Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 1
Ai fini della determinazione della pena astrattamente applicabile agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari nei confronti di indagati minorenni, deve tenersi conto dell'attenuante della minore età, operando la diminuzione minima di un giorno dal massimo edittale previsto per il reato per cui si procede.
Commentario • 1
- 1. In GU la conversione del decreto Caivano: le novitàAccesso limitatoPietro Molino · https://www.altalex.com/ · 15 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2014, n. 29074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29074 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
O S C U RA TA 29 0 74/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 3803 Alfredo Teresi - Presidente - Lorenzo Orilia CC- 19/12/2014 Gastone Andreazza R.G.N. 39098/2014 Relatore - Aldo Aceto In caso di diffusione del IO AR presente provvedimento omettere le generalità e ha pronunciato la seguente gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. SENTENZA ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte sul ricorso proposto da imposto da legge T.S. nato a (omissis) avverso l'ordinanza del 22/08/2014 del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
-1 2 udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1 T.S. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 22/08/2014 del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria che, accogliendo l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, ha applicato nei suoi confronti la misura della permanenza in casa perché gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto, a fine di cessione a terzi, 37 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana. O S C U R A TA 1.1. Con il primo motivo lamenta l'omessa valutazione della memoria depositata ai sensi dell'art. 121, cod. proc. pen., ed eccepisce la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen.. 1.2.Con il secondo motivo eccepisce la natura apodittica e apparente della motivazione che convalidato l'ipotesi accusatoria provvisoria in assenza di dati certi in ordine alla quantità di principio attivo ricavabile dalla sostanza sequestrata che solo un accertamento tecnico avrebbe potuto fornire.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla interpretazione che degli artt. 19, comma 5, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e 278, cod. proc. pen., ha fatto il Tribunale per i minorenni e comunque l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27, Cost., dell'art. 19, comma 5, d.P.R. n. 448 del 1988 cit., nella parte in cui esclude il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dal computo per la determinazione della pena ai fini dell'applicabilità di misure cautelari nei confronti di minorenni.
1.4.Con l'ultimo motivo eccepisce vizio di motivazione e violazione di legge sotto il diverso profilo della omessa prognosi circa la possibile applicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è infondato.
3.Il primo motivo è generico.
3.1. Occorre precisare che il T. non eccepisce la violazione del diritto al deposito della memoria (di cui peraltro l'ordinanza impugnata dà atto), bensì l'omessa considerazione degli argomenti difensivi in essa contenuti.
3.2.Così posta, l'eccezione non riguarda la compressione del diritto dell'imputato/indagato di intervenire nel processo/procedimento mediante gli argomenti difensivi contenuti nella memoria (violazione sanzionata dall'art. 178, lett. c, cod. proc. pen.), bensì il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, carente nella parte in cui non avrebbe tenuto conto degli argomenti difensivi.
3.3.In questi termini il motivo è generico perché del contenuto della memoria il ricorrente non fa menzione alcuna, sicché l'eventuale vizio di motivazione non è in alcun modo apprezzabile.
4.Il secondo motivo è anche esso generico e comunque palesemente infondato. 2 O S C U RA TA 4.1. Sia il Giudice per le indagini preliminari (che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della permanenza in casa unicamente per motivi formali), che il Tribunale per i minorenni, hanno ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base del rinvenimento, nell'abitazione del prevenuto, di: a) 37 grammi circa di marijuana;
b) un bilancino di precisione;
c) due tritaerba;
d) un portafogli contenente 140 euro in banconote varie;
e) alcuni appunti recanti nomi e cifre.
4.2.Le modalità di confezionamento dello stupefacente (parte del quale ancora in lavorazione) e le non plausibili giustificazioni fornite dall'indagato in ordine al possesso dello stupefacente, hanno, nella valutazione dei giudici di merito, concorso a completare il provvisorio quadro accusatorio.
4.3.La natura stupefacente della sostanza sequestrata e la sua qualità erano state accertate dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza mediante un reagente chimico.
4.4. Il ricorrente deduce che, a seguito della reviviscenza, come conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, della disciplina previgente le modifiche introdotte con gli artt.
4-bis e 4-ter, legge 21 febbraio 2006, n. 49, è assolutamente stabilire la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza per poter qualificare la detenzione come illecita, e quindi come lieve oppure no;
aggiunge che è in ogni caso onere dell'accusa dimostrare la finalità penalmente rilevante della detenzione e che, nel caso di specie, non ne sussistesse alcuno degli indici rivelatori.
4.5.Osserva questa Suprema Corte che la quantità di principio attivo della sostanza stupefacente, sopratutto a seguito degli esiti referendari del 1993, non ha mai di per sé segnato la misura della penale rilevanza della condotta di detenzione. Si è sempre avuto riguardo al complesso delle circostanze dell'azione che possono denunciarne il fine illecito (la cessione a terzi), circostanze che l'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. 309/90, come modificato dall'art.
