Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2005, n. 34218
CASS
Sentenza 16 giugno 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di provvedimenti restrittivi nei confronti di tossicodipendente, il comma primo dell'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 esclude la possibilità di applicare il regime di favore ove ricorrano "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza". Tali esigenze, della cui sussistenza il giudice deve dare congrua e logica motivazione, non coincidono con una normale situazione di pericolo, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di consistenza tale da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente. L'eccezionale rilevanza, quindi, non attiene,"tout court", alle normali esigenze cautelari, ma afferisce alla graduazione della intensità delle stesse, che deve essere tale da far ritenere insostituibile la misura carceraria.

Commentario1

  • 1arresti domiciliari e programma terapia
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2026

    2. Gli arresti domiciliari nei confronti del tossicodipendente che abbia già in corso un programma terapeutico di recupero Come anzidetto, l'Art. 89 TU 309/90 presume che la custodia cautelare intramuraria ex Art. 285 Cpp possa ostacolare la ratio della “cura” dell'infrattore tossicomane. Sicché, il cpv. 1 comma 1 Art. 89 TU 309/90 dispone che “qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2005, n. 34218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34218
Data del deposito : 16 giugno 2005

Testo completo