Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/02/2002, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 01 7 01 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto Liquidagione SEZIONE TERZA CIVILE dann alla persons Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO · Presidente - R.G.N. 21669/98 Rel. Consigliere Cron. 4280 Dott. Ernesto LUPO - Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Rep. 483 Dott. Bruno DURANTE Consigliere- Ud. 12/11/01 - ConsigliereDott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti 1.55 LEALE PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO IL CANCELLIERE PERA, difeso dall'avvocato VINCENZO MADONIA, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO PIE delega in atti;
Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig. वड per diritti 1,55
contro
IL CANCELLIERE GIOACCHINO, MONTALBANOSARA ASSIC SPA, MIRABELLA CANCELLERIA MARGHERITA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 830/97 della Corte d'Appello di 2001 PALERMO, emessa il 06/06/97 e depositata il 24/10/97 1917 (R.G. 646/95) -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- 3 Svolgimento del processo. Con citazione del 6 agosto 1990 TR LE, trasportato nell'autovettura guidata da HI RA, di proprietà di RI NO ed assicurata per la responsabilità civile con la SA Assicurazioni s.p.a., convenne davanti al Tribunale di Palermo il RA e la SA Assicurazioni per essere risarcito dei danni alla persona da lui riportati nell'incidente avvenuto il 3 agosto 1988. Si costituì soltanto la società assicuratrice, opponendosi alla domanda. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della NO, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 4 marzo 5 1995, rigettò la domanda per assenza di prova sulla responsabilità del RA. Il LE propose appello. Si costituirono i tre appellati (SA Assicurazioni, il RA e la NO). La Corte di appello di Palermo, con la sentenza depositata il 24 ottobre 1997, ha ritenuto provata la responsabilità esclusiva del conducente RA ed ha accolto la domanda di risarcimento del danno nei confronti dello stesso e della SA Assicurazioni, rigettandola nei confronti della NO. In ordine all'entità dei danni, la Corte ha premesso che il LE subì lesioni dalle quali sono derivate l'inabilità temporanea assoluta di giorni 150 e l'inabilità temporanea relativa di giorni 103, nonché postumi permanenti nella misura del 18 %. La Corte, pertanto, ha liquidato al LE: a) il danno biologico, ammontante, sulla base del criterio seguito, a L.30.815.000, ridotte però a L.30.200.000 per non andare oltre la somma chiesta dalla parte (L.20.000.000, rivalutate alla data della 3 sentenza); b) il danno morale, liquidato in L.
8.800.000. La Corte ha, poi, escluso la sussistenza di un danno patrimoniale, sia da invalidità temporanea (per mancanza di prova di “un effettivo pregiudizio”), sia da invalidità permanente, osservando che il LE non aveva “offerto la prova del reddito nei modi tassativamente previsti dall'art.4, comma 1°°, L. n.39 del 1977” e che non era applicabile il comma 3° dello stesso art.4, perché esso concerne soltanto il "caso di mancata percezione di redditi". La Corte ha, altresì, escluso il rimborso di spese mediche e di locomozione perché non provate. La Corte, infine, ha ritenuto dovuti gli interessi sulla somma complessiva di L.39.000.000 (non rivalutata, عر perché riferita ai valori monetari correnti), liquidandoli in via equitativa sulla somma inizialmente dovuta, pari a L.25.827.000 (L.39.000.000 riportate alla data del sinistro sulla base dell'indice ISTAT 1,51). In ordine alle spese processuali dei due gradi del giudizio, la Corte le ha compensate nella misura di metà, liquidando a favore del LE la restante metà. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo TR LE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Motivi della decisione. 1.- Va premesso che il ricorso per cassazione è tempestivo perché è stato proposto nell'ultimo giorno consentito. Ed invero la sentenza impugnata è stata depositata il 24 ottobre 1997 e non è stata notificata. Essa è stata impugnata nel termine annuale, scadente il 9 dicembre 1998, 5 tenuto conto della sospensione per il periodo feriale della durata di 46 giorni (dal 1° agosto al 15 settembre incluso). 2.- Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla liquidazione del danno, censurando: a) l'esclusione del danno patrimoniale futuro;