4-bis, comma 1, lett. c), legge 49 del 2006, aveva tipizzato traducendo in legge il diritto vivente in materia (cfr. Sez. U, n. 4 del 28/05/1997, n. 4, Iacolare, Rv. 208217. Si veda oggi, il comma 1-bis dell'art. 75, d.P.R. 309/90, inserito dall'art. 1, comma 24-quater, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79).
4.6. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata fonda le proprie valutazioni, come visto, su una serie di circostanze di fatto che non rendono manifestamente illogiche le conclusioni che, pur sempre a livello gravemente indiziario, ne sono state tratte e che sono incensurabili in questa sede.
4.7.Del resto, ove si volessero portare a estreme conseguenze la tesi difensiva, sarebbe pressoché impossibile adottare una qualunque decisione 3 O S C U R A T A precautelare e cautelare in casi di arresto per flagrante detenzione di sostanze stupefacenti.
4.8.Il vizio che indebolisce il motivo di ricorso sta inoltre nella omessa considerazione della fase cautelare della decisione impugnata: il ricorso pretende la prova della quantità del principio attivo;
a fini cautelari è invece sufficiente il grave indizio, che può coniugare l'accertamento della sola natura stupefacente della sostanza con le circostanze della detenzione.
5.Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
5.1.L'ordinanza impugnata afferma senza mezzi termini che la condotta contestata al ricorrente rientra nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non potendosi qualificare di lieve entità.
5.2.Ne consegue che la denunzia di illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 5, d.P.R. n. 448 del 1988 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), secondo il quale nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore età, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni>> non è rilevante in questa sede.
5.3.Quanto all'incidenza della diminuente della minore età sul calcolo del massimo edittale, il Collegio ribadisce l'insegnamento costante secondo il quale occorre aver riguardo alla diminuzione minima di un giorno sul massimo edittale (Sez. 4, n. 37884 del 13/07/2007, Jankovic, Rv. 237462), potendosi aver riguardo all'espansione massima dell'attenuazione della pena solo quando la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e in caso di attenuanti ad effetto speciale (art. 278, cod. proc. pen.). Circostanza che non ricorre nel caso di specie.
6. E' infondato anche l'ultimo motivo di ricorso.
6.1. Osserva la Corte che il Tribunale, in punto di esigenze cautelari, ha fatto espresso riferimento all'ordinanza del GIP (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) che, pur negando la misura a causa dell'errata interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 19, d.P.R. n. 448 del 1988, e 278, cod. proc. pen., aveva tuttavia espresso un netto giudizio prognostico negativo nei confronti del ricorrente che, sebbene incensurato, non pare avere una stabile occupazione (...) di talché non può escludersi, allo stato, che egli tragga dall'attività illecita in argomento una qualche fonte di reddito>> (cfr. pagg. 4 e 5 dell'ordinanza del GIP). O S C U R A TA 6.2.Il Tribunale ha condiviso il giudizio prognostico del GIP traendone l'ulteriore conseguenza della non concedibilità, allo stato, del beneficio della sospensione condizionale della pena e confermando l'applicabilità della misura cautelare anche in costanza della sopravvenuta modifica dell'art. 275, comma 2- bis, cod. proc. pen.. 6.3.E' dunque infondata l'eccezione secondo la quale il Tribunale ha omesso di spiegare le ragioni del proprio giudizio prognostico.
6.4.Il ricorrente eccepisce, tuttavia, anche il malgoverno dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 8, comma 1, d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, a mente del quale Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice>>.
6.5. Fermo restando che si verte in ipotesi del tutto diversa da quelle che espressamente escludono il divieto (i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354), è certo che il nuovo limite alla applicabilità della misura cautelare detentiva riguarda espressamente ed esclusivamente la custodia cautelare in carcere, come reso palese dal tenore della norma che nel suo incipit accomuna espressamente le due misure cautelari detentive (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari), salvo considerare espressamente, nel suo successivo paragrafo, solo la custodia cautelare in carcere per consentirla quando non è materialmente possibile eseguire gli arresti domiciliari.
6.6.Le deroghe del resto, trovano evidente riferimento nell'art. 656, cod. proc. pen., secondo il quale, normalmente, l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva resta sospesa nei confronti di chi deve scontare una pena residua non superiore a tre anni di reclusione, a meno che, appunto, non si tratti di condannati per delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen.). 5 O S C U R A T A 6.7.In questi casi la condanna viene eseguita anche se la pena da scontare non è superiore a tre anni.
6.8.E' chiara, dunque, la "ratio" dell'intervento legislativo: impedire a chi si ritiene che non dovrà espiare la pena in carcere ogni inutile contatto con la realtà inframuraria.
6.9.Ne consegue che tale regola di giudizio non si applica a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere e, per quanto qui rileva, alla misura della permanenza in casa.
6.10.Il ricorso deve pertanto essere respinto. Poiché il ricorrente è minorenne non deve essere pronunciata condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 19/12/2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Alfredo Teresi Aldo Aceto Aldo Acel DEPOSITATA IN CANCELLERIAĮ IL - 8 LUG 2015 IL CANCELLERE Luana Mariani 6