Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
In tema di reati inerenti alla circolazione stradale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (conv., con mod. in L. 24 luglio 2008, n. 125), la sanzione penale applicabile per il reato di guida in stato d'ebbrezza, accertato esclusivamente sulla base d'elementi sintomatici, è quella più lieve prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. a), Cod. Strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2008, n. 48023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48023 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 06/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2239
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 21708/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova;
nel processo penale
contro
:
LV OR, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 7.5.2008 dalla Corte d'appello di Genova. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza del 7.5.2008 la Corte d'appello di Genova (sezione seconda), quale giudice di rinvio (dopo che questa Corte di cassazione aveva annullato per difetto di notifica al difensore di fiducia una precedente pronuncia della prima sezione della stessa corte territoriale), riformando la sentenza resa il 20.1.2005 dal g.i.p. del Tribunale di Sanremo, ha assolto OR NI dalla contravvenzione di cui al D.Lgs. 20 aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 1 e 2, (C.d.S.) perché il fatto non è più previsto come reato, disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto di Imperia. Il giudice di rinvio ha osservato che:
- era pacifico in linea di fatto che lo stato di ebbrezza contestato alla NI mentre circolava alla guida di un ciclomotore in Sanremo il giorno 11.6.2004 era stato accertato senza l'ausilio dell'apparecchio etilometro prescritto in modo tassativo dalla normativa sopravvenuta, applicabile al caso concreto in quanto più favorevole all'imputata;
- per conseguenza non poteva ritenersi accertato, solo attraverso la personale percezione dei verbalizzanti, un tasso alcolemico nel sangue della guidatrice "superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro", come ipotizzato dal pubblico ministero nella sua requisitoria orale;
- in conclusione, l'imputata doveva essere assolta perché il fatto non è più previsto come reato.
2 - Il Procuratore generale genovese ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 e degli artt. 190 e 192 c.p.p., nonché
mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e della mancanza di prove legali nell'ordinamento processuale, lo stato di ebbrezza del conducente non deve essere necessariamente accertato attraverso la procedura e la strumentazione previste nell'art. 379 reg. att. esec. C.d.S., ma può essere desunto da qualsiasi elemento sintomatico, come l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso e simili. Aggiunge che la corte di merito ha omesso di valutare gli elementi sintomatici riferiti dai verbalizzanti e di ritenere per conseguenza integrata la ipotesi contravvenzionale meno grave, come statuito dalla costante giurisprudenza per i casi di perdurante dubbio sull'esatto tasso alcoolemico.
3 - Il ricorso è fondato.
Al momento del fatto (11.6.2004), la guida in stato di ebbrezza era punita con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da 258,00 a 1032,00 Euro, ai sensi dell'approvato D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, (nuovo C.d.S.).
Dopo le modifiche introdotte con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art.4, comma 1, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, il trattamento sanzionatorio è invece differenziato. La guida in stato di ebbrezza è infatti punita con l'ammenda da 500,00 a 2.000,00 Euro qualora sia accertato nel guidatore un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/1), con l'ammenda da 800 a 3.200 Euro e l'arresto fino a sei mesi qualora il tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 e 1,5 g/1, con l'ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 Euro e l'arresto da tre mesi a un anno quando il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/1.
In tal modo, viene ritenuto in stato di ebbrezza il guidatore che abbia una concentrazione alcolemica superiore a 0,5 g/1 (stesso art. 186, comma 6, come modificato dalla L. 30 marzo 2001, n. 125, art. 6, dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, artt. 13 e art. 5). Per conseguenza, viene abbassata la soglia minima di 0,8 g/1 prevista per lo stato di ebbrezza dall'approvato D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379, comma 1, (reg. esec. Nuovo C.d.S.).
Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso l'apparecchio etilometro e la procedura di misurazione previsti dal predetto art. 379 cit. reg.. Invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice penale può desumere lo stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di alcool da qualsiasi elemento sintomatico, come l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, e simili, sempre che fornisca una motivazione logica ed esauriente del suo convincimento (v. Sez. Un. n. 1299 del 5.2.1996, Cirigliano, rv. 203634, e molte altre successive).
Da ultimo, è stato precisato che anche a seguito della depenalizzazione del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del valore del tasso alcolemico (art. 186 C.d.S., comma 7, come modificato dal D.L. n. 117 del 2007, art. 5, convertito in L. n. 160 del 2007) lo stato di ebbrezza del conducente può essere accertato con qualsiasi mezzo di prova, anche senza l'ausilio di apparecchio etilometro (Cass. Sez. 4^, n. 22274 del 28.2.2008, rv. 240173). Peraltro, in seguito alla indicata differenziazione del trattamento sanzionatorio, collegata al diverso tasso di concentrazione alcolemica, nel caso in cui l'accertamento dello stato di ebbrezza avvenga in base a semplici elementi sintomatici, senza l'ausilio di etilomentro o di altro apparecchio di misurazione scientifica, e quindi senza la possibilità di stabilire con esattezza il tasso alcolemico, il giudice, in omaggio al principio del favor rei, potrà applicare solo la sanzione penale più lieve di cui al testo vigente dell'art. 186 C.d.S., art. 2, lett. a). In tal senso è
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Alla luce di questi principi, nel caso di specie, deve essere applicato il testo vigente dell'art. 186 C.d.S., in quanto più favorevole all'imputato, dal momento che prevede nella fattispecie più lieve la sola pena dell'ammenda, a fronte della pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda prevista dal testo previgente. Ove il giudice accerti lo stato di ebbrezza della guidatrice senza poter precisare il tasso alcolemico, dovrà applicare la sola pena dell'ammenda da 500,00 a 2000,00 Euro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2008