b) la riduzione del danno biologico rispetto all'ammontare ritenuto dovuto dalla stessa Corte, la cui liquidazione non sarebbe stata viziata da extrapetizione;
c) la determinazione del danno morale;
d) l'esclusione del rimborso delle spese mediche. Il ricorrente, infine, deduce l'assenza di motivazione in ordine alla compensazione di عر metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
2.1. Il motivo di ricorso è fondato nella censura sub b). E' esatta l'osservazione della Corte di appello che il LE, nell'atto di appello, in cui ha specificato le singole voci del danno subito, ha indicato come "danni biologici” la somma di L.20 milioni, che la Corte ha ritenuto inferiore a quella spettantegli sulla base del criterio da essa seguito e che non gli è stata attribuita per non incorrere nel vizio di extrapetizione. Va, però, rilevato che l'appellante, successivamente alla quantificazione dei danni da lui compiuta, ha soggiunto che la domanda di condanna aveva per oggetto la somma che "in maggiore o minore misura sarà ritenuta giusta”. Onde non può ritenersi che la determinazione dell'ammontare chiesto per le singole voci di danno costituisca il limite massimo della domanda attorea, limite che pertanto sia insuperabile da parte del giudicante. L'individuazione delle singole voci e la quantificazione di una somma precisa per ciascuna di esse devono ritenersi, alla luce della clausola finale qui trascritta, una specificazione della domanda di risarcimento dei danni subiti dalla persona, che, se è limitativa della domanda stessa in ordine al tipo di danno, non lo è per quanto attiene all'entità della somma da liquidare per ogni voce di danno.
2.2. Il motivo di ricorso è infondato nella censura sub c). La liquidazione equitativa del danno morale è stata motivata dalla Corte di appello con riferimento alla “durata della malattia" ed alle "sofferenze derivatene". La censura del ricorrente non indica alcun elemento di fatto che il giudice del merito avrebbe trascurato, limitandosi a lamentare il divario tra la somma liquidata per il danno morale e quella da lui chiesta. 2.3.- La censura sub d) è inammissibile perché il ricorrente, nel عمر lamentare che la Corte di appello, affermando assente la prova delle Š spese mediche, ha trascurato le "fatture e ricevute fiscali prodotte in atti", non specifica quale sia il contenuto dei detti documenti su cui il giudice del merito avrebbe omesso di motivare, onde la censura non è rispettosa del principio di autosufficienza del ricorso.
2.4 La censura sub a) rimane assorbita dalla decisione di accoglimento del secondo motivo di ricorso (v. infra il § 3.1.), che concerne anche esso il danno patrimoniale futuro.
2.5. La censura relativa alle spese processuali è assorbita dall'accoglimento parziale del ricorso per cassazione, che comporta la caducazione anche della pronunzia sulle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata. 3.- Con il secondo motivo il ricorrente formula due censure diverse di violazione di legge: a) la violazione e falsa applicazione della legge n.39 del 1977 (recte: del decreto legge 23 dicembre 1976 n.857, 6 7 convertito dalla legge 26 febbraio 1977 n.39), di cui la Corte avrebbe dovuto applicare l'art.4, terzo comma (che indica il reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno patrimoniale), tenuto conto che non poteva essere applicato il primo comma del citato art.4 perché, come è stato dimostrato dalle prove testimoniali, il ricorrente aveva iniziato da pochi giorni un rapporto di lavoro (come cameriere) poi cessato per effetto delle lesioni da lui subite nel sinistro per cui è causa;
b) la violazione della normativa sul tasso di interesse legale, lamentando che la Corte di appello ha applicato un tasso inferiore a quello legale. Le due censure vanno esaminate separatamente.
