Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2003, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
E N O I Z A 6 8 R 9 5 T 1 A S . / I I 4 N R G / - 6 E A 2 REPUBBLICA ITALIA, 7 IN HOME DEL POPOLO ITALIANO 0 3 3 T U . B A T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G.N. 893/99 - Cron. 5178 Dott. Enrico РАРА Consigliere Dott. Stefano MONACI - Rel. Consigliere Rep. Lott. Antonio MERONE Consigliere Ud.04/04/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell'avvocato MARSILI FELICIANGELI MARCELLO, che lo difende unitamente all'avvocato CAPPONI PIERO, giusta delega in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avverso la sentenza n. 147/97 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 10/11/97;2002 1408 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia concerne il reddito IRPEF 1982 della contribuente CI TR. L'Ufficio delle Imposte Dirette di San Ginesio aveva accertato a carico della stessa, tra l'altro, un reddito di L.
6.306.000 di partecipazione al Tomaificio PM Sport. L'accertamento veniva impugnato dalla contribuente, ma il suo ricorso veniva respinto dalla Commissione Tributaria di primo con sentenza poi grado confermata, con sentenza) in data 6 ottobre / 10 novembre 1998, dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche. La CI ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato a mezzo del servizio postale il 30 novembre 1998 esponendo un solo motivo di impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso non fondato e non può trovare accoglimento. Nell'unico motivo la ricorrente lamenta vizi della motivazione su di un punto decisivo della controversia. La decisione si sarebbe fondata sul fatto che l'accertamento relativo alla società sarebbe divenuto definitivo per mancata impugnazione. La ricorrente sostiene che, nella sua qualità di socia al 50%, lei stessa si sarebbe interessata soltanto del lavoro, mentre la contabilità e gli ordini erano seguiti dal socio AR. Lei aveva consegnato tutti gli incarti a quest'ultimo, che le aveva assicurato che si sarebbe interessato di tutto. D'altra parte, il tomaificio era andato male, con perdite enormi, tanto è vero che il AR NO, marito della CI, era stato dichiarato fallito dal Tribunale di Macerata. Tutto questo costituiva la prova evidente che la società non aveva prodotto alcun reddito: le risultanze dell'Ufficio delle Imposte non erano né certe, né vere, né possibili.
2. In realtà i motivi addotti dalla ricorrente si riferiscono esclusivamente a circostanze di fatto (che, peraltro, non risultano dall'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata), e si basano, inoltre, su considerazioni anch'esse di fatto. Proprio perché si tratta di censure di fatto, e non di diritto, non sono ammissibili, e non possono essere esaminate in questa sede di legittimità.
3. Dalla sentenza impugnata risulta positivamente, piuttosto, che l'accertamento effettuato nei confronti della società era stato notificato anche all'attuale ricorrente CI TR, e si precisa, anzi, che la notificazione dell'accertamento alla CI era avvenuta il 31 ottobre 1988, e che l'accertamento stesso era divenuto definitivo per mancata impugnazione. Se l'accertamento non fosse stato notificato alla socia accomandataria CI TR, attuale ricorrente, non Copposte potrebbero esserle la mancata impugnazione e la conseguente definitività, del provvedimento. Invece come si è detto l'accertamento è stato notificato anche a - lei, e perciò la mancata impugnazione e la definitività dell'accertamento stesso possono essere opposte anche nei suoi confronti.
4. Concludendo dunque, il ricorso è infondato e non può che essere respinto. Poiché la parte intimata non si è costituita in questa fase la Corte S non deve adottare provvedimenti in ordine alle spese. A 7 0 / T 6 S 2 E . R U . P P
P.Q.M.
A L D E D Rigetta il ricorso. 1 I Così deciso in Roma il 4 aprile 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Francesco Cristarella Oristano (dr.Stefano Monaci), من الصفي CANCELLIERE C1 Arnaldo CasanoАшёор блосьA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 FEB. 2003 Oggi ✓ CANCELLIERE C1 привет Сноль Arnaldo Casary 3