Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2004, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RF AL, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio 10, presso l'avv. Pierluigi Poggioli con l'avv. Giuseppe Vassallo del Foro di Catania che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'appello di Messina n. 3286 del 26.10.01. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 7.7.20031 Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 26.10.2001 la Corte d'Appello di Messina, adita da AR AL nel contraddittorio del Ministero della Giustizia per il riconoscimento di indennizzo cagionato dalla irragionevole durata della procedura fallimentare aperta con sentenza 18.6/2.7.76 dichiarativa del suo fallimento (come socio ed in estensione), e tuttora in atto, considerata irragionevole tale durata: negava il ristoro del danno patrimoniale, non provato dal AR e sul rilievo che egli da tempo svolgesse lavoro agricolo;
liquidava equitativamente il ristoro del danno non patrimoniale (sul rilievo della sua mancata riabilitazione e della perdita dei diritti civili e politici) in lire 40 milioni. Per la cassazione di tale decreto il AR ha proposto ricorso il 25.5.2002 con un solo motivo. Nessuna difesa è stata rassegnata dal Ministero intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, non essendo condivisibile nessuno dei due profili sui quali si articola la censura espressa in unico motivo. Si duole, in primo luogo, il ricorrente, denunziando violazione degli artt. 1226-2757-2759 c.c. e vizio di motivazione, del fatto che la Corte di merito abbia rigettato la richiesta di liquidazione di indennizzo per il patito danno patrimoniale non avendo fatto ricorso - come avrebbe potuto e dovuto - alle gravi e concordanti presunzioni (che indicavano come la perdita della capacità di agire sul piano professionale e l'indisponibilità dei propri beni per 25 anni, discendenti dal fallimento, avesse avuto sicuro effetto pregiudizievole a suo danno) neanche procedendo alla sua determinazione equitativa, come del pari in sua facoltà. La doglianza non è fondata. Nella valutazione del danno da irragionevole durata del procedimento - certamente configurabile, come ritenuto dalla Corte di merito, nell'ipotesi di anomala durata della procedura concorsuale (Cass. 362/03 e 17261/02) - occorre comunque la prova della sussistenza del danno stesso (ex multis Cass. 5131/03 - 2130/03 - 16879/02 - 13422/02), prova che il giudice del merito ben può attingere attraverso lo sviluppo di presunzioni o di ragionamenti inferenziali, e dalla quale può prendere le mosse per la determinazione equitativa del quantum come consentito dall'art. 2 c. 3 L. 89/01, con il rinvio operato all'art. 2056 c.c. e, quindi, alla previsione di cui all'art. 1226 c.c.,
pertanto operando valutazioni (tanto dell'an quanto della misura) esclusivamente di merito, insindacabili in sede di legittimità ove sorrette da adeguata motivazione (Cass. 4138/03 - 1822/0 3 - 3/03). Orbene, la doglianza per la quale la Corte di Messina non avrebbe fatto uso ne' delle presunzioni (per accertare l'esistenza del danno patrimoniale) ne' dei suoi poteri equitativi (per determinarne l'ammontare), si scontra con la constatazione - esplicitata dal decreto impugnato ed in questa sede non sindacabile - per la quale il AR non avrebbe offerto alcun elemento di prova a sostegno della lesione patrimoniale ed anzi avrebbe offerto elementi contrari - semmai idonei a fondare presunzione negativa - quali quelli afferenti il suo protratto lavoro agricolo. Nè di converso la censura appare ammissibile sotto il versante della omessa motivazione, difettando nel ricorso del AR la affermazione di aver addotto all'attenzione del giudice del merito specifiche circostanze afferenti le sue chances lavorative frustrate dalla anomala durata della procedura, circostanze sulle quali la Corte di Messina avrebbe ben potuto instaurare l'invocato procedimento per presunzioni. E di qui, carente e non autosufficiente la prospettazione del ricorso, rimane immune da censure la constatazione della assenza di prova e la mancata attivazione - su tali premesse - del procedimento deduttivo. Affatto inammissibile è poi il secondo profilo della censura, afferente il ristoro del danno non patrimoniale, ritenuto dal AR deteriore rispetto alle "prassi" applicative al proposito adottate dalla giurisprudenza della CEDU: si tratta di una doglianza che ne' deduce violazione di legge ne' prospetta illogicità della motivazione (di riconoscere, per ristoro di tali danni, equitativamente determinati, la somma di lire 40 milioni) ma si traduce in una inammissibile contestazione del merito della decisione.
Nulla per le spese in difetto di attività dell'intimato Ministero.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004