Sentenza 15 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 6716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6716 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN67 16/0 1 O E LA CORTE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE бол ы Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ernesto LUPO Presidente R.G.N. 12691/99 1.15010 Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere- Cron. 2457 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 26/02/01 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L sul ricorso proposto da: 15. MAG 2000 IL CANCELLIERE CO RE rappresentato dalla Sig.ra IN SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato CARLA LIRE 3000 SCARNATI, che li difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato LUIGI RATTI, giusta procura speciale per Notar Paolo Lovisetti di Milano del 10/06/99 rep. n. CE512747 248769;
- ricorrente -
contro
OSPEDALE SAN AR (GIA' USSL/75/18), corrente in 2001 Milano, in persona del legale rappresentante - ; 395 Direttore Generale- dr. Roberto Testa, elettivamente -1- domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo difende, giusta delega in atti;
B controricorrente avverso la sentenza n. 1541/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 12/05/98 e depositata il 02/06/98 (R.G. 1054/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 27/11/92 RE CO conveniva davanti al Tribunale di Milano l'Ospedale S. Carlo per ottenere il risarcimento integrale dei gravissimi danni occorsigli il 19 agosto '90, durante la degenza presso quel nosocomio. Era accaduto esponeva l'attore ed i fatti nella loro materialità non sono controversi che, ricoverato dall'11 agosto presso il S. Carlo per la terapia riabilitativa di un grave trauma cranico con emiparesi, riportato in un incidente stradale, la mattina di domenica 19 era precipitato da una finestra posta al secondo piano dell'Ospedale, riportando lesioni gravissime alla colonna vertebrale, con l'irreversibile perdita di ogni funzione motoria. CO attribuiva la responsabilità dell'evento alla colpevole omissione di vigilanza da parte del personale medico ed infermieristico. Si costituiva l'Ente convenuto, negando ogni responsabilità per il danno, cagionato da una condotta volontaria ed imprevedibile dello stesso danneggiato. Acquisita la documentazione prodotta, ascoltati i testi indotti, esperita una C.T.U. medico-legale con ulteriore supplemento valutativo in ordine alla prevedibilità del gesto compiuto dal CO, il Tribunale adito ne respingeva la domanda risarcitoria, con sentenza 21 novembre 1996, avendo escluso ogni profilo di colpa nella condotta assistenziale dei dipendenti dell'Ospedale; compensava tuttavia le spese processuali. Tale pronuncia era confermata dalla Corte di Appello ambrosiana, con sentenza 2 giugno 1998 ed ulteriore compensazione delle spese del grado rigettando l'appello proposto dal CO ed al quale aveva resistito l'Ospedale. Il giudice del gravame condivideva l'apprezzamento del primo giudice in ordine all'imprevedibilità dell'evento ed alla mancanza di profili colposi nel comportamento del personale ospedaliero. Ha proposto ricorso per cassazione SA IN, madre e rappresentante del CO, affidandolo ad un solo motivo. Ha resistito l'Ente ospedaliero con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. ed il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 c 5 c.p.c. si critica la statuizione con cui il giudice di appello, conformemente a quello di primo grado, ha escluso qualsiasi responsabilità dell'Ente ospedaliero per la carenza di vigilanza e/o di assistenza del personale, medico e paramedico, nei confronti del giovane ricoverato, nella produzione dell'evento infortunistico. La censura non può essere accolta. Essa si infrange contro l'accertamento con cui il suddetto Giudice, meditando criticamente le こ risultanze processuali, ha aderito alle conclusioni del C.T.U. che, nel supplemento di una perizia particolarmente approfondita, ha concluso che "la defenestrazione effettuata dal CO ... era assolutamente imprevedibile". E ciò in quanto trattatasi di paziente con un deficit motorio agli arti di destra, scoordinazione del tronco e difetti della favella e che pur presentando frequenti stati di agitazione e di aggressività verbale, non aveva mai mostrato, neppure nei momenti di crisi, segni premonitori di eventuali iniziative violente e/o pericolose per sé o per gli altri, cosicché l'evento infortunistico appariva "non solo improbabile, bensì addirittura improspettabile". Di qui la necessità di una sorveglianza scrupolosa ed attenta, ma non di un controllo a vista continuativo, l'unico rimedio che avrebbe potuto impedire la caduta. Lo stesso C.T.U. poi non nasconde lo "stupore" per l'inopinata iniziativa del CO che, malgrado le ridotte capacità fisiche di movimento e di coordinazione, ulteriormente scemate dalla fiala di Barnotil, era riuscito ad alzarsi da solo, percorrere una dozzina di metri per raggiungere la finestra di una stanza vuota adiacente, accostare una sedia al davanzale e scavalcarlo. Il tutto da parte di un paziente che non aveva denunciato alcun sintomo di patologia psichiatrica o di volontà autolesionista, tanto che il primo giudice (sia detto incidentalmente) aveva inquadrato la vicenda in un tentativo non di suicidio ma di fuga. Mentre, dal canto suo, anche il giudice penale aveva escluso ogni profilo di responsabilità a carico del personale sanitario, archiviando il relativo procedimento. In conclusione, trattasi di motivazione priva di errori giuridici e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di ragionevolezza da renderla incensurabile in cassazione. - Il ricorso va, pertanto, rigettato. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare in toto le spese del grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Schelorm Елицћ про " CANCELLIERE C1 Giovanni BA Depositata in Cancelleria 15 MAG. 2001Oggi, lì IL CANCELLIERE E Giovanni BA R evr P U E S A Z O I N T R O C hoooo TO: 290000 8067 1210 77 ы л TATE ROMA 2 2088 4 26424 CENTOSESSANTU 800 2 0 1 91 S į