Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali a carico di tossicodipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero presso una struttura autorizzata, ai fini della revoca della custodia cautelare in carcere, a norma dell'art. 89, secondo comma, del D.P.R. n. 309 del 1990, non possono essere di ostacolo i precedenti penali, costituiti da reati in materia di droga non connotati da rilevanza particolare ed attinenti anche al procacciamento di mezzi finanziari necessari al tossicodipendente stesso per l'acquisto di droga destinata al consumo personale. (La Corte, nel motivare la decisione, ha precisato che i precedenti penali del tossicodipendente, se sono sufficienti per una prognosi di reiterazione criminosa, non sono di per sè sintomatici della richiesta "eccezionale rilevanza" delle esigenze cautelari che impedisce la revoca della medesima, intendendosi tale eccezionalità nel senso di una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività in modo assolutamente importante e del tutto straordinario, tale cioè da non risultare compensabile o meglio recessiva rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto, ancorché emergente in termini di probabilità).
Commentario • 1
- 1. arresti domiciliari e programma terapiaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2026
2. Gli arresti domiciliari nei confronti del tossicodipendente che abbia già in corso un programma terapeutico di recupero Come anzidetto, l'Art. 89 TU 309/90 presume che la custodia cautelare intramuraria ex Art. 285 Cpp possa ostacolare la ratio della “cura” dell'infrattore tossicomane. Sicché, il cpv. 1 comma 1 Art. 89 TU 309/90 dispone che “qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1999, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 29-1-1999
1.Dott. Francesco Trifone Consigliere SENTENZA
2. " AN Assennato " N. 294
3. " EU Amari " REGISTRO GENERALE
4. " RT OR " N. 35137/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da D'AG PP, nato a [...] il [...]
avverso la ordinanza del Tribunale di Bari in data 10 agosto 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. A. Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza in data 6.7.1998 il Tribunale di Trani - innanzi al quale IU D'AG era stato rinviato a giudizio in istato di custodia cautelare in carcere per rispondere dei delitti di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e di associazione finalizzata al narcotraffico - rigettava la istanza di revoca ovvero di sostituzione della misura cautelare a norma dell'art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990. Sulla impugnazione dell'imputato il Tribunale di Bari, con ordinanza deliberata il 10.8.1998 e depositata il 12.8.1998, rigettava l'appello nelle seguenti considerazioni:
lo stabile collegamento dell'imputato con i diversi gruppi di spacciatori in Molfetta inducevano a fare ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose e di eccezionale rilevanza le esigenze cautelari, rispetto alle quali il decorso di circa un anno e mezzo di detenzione cautelare non aveva avuto alcuna influenza nel senso di farle cessare o diminuire;
il progetto di programma di disassuefazione dello stato di dipendenza da alcool e da cannabis, elaborato dal SERT di Trani, era assolutamente generico ed indeterminato e proponeva, comunque, una terapia che poteva essere attuata anche in regime carcerario, senza necessità di revoca della misura custodiale;
in ordine alle condizioni di salute dell'istante non si reputava di dovere disporre un ulteriore accertamento peritale, essendo ancora in corso l'indagine disposta dal tribunale di Trani e potendo la salute dell'imputato, per la malattia dalla quale era affetto, ricevere cure adeguate nell'ambito della struttura carceraria ovvero presso strutture ospedaliere esterne a norma dell'art. 11 dell'ordinamento penitenziario.
