Sentenza 5 febbraio 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, in quanto lo stesso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2010, n. 7956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7956 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 05/02/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 221
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 20803/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
persona offesa LA RI, nato a [...] il [...];
avverso il decreto di archiviazione emesso ex art. 410 c.p.p., comma 2 in data 21/07/2008 dal G.I.P. del Tribunale di Monza nel procedimento penale nei confronti di:
PE ER, nato a [...] il [...], indagato per reati di calunnia, interruzione di pubblico servizio ed altro;
esaminati gli atti, il ricorso e il decreto impugnato;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste scritte del Procuratore Generale (sost. P.G. Dott. Montagna Alfredo), che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
RI LA, in qualità di persona offesa dei reati di calunnia, interruzione di pubblico servizio, resistenza e diffamazione iscritti - a seguito di sua denuncia del 3.12.2007 - nei confronti di ER LL, impugna personalmente per Cassazione il decreto in data 21.7.2008, con cui il g.i.p. del Tribunale di Monza ha dichiarato de plano inammissibile l'opposizione di esso LA contro la richiesta di archiviazione del p.m. e deliberato l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato.
Il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento del g.i.p. per inosservanza delle regole disciplinanti il contraddittorio camerale ex art. 409 c.p.p. e art. 410 c.p.p., comma 3 (avendo indicato nell'atto di opposizione all'archiviazione idonei elementi di investigazione suppletiva) e per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta infondatezza delle notizie di reato (afferenti ai suoi conflittuali rapporti, quale docente dell'istituto professionale di Stato di Ossone, con il preside dell'istituto LL ER, sfociati nell'episodio del 3.12.2007 oggetto della sua denuncia-querela). Elementi che il ricorrente riprende con memoria difensiva ex art. 611 c.p.p., depositata il 25.1.2010, in replica alle indicate conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale presso questa Corte.
Il ricorso è inammissibile perché, in via pregiudiziale, è stato proposto personalmente dal LA nella sua delineata qualità di persona offesa e/o danneggiata dai denunciati reati. Invero per la valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dall'art. 613 c.p.p., secondo cui - ad eccezione delle parti processuali in senso tecnico - l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto da difensori inseriti nell'apposito albo sociale della Corte di Cassazione, poiché alla persona offesa non può riconoscersi la qualificazione soggettiva di parte processuale e le altre parti private diverse dall'imputato non possono stare in giudizio (art. 100 c.p.p., comma 1) se non col ministero di un difensore munito di specifico mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale (cfr.: Cass. Sez. 4, 1.4.2004, n. 37562, p.o. in proc. Birolo, rv. 229139; Cass. S.U. 27.9.2007 n. 47473, Lo Mauro, rv. 237854: "Il ricorso per Cassazione proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell'interesse della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo dei patrocinati dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all'autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale "ad hoc" ai sensi dell'art. 122 c.p.p."). Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue per legge (art.616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo fissare in misura di Euro 500,00 (cinquecento).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010