Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono in sede di legittimità ad un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della coerenza e della logicità della motivazione; in particolare, al fine di verificare la legittimità dell'inserimento del lavoratore in una determinata categoria, o l'attribuzione ad esso di una determinata qualifica, il giudice deve principalmente ricostruire la comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione letterale del contratto e, al fine di verificare se la qualifica del lavoratore sia corrispondente alle mansioni in concreto svolte può limitarsi a confrontare dette mansioni con il profilo professionale indicato dalla contrattazione collettiva, e ritenuto rilevante per la definizione della controversia. (Fattispecie relativa a rivendicazione del profilo di "capostazione sovrintendente" da parte di dipendenti delle Ferrovie dello Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12160 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO NA RT, IN SA, LL DO, TE SA, RO MA, US ZO, ET EL, BE IG, BE CO, TT ED, RD IE IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIRELLA CAFFARATTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 48/00 del Tribunale di CUNEO, depositata il 04/02/00 - R.G.N. 1632/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
Udito l'Avvocato TARTAGLIA;
udito l'Avvocato CAFFARATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 1996 AT LO LL, RE BR, LD OR, TO OR, AM AR, EN SO, IO OL, NO BE, FR ER, ED DE e RO IO DA, dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, la convenivano in giudizio davanti al Pretore di Cuneo al fine di ottenerne la condanna al loro inquadramento nel profilo di capo stazione sovrintendente, ottava categoria, area quadri, a far data dalle decorrenze indicate per ciascuno di essi e con tutte le conseguenti differenze retributive, ivi compresa l'indennità di funzione spettante ai quadri a far data dal primo giorno di svolgimento delle mansioni superiori e oltre rivalutazione e interessi legali.
Il Pretore adito con sentenza in data 16 novembre /11 dicembre 1998 accoglieva la domanda dei lavoratori.
Con sentenza in data 1^ febbraio / 4 febbraio 2000 il Tribunale di Cuneo rigettava l'appello della s.p.a. Ferrovie dello Stato osservando che la reclamata qualifica superiore di capo stazione sovrintendente, inquadrato all''8^ livello era strettamente connesso all'importanza dell'impianto, alla cui direzione il dipendente con tale qualifica era preposto e che la stazione di Cuneo, ove erano stati addetti i lavoratori che avevano reclamato la qualifica superiore, all'epoca rivestiva tale importanza come "stazione madre" sede del Reparto Territoriale del Movimento, sede dell'ufficio del Dirigente centrale operativo, sede del Deposito Personale Viaggiante, ecc. e interessata alla circolazione di circa 132 treni giornalieri.
Il giudice del gravame rilevava, altresì, che non era stato contestato dalla società che i lavoratori ricorrenti fossero i responsabili della circolazione ferroviaria in ogni suo aspetto e della sicurezza dell'esercizio in prima battuta con ampio margine di determinazione in caso di anomalie, con preminenza gerarchica e funzionale su tutto il restante personale della stazione e con l'obbligo di fare rispettare la normativa antinfortunistica. Il Tribunale inoltre osservava che le parti sociali con la contrattazione collettiva avevano inteso prevedere per il capo stazione sovrintendente un livello di operatività che include aspetti di responsabilità e autonomia organizzativa e gestionale con conseguenti funzioni direttive e di controllo, laddove, invece, per il capo stazione superiore sono assegnati compiti soprattutto di carattere esecutivo attinenti al funzionamento dei servizi di stazione, di coordinamento tecnico, pratico, contabile, attività di riparazione dei veicoli e compiti relativi all'andamento dei treni. Da tale premessa e dalla circostanza che la società datrice di lavoro per stazioni di minore importanza avesse riconosciuto la invocata qualifica di capo stazione sovrintendente agli altri dipendenti che svolgevano analoghe mansioni, con conseguente irragionevolezza del comportamento per la negata attribuzione della stessa qualifica ai dipendenti addetti a una stazione di maggiore importanza, il giudice di merito concludeva affermando che meritava di essere confermata la decisione pretorile che aveva attribuito ai lavoratori ricorrenti la detta qualifica superiore. La s.p.a. Ferrovie dello Stato ricorre per cassazione con unico articolato motivo illustrato da memoria.
Resistono i lavoratori con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo la società ricorrente denunzia violazione falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale disciplinati dagli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione ai profili e alle qualifiche professionali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato nonché omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa tale punto decisivo della controversia deducendo, dopo avere enunciata testualmente la previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore relativo al profilo di capo stazione sovrintendente, appartenente all'area 5^ - Quadri 8^ categoria, avente un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale e il restante personale e con funzioni di sovrintendenza, responsabilità, coordinamento, controllo, vigilanza e gestione delle risorse, e relativo al profilo di capo stazione superiore, appartenente all'area 4^ - settore Stazioni, rientrante nella 7^ categoria, avente un ruolo nel funzionamento dei servizi di stazione anche con preposizione alla conduzione di impianto, di unità operative e di specifici settori di lavoro nonché un ruolo nell'attività di dirigenza del movimento, concludeva rilevando che le mansioni espletate dai lavoratori ricorrenti, tutti dirigenti del movimento presso la stazione di Cuneo, rientravano nel profilo professionale di capo stazione superiore e non già in quello di capo stazione sovrintendente.
