Sentenza 16 giugno 2005
Massime • 1
In materia di provvedimenti restrittivi nei confronti di tossicodipendente, il comma primo dell'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 esclude la possibilità di applicare il regime di favore ove ricorrano "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza". Tali esigenze, della cui sussistenza il giudice deve dare congrua e logica motivazione, non coincidono con una normale situazione di pericolo, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di consistenza tale da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente. L'eccezionale rilevanza, quindi, non attiene,"tout court", alle normali esigenze cautelari, ma afferisce alla graduazione della intensità delle stesse, che deve essere tale da far ritenere insostituibile la misura carceraria.
Commentario • 1
- 1. arresti domiciliari e programma terapiaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2026
2. Gli arresti domiciliari nei confronti del tossicodipendente che abbia già in corso un programma terapeutico di recupero Come anzidetto, l'Art. 89 TU 309/90 presume che la custodia cautelare intramuraria ex Art. 285 Cpp possa ostacolare la ratio della “cura” dell'infrattore tossicomane. Sicché, il cpv. 1 comma 1 Art. 89 TU 309/90 dispone che “qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2005, n. 34218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34218 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 16/06/2005
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 1286
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 12419/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO CA, n. in Torino il 14.06.1965;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino in data 4 febbraio 2005;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente.
OSSERVA
1. Il 4 febbraio 2005 il Tribunale del riesame di Torino rigettava l'appello proposto da CA MO avverso l'ordinanza, in data 18 dicembre 2004, del G.I.P. del Tribunale della stessa città, che aveva rigettato una sua richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere.
Premesso che "l'appello si fonda essenzialmente sulla sussistenza delle condizioni di fatto e di legge che consentirebbero un recupero dell'indagato tossicodipendente...", e che l'indagato aveva "terminato un affidamento in prova il 28.9.2002 ed i fatti per cui si procede risalgono al novembre-dicembre, e quindi solo qualche mese dopo", rilevavano i giudici del merito che, "in considerazione della pluralità di condanne per reati stupefacenti e per reati contro il patrimonio riportate con continuità nel tempo e nonostante la sopravvenienza dei provvedimenti... per favorire la disintossicazione e quindi per eliminare la verosimile spinta a delinquere, deve constatarsi la costanza dell'indagato nel commettere illeciti penali di talché pare ovvio considerare l'istanza di revoca o modifica della misura per consentirgli il pieno recupero psicofisico strumentale al conseguimento della libertà e che lo rimetterebbe nelle condizioni di delinquere"; ritenevano, quindi, che l'indagato non offriva "per i propri trascorsi alcuna garanzia di autocontrollo non solo sulla capacità di gestire autonomamente un programma di recupero, come quello in relazione al quale si sono espressi gli esperti dell'ASL, peraltro estremamente generico, ma nemmeno di trarre adeguato profitto da esso, nemmeno qualora agli arresti domiciliari".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, per mezzo del difensore. Deduce, in sintesi, che illegittimamente il Tribunale aveva "del tutto ignorato la normativa in esame", non valutando affatto le prescrizioni indicate dall'art. 89 D.P.R. n. 309/1990 e, in tale contesto, omettendo del tutto di motivare in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, ai sensi dell'art. 89.2 D.P.R. n. 309/1990, la misura della custodia cautelare in carcere deve essere revocata se l'indagato, tossicodipendente o alcooldipendente, "intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale". A tal fine, l'indagato deve allegare all'istanza "certificazione rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è, peraltro, tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico". La revoca è, comunque, disposta "sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza". Ove queste non ricorrano e sussista, in concreto, un predisposto programma terapeutico, la revoca o la sostituzione della misura cautelare detentiva non possono essere negate (Cass., Sez. 4^, n. 4051/2000, ric. Riccioni, s.m. in CED, Riv. 216942). La custodia cautelare in carcere va, poi, disposta o ripristinata, ai sensi del terzo comma dello stesso disposto normativo, ove il giudice accerti che l'indagato "ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che... non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione".
Alla stregua di tanto, dunque, è innanzitutto necessario che alla istanza dell'indagato venga allegata la suindicata documentazione (che non ammette equipollenti o accertamenti sostituivi: Cass., Sez. 1^, n. 2935/1998, ric. Regia, s.m. in CED, Rv. 210874), dalla quale deve comunque evincersi, oltre al certificato stato di tossicodipendenza, la serietà e congruità del programma di riabilitazione proposto;
che se questo si accerti essere del tutto inadeguato, generico o non personalizzato, legittimamente il giudice del merito disattende la richiesta (Cass., Sez. 2^, n. 43208/2004, ric. Ponzini, s.m. in CED,Rv. 230107).
Una volta adempiuta tale condizione, il giudice può rigettare la istanza ove ricorrano "esigenze cautelari di eccezionali rilevanza", della sussistenza delle quali deve dare congrua e logica motivazione. Tali eccezionali esigenze cautelari non coincidono con una normale situazione di pericolo, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di consistenza tale da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutabile anche in termini di probabilità; tale eccezionale rilevanza, quindi, non attiene, tout court, alle normali esigenze cautelari, ma afferisce alla graduazione della intensità delle stesse, che deve essere tale da far ritenere insostituibile la misura carceraria (Cass., Sez. 4^, n. 13302/2004, ric. Fadda, s.m. in CED, Rv. 228037;
Id., Sez. 6^, n. 22122/2002, ric. Quaranta, s.m. in CED, Rv. 222243;
id., Sez. 6^, n. 294/1999, ric. D'Agostino, s.m. in CED, 214051; id., Sez. 6^, n. 1771/1995, ric. Bevilacqua, s.m. in CED, Rv. 202591). Tali eccezionali esigenze cautelari non possono desumersi solo dai trascorsi e precedenti penali dell'indagato, i quali, se sono idonei a postulare una prognosi di reiterazione criminosa, non danno ancora, di per sè, contezza della loro eccezionale rilevanza ai fini che occupano (Cass., Sez. 6^, n. 294/1999, cit.; id., Sez. 6^, n. 1771/1995, cit); è necessario, quindi, che il giudice del merito proceda ad un apprezzamento e valutazione di tali elementi nello specifico contesto ed ai fini che occupano, sì da eventualmente pervenire, dandone congrua contezza, attraverso essi, alla conclusione che gli stessi contribuiscano (determinandola o contribuendo a determinarla) a ritenere la sussistenza della eccezionalità delle esigenze cautelari.
Nella specie, i giudici del merito hanno richiamato il programma di recupero ritenendolo, incidentalmente, "peraltro estremamente generico", ma non hanno spiegato se lo stesso fosse da ritenere del tutto inidoneo (per inadeguatezza, genericità, incongruità, o quant'altro) alla prospettazione di un serio e personalizzato programma terapeutico, o se esso, comunque, a quelle necessarie indicazioni programmatiche e terapeutiche fosse sufficientemente idoneo.
Ed hanno evocato, poi, la "pluralità di condanne per reati stupefacenti e per reati contro il patrimonio" ed il precedente affidamento in prova, ma non hanno spiegato se tali circostanze concretizzassero la eccezionalità delle esigenze cautelari in riferimento all'addebito contestato e secondo i principi sopra richiamati.
4. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.
Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, c.
1-bis, Legge 8.8.1995, n. 332.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torino. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, c.
1-bis, Legge 8.8.1995, n. 332. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2005