Sentenza 23 novembre 2012
Massime • 1
In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2012, n. 23660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23660 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 23/11/2012
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere - N. 1687
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 29832/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AN N. IL 13.08.1984;
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI PALERMO del 27 aprile 2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CIAMPI Francesco Maria;
sentite le conclusioni del PG in persona del Dott. MURA Antonio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza data 27 aprile 2012 la Corte d'Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, sezione di Castelvetrano, appellata da ER LO, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato contravvenzionale di cui al capo A (L. n. 1423 del 1956, art. 9), confermando nel resto la impugnata sentenza. Il ER era stato tratto a giudizio per rispondere, oltre che dell'ipotesi contravvenzionale, anche del reato di furto aggravato di energia elettrica.
2. Avverso tale decisione propone ricorso il ER a mezzo del proprio difensore deducendo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 158 c.p., in relazione all'art. 625 c.p., n. 2 e la natura istantanea del reato de quo che si sarebbe consumato il
6 agosto 2001 e quindi l'intervenuta prescrizione e la carenza e contraddittorietà della motivazione con particolare riguardo alla contestata aggravante di cui all'art. 625 c.p., n.
2. CONSIDERATTO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo con il quale si sostiene che il reato si sarebbe consumato il 6 agosto del 2001, momento dal quale l'imputato risulta residente nell'abitazione in relazione alla quale si è verificata la sottrazione di energia elettrica e sarebbe quindi prescritto, assolutamente corretta e condivisibile appare l'affermazione della Corte territoriale secondo cui "... la sottrazione di energia è stata accertata ed era ancora in corso il 4 novembre 2005. È quindi da tale data e non dall'altra più remota che va computato il termine di prescrizione... e non dal momento in cui secondo la difesa sarebbe stata effettuata la manomissione del contatore". Ed invero come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 17036 del 15/01/2009, Palermo, Rv. 243959, il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata. Quanto al secondo motivo con cui si deduce l'insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, va parimenti richiamato l'orientamento del giudice di legittimità (cfr. ex plurimis, Sez. 4^, Sentenza n. 27445 del 04/06/2008, Randazzo, Rv. 240888), secondo cui in tema di furto di energia elettrica sussiste l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, qualora la sottrazione dell'energia avvenga mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, atteso che in tal caso il flusso abusivo può essere generato solo attraverso il seppur marginale danneggiamento per distacco dei fili conduttori.
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013