Sentenza 7 gennaio 2004
Commentari • 4
- 1. Non è donazione indiretta dell’immobile se il donante paga solo una parteStefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 3 luglio 2024
La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo. Questo il principio affermato dalla Cassazione con sentenza n. 16329 del 12 giugno 2024. La Corte territoriale aveva ritenuto provata la donazione indiretta della quota pari ad un quarto di un appartamento in favore della coerede, sulla base delle prove raccolte in giudizio, e, ai fini della collazione, aveva ricompreso nella massa ereditaria la …
Leggi di più… - 2. Tra Stato e Regioni; gli Enti localihttps://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. I modelli di collocazione degli Enti locali- 2. Come si evolve il sistema in Italia, la nascita delle Regioni – 3. Lo Stato e gli Enti locali – 4. I Prefetti, il Governo ed il Ministero dell'Interno – 5. La Conferenza unificata e la conferenza Stato-Città-Autonomie locali – 6. Le questioni regionali e la loro commissione parlamentare – 7. Le Regioni e gli Enti locali – 8. Differenziazione dell'ordinamento degli Enti locali e legislazione regionale – 9. I Consigli delle autonomie locali e le Conferenze Regione-Autonomie locali – 10. Le funzioni – 11. Come si presentano le forme di raccordo tra Enti locali e Regioni dopo la legge 2014 n. 56 1. I modelli di collocazione degli …
Leggi di più… - 3. La gestione delle cause di anatocismo e usura: ripartizione dell’onere della prova, ammissibilità degli ordini di esibizione, prescrizione del diritto alla…Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 16 ottobre 2012
- 4. Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/2004, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 132, presso l'avvocato STEFANIA JASONNA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE SARTORIO, DANIELE TURCO, giusto mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 91, presso gli avvocati LUCIANI, GALANTI, AGRESTI, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO LUCIANI, ENRICO GALANTI, GIUSEPPE AGRESTI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 23/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il resistente l'Avvocato Galanti che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di accertamenti ispettivi della NC d'LI nel periodo 25 gennaio/30 marzo 1995, fu attivata la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 145 del d. lgs. n. 385 del 1993 (t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia) nei confronti del sig. RI IL, già membro del consiglio di amministrazione della Cassa Rurale e Artigiana Padania s.c.r.l., con sede in Reggio Emilia. Dopo gli adempimenti di rito, su proposta della NC d'LI, il Ministero del Tesoro con decreto n. 722199 del 13 novembre 1995 emise il decreto sanzionatorio.
Avverso questo provvedimento il IL propose reclamo davanti alla Corte d'appello di Roma chiedendo l'annullamento della sanzione. Costituitosi il contraddittorio, la NC d'LI eccepì in via preliminare la nullità del reclamo sottoscritto da due procuratori extra districtum.
Con decreto depositato il 23 settembre 1999 l'adita Corte dichiarò la nullità del reclamato decreto, osservando:
- che, stante la natura contenziosa del procedimento applicato, trovava applicazione la disposizione dell'art. 82, ult. comma, c.p.c., secondo cui la parte deve stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, e, nella specie, il reclamo era stato proposto a mezzo di procuratori entrambi iscritti nell'albo professionale di Reggio Emilia;
- che non valeva a sanare la nullità la sopravvenuta legge 24 febbraio 1997, n. 27, con cui era stato soppresso l'albo dei procuratori legali, dovendo applicarsi la disciplina vigente al momento della proposizione del reclamo, secondo la regola tempus regit actum.
Avverso questo provvedimento il IL ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi, cui la NC D'LI ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Col primo motivo del ricorso si denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 111 Cost., in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5. c.p.c., all'art. 145 del d. lgs. 385/93, agli artt. 82 e 182 c.p.c., e 1, 2, 3 l. 24 febbraio 1997, n. 27; nonché vizi motivazionali.
Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato: (a) nel qualificare il procedimento di reclamo avverso le sanzioni irrogate dal Ministero del Tesoro di natura contenziosa e, conseguentemente, nel ritenere nullo il reclamo proposto in violazione dell'art. 82, ult. comma, c.p.c.; (b) per non avere, inoltre, considerato che la legge 27/1997, con cui è stato soppresso l'albo dei procuratori legali, avrebbe eliminato il presupposto di applicabilità dell'art. 82, terzo comma c.p.c., con disposizione applicabile ai giudizi in corso, sanando eventuali nullità verificatesi medio tempore;
(c) per non avere, infine, assegnato un termine al ricorrente per la regolarizzazione della procura, ovvero per non averlo rimesso in termini ai fini della sanatoria dell'eventuale decadenza verificatasi, atteso il carattere non contenzioso del procedimento, ai sensi dell'art. 82 e 184 bis c.p.c.. 2. L'art. 8 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, contenente, fra l'altro, disposizioni in materia di esercizio della professione forense, stabilisce: sono validi ed efficaci gli atti compiti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'art. 5 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27. Questa disposizione, contenente la disciplina transitoria conseguente all'abrogazione degli artt. 5 e 6 r.d.l. 1578/1933 cit. per le cause che erano pendenti alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1997, n. 27, sopravvenuta al decreto impugnato, comporta l'accoglimento del motivo, nella parte in cui si invoca l'applicabilità alla fattispecie della normativa sulla soppressione dell'albo dei procuratori legali e in materia di esercizio della professione forense.
3. Restano assorbiti gli altri motivi coi quali si ripropongono le questioni prospettate davanti alla Corte d'appello, relative al merito delle violazioni contestate.
4. In conclusione, il ricorso, alla stregua delle considerazioni svolte, deve, dunque, essere accolto;
il decreto impugnato va, pertanto, cassato, e la causa rinviata ad altro giudice che pronuncerà sul merito della controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004