Con il rigetto dell'appello il tribunale di Bari disponeva, altresì, che copia dell'ordinanza fosse trasmessa alla direzione sanitaria del Policlinico di Bari, perché si provvedesse senza dilazione agli esami, i cui esiti erano necessari per l'espletamento della perizia disposta dal tribunale di Trani, nonché alla direzione sanitaria della casa circondariale, ove il D'AG era detenuto, perché, con le debite attenzioni alle condizioni di salute dello stesso, si apprestassero le cure necessarie, valutando anche l'eventualità del trasferimento presso un attrezzato centro clinico carcerario ovvero presso una struttura ospedaliera esterna, a norma dell'art. 11 dell'ordinamento penitenziario.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputato, il suo difensore avvocato Di Terlizzi, il quale, in relazione all'art. 606, 1^ comma, lett. b) ed e), c.p.p., denuncia il vizio di motivazione in ordine alla applicazione e valutazione delle norme di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. e all'art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990 nonché la inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 275, 4^ comma, c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto per le seguenti circostanze:
1. la ritenuta eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari è stata identificata nel pericolo di reiterazione di condotte analoghe di reato e basata su circostanza non dimostrata (collaborazione della moglie all'attività di spaccio della droga), senza che sia stata adeguatamente considerata la lunga detenzione dell'imputato;
2. la insussistenza di un idoneo programma di recupero dalla tossicodipendenza è stata contraddittoriamente affermata, nonostante le attestazioni della qualità del richiedente e della serietà del suo intendimento;
3. le condizioni di salute non sono state valutate quale fattore di indubbia riduzione delle esigenze cautelari di natura social preventiva;
4. ai fini di cui all'art. 275, 4^ comma, c.p.p. le medesime condizioni di salute non sono state apprezzate quali conseguenza dello stato di detenzione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto sussistono il vizio di motivazione dell'impugnato provvedimento circa la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nonché la violazione della norma di cui all'art. 89, 2^ comma, del d.P.R. n.309 del 1990. Qualora venga accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 89, 2^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 (situazione oggettiva di persona tossicodipendente, che è in custodia cautelare in carcere e che intende sottoporsi ad un programma di recupero presso struttura autorizzata, che dichiari la disponibilità di accoglierla) per la revoca della custodia in carcere non possono essere di ostacolo i precedenti penali, costituiti da reati in materia di droga non connotati da rilevanza particolare ed attinenti, per giunta, anche al procacciamento di mezzi finanziari necessari al tossicodipendente stesso per l'acquisto di droga destinata al consumo personale. Detti precedenti, infatti, se sono sufficienti per una prognosi di reiterazione criminosa, non sono di per sè sintomatici della richiesta "eccezionale rilevanza" delle esigenze cautelari, che impedisce la revoca medesima. Secondo la corretta interpretazione, a riguardo, della norma, la eccezionalità in questione è quella che espone al pericolo l'interesse di tutela della collettività in modo assolutamente importante e del tutto straordinario, tale cioè da non risultare compensabile o meglio recessiva rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto ancorché emergente in termini probabilistici (Cass. pen., Sez. VI, 20 luglio 1995, n. 1771, ric. Bevilacqua, in CED 202591).
Nel caso in esame il giudice di merito, sostanzialmente, ha finito per identificarne la rilevanza eccezionale delle esigenze nel pericolo attuale e concreto della reiterazione criminosa connesso allo stabile inserimento del ricorrente nella organizzazione del traffico di stupefacenti, ciò facendo derivare, peraltro, dal solo precedente specifico del reato, per il quale la misura custodiale è stata emessa, senza altra valutazione del ruolo svolto nel mercato della droga;
della entità del commercio di droga esercitato dal D'AG; della misura strumentale dello spaccio alla necessità del procacciamento della sostanza per il consumo personale;
senza altra precisazione circa il ruolo dei familiari, quali concorrenti nel reato ovvero strumento dello stesso agente ricorrente. Nel nuovo esame del giudizio di rinvio il medesimo tribunale di Bari dovrà tenere conto di quanto innanzi circa la assoluta peculiarità delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza rispetto alle esigenze cautelari di natura social preventiva, quali richieste ex art. 274, lett. c), c.p.p. per la emissione ed il mantenimento della misura custodiale.
Lo stesso giudice di rinvio, inoltre, in stretta aderenza alla lettera ed alla "ratio" della norma di cui all'art. 89, 2^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 e nella ipotesi in cui dovesse ritenere la insussistenza delle esigenze cautelari di rilevanza eccezionale, sarà tenuto a verificare se alla istanza dell'interessato è allegata la certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura;
mentre non dovrà anche sindacare nel merito la idoneità e la efficienza del programma terapeutico di disassuefazione, quale predisposto eventualmente dal servizio pubblico, poiché ciò non è previsto dalla legge e, comunque, non rientra nei compiti e nella competenza del giudice un potere di controllo preventivo, in ordine al probabile esito positivo del programma medesimo, essendo consentito soltanto (art. 89, 3^ comma, stessa legge) il controllo doveroso successivo circa la corretta esecuzione del programma, nella collaborazione fattiva della persona, che ad essi si sottopone. Si provveda ex art. 94, 1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
annulla la impugnata ordinanza e rinvia al tribunale di Bari per nuovo esame. Manda alla Cancelleria ex art. 94, 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 1999