2017
La Corte di Cassazione, con sentenza 50/17 ha dichiarato che l'insulto scritto sulla pagina Facebook integra gli estremi di una diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3 c.p. Questo perché in teoria il messaggio inserito su un social network può essere letto da una molteplicità di soggetti e raggiungere un numero imprecisato di persone. Addirittura, il delitto di diffamazione si configurerebbe già come corredato di un'aggravante, costituita dalla pubblicità del mezzo di diffusione utilizzato. In questo contesto, la reputazione della persona offesa è altamente lesa, se si considera che “la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica” è “quella di …
Leggi di più… - 5. Diffamazione a mezzo Facebook: privacy e social network in CassazioneRedazione · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2015, n. 6081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6081 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2015 |
Testo completo
6 0 8 1/ 1 6 81 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Rel. Consigliere N.3665 Dott. ZI FUMO REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 18577/2015 Dott. SERGIO GORJAN Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ZI N. IL 06/05/1960 avverso la sentenza n. 2101/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 07/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZI FUMO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L. Onsi dichiarazione L'inammissibilità che ha concluso per la del ricongo. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Ancona ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale RB IZ fu condannato a pena di giustizia in quanto ritenuto responsabile del delitto di diffamazione aggravata e continuata "per avere, in qualità di legale rappresentante della società NEW RELAX srl.....,con più condotte esecutive di medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, offeso la reputazione commerciale e l'immagine della società POLTRONIFICIO RC srl...., diretta concorrente nel settore della produzione di poltrone, mediante fax inviati a clienti e fornitori dello stesso poltronificio per informarli che la predetta ditta verosimilmente utilizzava, nella realizzazione di poltrone, congegni elettromeccanici prodotti in Cina con materiali altamente nocivi e dannosi per la salute e non conformi alle normative europee vigenti in materia di qualità e sicurezza, esponendo al rischio di sequestro cautelativo tutti coloro che avessero prodotto, esposto, commercializzato tali poltrone".
2. Ricorre per cassazione il difensore ed articola cinque censure.
3. Con la prima, ribadisce la eccezione di incompetenza per materia del tribunale, sostenendo che non ricorre l'aggravante contestata, atteso che il fax non può considerarsi mezzo di stampa. Invero la definizione giuridica di stampa e di stampato deriva dalla legge 47/1948 che fa riferimento alla riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinata alla pubblicazione. Tale non può considerarsi il fax.
4. Con la seconda, deduce erronea applicazione dell'art. 595 cp, atteso che il fax in questione non è stato inviato, come si sostiene, a un numero indeterminato (o comunque molto elevato) di destinatari, atteso che poi solo quattro persone si sono poste in contatto con il POLTRONIFICIO RC per chiedere spiegazioni. Contrariamente a quel che afferma la presunta PO, poi, risponde al vero che esistono indagini ed analisi chimiche in corso sui materiali predetti.
5. Con la terza, deduce violazione dell'art. 595 cp con riferimento all'art. 43 comma 2 cp per assoluta insussistenza del dolo, atteso che intenzione del RB non era certo quella di denigrare la azienda concorrente, quanto quella di tutelare il made in Italy dalla importazione di prodotti stranieri scadenti e nocivi. Dunque il RB ha solo esercitato un suo diritto.
6. Con la quarta, si lamenta la mancata assunzione di prova testimoniale.
7. Con la quinta, si deduce illogicità della motivazione. A) con riferimento alla "risposta" della CdA in relazione alla contestata incompetenza del tribunale, B) perché la stessa PO ha parlato di un semplice "disturbo" per la diffusione della notizia a torto ritenuta diffamatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita rigetto, per essere infondata la prima censura e inammissibili le altre. Il ricorrente va condannato alle spese del grado.
2. Non è dubbio che la produzione di un documento a mezzo fax non sia assimilabile alla procedura della stampa. Come correttamente sostiene il ricorrente, l'ordinamento recepisce una accezione tecnica e restrittiva di stampa desunta dal dettato normativo. Non dimeno ricorre l'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 595 cp, essendo il fax uno di quegli "altri mezzi di pubblicità" (sicl. di trasmissione), che rendono aggravato il delitto di diffamazione, radicando la competenza nel tribunale e non nel GdP. Ciò a voler tacere del fatto che, quando un reato di competenza di un giudice, viene giudicato da un giudice sovraordinato, non vi è lesione alcuna della posizione soggettiva dell'imputato (salva la applicabilità delle sanzioni di pertinenza del giudice "inferiore"), atteso che le garanzie sostanziali e processuali non sono certo minori. E tuttavia, nel caso di specie si ripete - correttamente (anche se per motivi diversi da quelli ritenuti in sentenza) è stata ravvisata la competenza del tribunale in composizione monocratica e non quella del GdP. Con ciò, la prima censura (e la conseguente prima parte della quinta censura) vanno qualificate, appunto, come infondate.
3. La seconda censura è manifestamente infondata in quanto, per la consumazione del reato in questione, basta la diffusione ad almeno due persone della notizia denigratoria. In realtà, non si deve confondere la diffusività (che attiene alle potenzialità del mezzo di comunicazione) con la diffusione, vale d ire la effettiva divulgazione della notizia. La diffamazione, come è noto, si consuma quando (almeno) due persone siano raggiunte dalla notizia denigratoria.. 4. Manifestamente infondata è anche la terza censura, atteso che, per la integrazione del delitto di diffamazione, è sufficiente il dolo generico, vale a dire la coscienza e volontà di diffondere una notizia denigratoria e non occorre affatto l'animus diffamandi 5. Generica è la censura con la quale si lamenta la mancata assunzione di prova testimoniale, in quanto non se ne chiarisce l'incidenza in un processo in cui la prova è scaturita per tabulas.. 6. Manifestamente infondata, infine, è l'ultima censura, atteso che la diffamazione consiste nella lesione della reputazione (nel caso in esame, della reputazione commerciale), mentre il "disturbo" è stato il riflesso soggettivo subito dai titolari dell'azienda, "vittime" di numerose richieste telefoniche di chiarimenti da parte di clienti e fornitori cui il fax denigratorio era stato destinato.
PQM
rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma in data 9. XII. 2015. Il presidente estensore IZ Fumo esing my DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 12 FEB 2016 Квизин IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele anzuise