Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 2
Alla accertata violazione del termine di ragionevole durata del processo non può conseguire, in difetto di prova di un danno derivatone alla parte, la condanna del Ministero convenuto a dare "adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione", atteso che l'art. 2 legge 24 marzo 2001, n. 89 prevede il ricorso a detto rimedio solo come forma sussidiaria di riparazione del danno non patrimoniale, e quindi richiede sempre l'esistenza di un siffatto danno.
Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto all'equa riparazione non è collegato direttamente al fatto in sè di una durata non ragionevole del processo, in contrasto con la prescrizione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ma è riconosciuto solo a chi, per effetto ed in conseguenza della eccessiva protrazione della procedura, abbia subito un danno.
Commentario • 1
- 1. IL CASO TARANTO. IL RISARCIMENTO IURE PROPRIO IN SEDE CIVILE PER LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL CASO TARANTO. IL RISARCIMENTO IURE PROPRIO IN SEDE CIVILE PER LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE (IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI)*. SENTENZA N. 508/17 DEL TRIBUNALE DI TARANTO. Avv. Marcello Scapati Avv. Arianna Volpe Al fine di poter sviluppare un elaborato che tratti della riconosciuta legittimazione ad agire per gli enti territoriali nell'ambito del danno ambientale, alla luce della vasta dottrina e giurisprudenza in materia esistenti, è presupposto indefettibile accennare alla definizione del concetto di ambiente e, soprattutto, approfondirne l'aspetto risarcitorio. Ad onor del vero non esiste una definizione chiara e univoca del concetto di ambiente a causa dei diversi intuiti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO & C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 24, presso l'avvocato RAFFAELE SCARNATI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, depositato il 07/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Scarnati che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
La s.p.a. TO e C. ha impugnato per cassazione il decreto in data 7 dicembre 2001 della Corte di appello di Venezia che ha respinto la domanda di equa riparazione da essa proposta nei confronti del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 2 della l. 2001 n. 89, in relazione ad un processo civile, nel quale essa era stata parte, protrattosi oltre il termine di ragionevole durata di cui all'art. 6 b 1 (per l'effetto così violato) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Con l'unico complesso motivo dell'odierno ricorso - cui resiste il Ministero della Giustizia - la Bettoni censura, sotto il duplice profilo della violazione del citato art. 2 l. 89/01 e del vizio di motivazione, la decisione del Collegio a quo di respingere la domanda, pur in presenza di una accertata eccessiva protrazione del giudizio, per la ragione (erroneamente ritenuta assorbente) della mancata dimostrazione del danno che alla parte ne sarebbe conseguito.
Sostiene, in contrario, che - anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa all'art. 6 n. 1, della Convenzione, al cui mancato rispetto il legislatore italiano del 2001 avrebbe appunto ricollegato la misura riparatoria in questione - non occorrerebbe la prova in concreto del danno (da ritenere in "re ipsa"), conseguendo invece, automaticamente, quella riparazione all'accertamento (come nella specie pur operato) della violazione del diritto della parte ad una durata ragionevole del processo. Deduce, in subordine, che ai sensi del comma 2^ let. B. del predetto art.
2. L. 89/01 (che denuncia pure per tal profilo violato), anche in difetto di prova del danno e di diniego della chiesta riparazione, a fronte della rilevata durata eccessiva del processo, la domanda avrebbe dovuto, comunque, essere accolta, ancorché nella forma ridotta della "condanna del Ministero a dare adeguata pubblicità all'avvenuta violazione", con "condanna dello stesso alle spese del giudizio" (spese a torto poste, invece, dalla Corte territoriale a carico di essa ricorrente).
L'impugnazione è in ogni sua parte destituita di giuridico fondamento.
3.1. Non sussiste in primo luogo, infatti, il preteso automatismo della misura riparatoria in presenza di una accertata violazione del termine di ragionevole durata del processo. Ciò in quanto - come da questa corte già precisato con le sentenze nn. 11046, 11987/02, alle cui più diffuse argomentazioni si rinvia - il diritto all'equa riparazione ex art. 2 l. n. 89 cit. non è collegato direttamente al fatto in sè di una durata non ragionevole del processo, in contrasto con la prescrizione dell'art. 6, n. 1, della CEDU, ma è riconosciuto, viceversa, solo a chi "per effetto" e in conseguenza della eccessiva protrazione della procedura abbia "subito un danno". Danno, patrimoniale o non patrimoniale, che non è dunque "in re ipsa" e del quale correttamente, quindi, la Corte di merito ha presupposto la necessità di prova, facendo carico alla parte del mancato assolvimento del correlativo onere.
Anche in considerazione del fatto che il danno "non patrimoniale" (come nella specie) lamentato da persona giuridica non potrebbe essere ricollegato a situazioni di ansia, stress, patema d'animo - esclusivamente proprie della persona fisica - suscettibili di essere dimostrate in via presuntiva sulla base di elementari e diffuse cognizioni di psicologia (cfr. n. 11987/02 cit.), ma esige di essere più specificatamente e rigorosamente provato con riferimento alla effettiva lesione di diritti fondamentali (come quelli all'immagine, al prestigio) per loro natura riferibili anche al soggetto privo di fisicità (cfr. n. 11573/02).
3.2. Nè è sostenibile che alla accertata violazione del termine di ragionevole durata del processo, anche in difetto di prova di un danno conseguitone alla parte, debba comunque conseguire la condanna del Ministero convenuto "a dare pubblicità alla violazione", con il corollario della sua soccombenza agli effetti del regolamento delle spese. L'art. 2 l. 89/01, all'uopo invocato, prevede bensì, infatti il possibile ricorso ad "adeguate forme di pubblicità della violazione" ma solo come forma sussidiaria di riparazione del danno non patrimoniale, e quindi sempre in presenza, e non prescindendo, come si pretende, dall'esistenza di un suffatto danno.
4. Il ricorso va pertanto integralmente respinto.
Possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2003