La società aggiunge che il Tribunale di Cuneo aveva posto l'accento per l'attribuzione della invocata qualifica superiore sul criterio distintivo della particolare importanza della stazione, anziché sul contenuto e sull'importanza delle mansioni svolte dai dipendenti con la conseguenza che non poteva essere sufficiente per l'attribuzione dell'invocata qualifica di capostazione sovrintendente il fatto che i dipendenti erano stati addetti a una stazione di particolare importanza senza avere svolte le funzioni di coordinamento e di rappresentanza tipiche del capo stazione sovrintendente. I lavoratori, peraltro, erano stati tutti addetti alla dirigenza del movimento ossia a funzioni dirigenziali di più limitato contenuto e non già, come aveva affermato il Tribunale, a funzioni che si pretendevano essere state meramente esecutive, tali non essendo quelle del capo stazione superiore, rientranti nell'area di qualifica degli addetti al movimento.
In tal modo, deduce e conclude la società ricorrente, il Tribunale aveva violato il canone legale dell'interpretazione del contratto collettivo secondo la lettera e la comune intenzione dimostrata dalle parti sociali nonché secondo il canone legale dell'interpretazione complessiva dell'atto e illogicamente si era richiamato all'irragionevolezza del comportamento per la disposta attribuzione della invocata qualifica superiore a dipendenti addetti a stazioni di minore importanza e che avevano svolto mansioni analoghe.
Il ricorso è infondato.
Già questa Corte ha avuto modo di precisare che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compiuta dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto in caso di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o di vizi di omessa, insufficiente o illogica motivazione. (v. cCass. 1 agosto 2000 n. 10073; Cass. 15 gennaio 2001 n. 472; Cass. 21 luglio 2001 n. 9950; Cass.30 ottobre 2002 n. 15355; ecc.). Questa Corte, altresì, ha avuto modo altre volte di precisare che in materia di legittimità dell'attribuzione al lavoratore di una categoria o di una qualifica prevista dal contratto collettivo è compito del giudice di ricostruire la comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c. ossia di motivare la sentenza di merito dando conto del testo del contratto nelle parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione e indicando quali attività lavorative appartengano all'una ma non all'altra categoria nonché descrivendo le attività effettivamente svolte dal lavoratore in modo da consentire in sede di legittimità il controllo della corrispondenza dell'inquadramento alle prestazioni contrattuali svolte. (v. Cass. 15 dicembre 1998 n. 12555; Cass. 20 novembre 2001 n. 14608). Peraltro il giudice di merito, ove la contrattazione collettiva, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, preveda sia categorie e livelli mediante declaratorie astratte e generali e sia distinti specifici profili professionali, al fine di verificare la qualifica del lavoratore corrispondente alle mansioni in concreto svolte può limitarsi, senza incorrere nel vizio di omessa o insufficiente motivazione, a confrontare le mansioni in concreto svolte dal lavoratore soltanto sotto il profilo professionale indicato dalla contrattazione collettiva e ritenuto rilevante per la definizione della controversia.(v. Cass. 30 luglio 1997 n. 7129). Alla luce delle esposte premesse il Tribunale di Cuneo con motivazione adeguata, immune da vizi logici e rispettosa del principale canone legale di ermeneutica contrattuale previsto dall'art. 1362 primo comma c.c., improntato alla ricerca della comune intenzione delle parti mediante il testo letterale dell'atto e secondo buona fede ai sensi dell'art. 1367 c.c., ha individuato le caratteristiche del profilo invocato di capo stazione sovrintendente nell'attività di direzione di importanti impianti e unità nel settore di appartenenza, nell'attività di coordinamento e controllo in settori particolari di esercizio con ulteriore caratterizzazione di compiti di facoltà di rappresentanza e di sovraintendenza, responsabilità, coordinamento, controllo, vigilanza e gestione delle risorse.
Dopo l'individuazione di tali caratteristiche del profilo professionale invocato dai lavoratori il giudice di merito, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che i lavoratori attuali resistenti fossero i responsabili della circolazione ferroviaria in ogni suo aspetto di una stazione ferroviaria importante come quella di Cuneo, interessata al movimento giornaliero di circa 132 treni, con ampio margine di determinazione in caso di anomalie e con preminenza gerarchica e funzionale su tutto il restante personale della stazione (fatta eccezione, cioè, per i superiori gerarchici), e ha concluso affermando che essi meritavano l'invocato superiore profilo professionale a preferenza di quello inferiore loro attribuito, comprendente attività inerenti al funzionamento dei servizi di stazione, di coordinamento tecnico, pratico, contabile, di riparazione dei veicoli e di andamento dei treni.
L'indicata motivazione appare sufficientemente motivata e logica, e ciò a prescindere dalle osservazioni, oggetto di censure fondate ma non incidenti su punti decisivi della controversia ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., circa la erroneamente affermata natura esecutiva delle mansioni attribuite al profilo inferiore di capo stazione superiore in atto ricoperto dai lavoratori e circa la affermata rilevanza dell'avvenuta attribuzione da parte della società ricorrente dell'invocato profilo di capo stazione sovrintendente ad altri dipendenti utilizzati con mansioni analoghe in impianti di stazione di minore importanza (potendo invocare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro soltanto il diritto, garantito ex art. 3 Cost, di non essere discriminato rispetto agli altri dipendenti in ragione delle sue scelte politiche, sindacali o religiose, o per ragioni di nazionalità, di sesso, di etnia, ecc. ma non già il diritto di ricevere, a parità di mansioni, lo stesso trattamento economico e giuridico degli altri dipendenti a prescindere dal fatto che egli possa reclamare tale diritto in forza della legge o del contratto individuale o collettivo di lavoro). Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio in euro 36,00 oltre euro 3000,00 (tremila/00) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003