3.1. E' fondata la censura sopra esposta sub a). - La Corte di appello ha escluso la sussistenza, in capo al LE, del danno patrimoniale per la mancata prova del reddito da lui percepito, affermando che tale prova doveva essere data nei modi previsti dal art.4, primo comma, del decreto legge n.857 del 1976, e ritenendo inapplicabile il terzo comma dello stesso art.4, sulla base della considerazione che tale comma concerne soltanto il "caso di mancata percezione di redditi”. Tale affermazione è contraria alla giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto applicabile il terzo comma dell'art.4 citato (secondo cui "il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale”) non solo nel caso in cui il danneggiato non sia titolare di alcun reddito di lavoro, ma anche nelle ipotesi in cui il suo reddito di lavoro abbia caratteristiche tali (per esiguità, discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni inferiore alle capacità professionali del 7 8 lavoratore) da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro ed anche quando il danneggiato sia titolare di un reddito di lavoro attualmente negativo per particolari contingenze (Cass. 9 febbraio 1998 n.1324; 9 ottobre 1996 n.8817). In altri termini, l'espressione "in tutti gli altri casi" con cui inizia il terzo comma del citato art.4 comprende non solo l'ipotesi in cui l'invalidità (temporanea o permanente) ed il conseguente danno siano subiti da soggetti che non sono lavoratori dipendenti o autonomi (che sono le situazioni a cui fanno riferimento i precedenti due commi dello stesso art.4), ma anche, più in generale, i casi in cui il danno incida su ✓ soggetti attualmente privi di reddito, in relazione a particolari contingenze, ma potenzialmente idonei a produrlo (Cass. 10 giugno 1994 n.5669). Di conseguenza, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza, in capo al LE, di un danno patrimoniale (da invalidità temporanea e permanente) sulla base di una errata interpretazione dell'art.4, terzo comma, del citato decreto legge n. 857 del 1976, onde su questa voce di danno occorrerà una nuova decisione del giudice di rinvio, che si conformerà alla giurisprudenza qui richiamata. 3.2.- In ordine alla censura sopra indicata sub b), relativa al tasso degli interessi applicato dalla Corte di appello, va rilevato che sulla determinazione di detto tasso vi è un insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata. Ed invero nel dispositivo il tasso degli interessi è “del 6 % annuo a decorrere dall'8 agosto 1988 al 31 dicembre 1997 e del 5 % annuo per il periodo successivo", mentre nella motivazione (pag. 10 della sentenza) il tasso del 6 % si afferma da corrispondere “fino al 31 dicembre 1996” (mentre esso è del 5 % per il periodo successivo). Vi è quindi un contrasto netto sul tasso degli interessi da corrispondere nell'anno 1997: 5% annuo secondo la motivazione, 6 % annuo secondo il dispositivo. Tale insanabile contrasto determina la nullità della sentenza impugnata (Cass. 13 maggio 1999 n.4754) nella parte relativa alla determinazione del tasso annuo degli interessi, che è quella censurata dal کر ricorrente, sia pure per violazione di legge e non per nullità della (parte della) sentenza censurata. Detto contrasto, infatti, non consente di โ individuare il concreto comando giudiziale e quindi di valutarne la sua conformità o meno a legge. Consegue che tale nullità va rilevata in via pregiudiziale all'esame della censura del ricorrente e la parte della sentenza relativa alla determinazione degli interessi va cassata.
4. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alla determinazione del danno biologico (v. retro, § 2.1.), alla esclusione della sussistenza di danni patrimoniali da invalidità (v. retro, § 3.1.), alla determinazione degli interessi (v. retro, § 3.2.). La sentenza impugnata va cassata in dette parti e, di conseguenza, nella statuizione sulle spese processuali (v. retro, § 2.5.). Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte di appello di Palermo, si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione. 10
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 12 novembre 2001. Il Presidente Il Relatore-Estensore свитом Еличко про Depositata in Cancelle IL CANCELLIERE C1 11.02 Gina Casoli IL CANCELLIEREC1 , li jogg Gine 109T 129.11 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 45CT 30,99 Registrato in date 1.0 0 290 erie ... dn.34881 versate €....160,10 TOT. 160,10 CENTOSESSANTA/10 (euro p. Morigenis Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giozīj T (Dr. M. RACCICHINI) A R Danger T I C E L L E B 10