Sentenza 30 ottobre 2002
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono in sede di legittimità ad un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della coerenza e della logicità della motivazione , non potendo le censure risolversi nella mera prospettazione di una interpretazione diversa da quella data nella sentenza impugnata. ( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva interpretato l'art. 33 del c.c.n.l. 12 - luglio 1995 per i lavoratori addetti all'industria calzaturiera - il quale stabiliva che le modalità di effettuazione dei diversi regimi di orario, superiore o inferiore a quello settimanale contrattuale, dovessero essere concordemente definite a livello aziendale mediante apposito incontro da tenersi con sufficiente anticipo rispetto al periodo di prevedibile attuazione - nel senso che lo svolgimento di periodi di orario flessibile restava subordinato al preventivo consenso della rappresentanza sindacale unitaria).
Commentario • 1
- 1. Interpretazione ed integrazione contrattualeAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15355 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DITTA EMA s.r.l., in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via dei Villini n., 4, presso lo studio dell'Avv. Arturo Antonucci, che unitamente all'Avv. AU Boscarato la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
Di OS AU, Segretario provinciale della FILTEA-CGIL di Ascoli Piceno, elett.te dom.to in Roma, Via dei Giordani n. 22, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fabbri, che unitamente al Prof. Avv. Piergiovanni Alleva lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 142 del 12.4.1999 (R.G. n. 12/98). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 6.5.2002;
Sentiti gli Avv. Arturo Antonucci e Francesco Fabbri;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 26 ottobre 1996 AU Di OS, nella qualità di segretario della FILTEA/CGIL per la provincia di Ascoli Piceno, chiedeva al Pretore della stessa città (per quanto ancora interessa) che, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, fosse dichiarata l'antisindacalità del comportamento posto in essere dalla s.r.l. EMA, la quale aveva fatto svolgere alle sue maestranze lavoro flessibile in due diversi periodi dell'anno 1996 - dal 5 febbraio al 30 marzo e dal 23 settembre al 31 ottobre - senza preventivamente richiedere, in base all'art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 luglio 1995 per i lavoratori addetti all'industria calzaturiera, il consenso della rappresentanza sindacale unitaria. Instauratosi il contraddittorio e sentite le persone informate sui fatti, il Pretore con decreto del 29 maggio 1997, in accoglimento del ricorso, dichiarava l'antisindacalità del comportamento posto in essere dalla società intimata e l'illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate di conseguenza, condannando la medesima società a permettere il recupero di tutte le ore lavorate in regime di flessibilità e ad affiggere il provvedimento negli appositi spazi, riservati nell'interno dell'azienda, alle comunicazioni sindacali.
L'opposizione al decreto, proposta dalla società EMA, veniva rigettata con sentenza del 14 novembre 1997 e questa decisione, impugnata dalla società, veniva confermata dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 12 aprile 1999. Il Tribunale, rilevato che il decimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, interpretato secondo il suo significato logico e in connessione con altre clausole contrattuali, prevedeva che le modalità di effettuazione dei diversi regimi di orario, superiore o inferiore a quello settimanale contrattuale, avrebbero dovuto essere concordemente definite a livello aziendale mediante apposito incontro da tenersi con sufficiente anticipo rispetto al. periodo di prevedibile attuazione, con la conseguenza che lo svolgimento di periodi di orario flessibile restava subordinato al preventivo consenso della rappresentanza sindacale unitaria, osservava che legittimamente quest'ultima aveva rifiutato il suo consenso allo svolgimento di un diverso regime lavorativo nel periodo febbraio-marzo 1996, dato che, come avevano dichiarato i testimoni, non erano stati ancora concessi ai lavoratori, coinvolti in precedenti periodi di flessibilità, i necessari riposi compensativi, sicché il rifiuto opposto dal sindacato non poteva essere considerato ne' immotivato ne' ispirato dall'intento di mettere in pericolo la produttività dell'azienda; ed aggiungeva che ugualmente illegittimo doveva considerarsi il comportamento della società in relazione al secondo periodo (settembre-ottobre 1996) - concordato con singoli lavoratori, ma senza il previo interpello della rappresentanza sindacale unitaria - perché in tal modo era stato eluso l'obbligo, sancito dal suddetto decimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo, di ricerca di un accordo con il sindacato in ordine alle modalità di attuazione della flessibilità ed era stato, quindi, realizzato un effetto di delegittimazione del sindacato stesso.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società EMR, che ha dedotto tre distinti motivi.
Ha resistito con controricorso AU Di OS nella qualità. Motivi della decisione
Con il primo motivo dell'impugnazione la società ricorrente denuncia la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene che il Tribunale avrebbe interpretato la clausola contenuta nel decimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo di categoria in modo del tutto illogico e fuorviante, senza tenere conto del canone fondamentale secondo cui, in tema di individuazione della volontà dei contraenti, si deve in primo luogo dare valore alla lettera della disposizione contrattuale. Nella specie -a detta della medesima ricorrente - chiaro era il senso della clausola, risultante dalla connessione delle parole usate, avendo inteso le parti, per un verso, assegnare al datore di lavoro il diritto di fare ricorso a periodi di flessibilità lavorativa allo scopo di sopperire all'esistenza di serie esigenze aziendali, senza che tale diritto potesse essere condizionato o annullato dal comportamento della rappresentanza sindacale unitaria e, per altro verso, attribuire a quest'ultima il diritto di definire, insieme con il datore di lavoro, le concrete modalità di attuazione del regime lavorativo così disposto (diverso da quello contrattualmente stabilito): di tal che l'aprioristico rifiuto opposto dal sindacato (a trattare le modalità di effettuazione di tale diverso regime orario) non poteva non integrare una grave inadempienza contrattuale. Aggiunge la società ricorrente che il giudice di appello ha proceduto all'interpretazione della clausola contrattuale prendendo a comparazione altre norme dettate per disciplinare istituti del tutto diversi, come lo straordinario, mentre non ha tenuto conto delle altre clausole inserite nell'art. 33, perché, se ciò avesse fatto, sarebbe pervenuto ad una conclusione finale del tutto diversa, in quanto aderente alla lettera della clausola e all'effettiva volontà delle parti contrattuali. Questo motivo è privo di fondamento.
Come è noto, per costante giurisprudenza, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusivo potere del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono in sede di legittimità ad un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della coerenza e della logicità della motivazione, mentre le censure non possono risolversi nella prospettazione di una interpretazione diversa da quella data nella sentenza impugnata (v., fra le tante sentenze, Cass. 4 marzo 2000 n. 2453, Cass. 22 febbraio 2000 n. 2001 e Cass. 12 febbraio 2000 n. 1583). Nel caso in esame, ha affermato il Tribunale che il decimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore - il quale stabiliva che le modalità di effettuazione dei diversi regimi di orario, superiore o inferiore a quello settimanale contrattuale, avrebbero dovuto essere concordemente definite a livello aziendale mediante apposito incontro da tenersi con sufficiente anticipo rispetto al periodo di prevedibile attuazione - doveva essere interpretato nel senso che, se voleva darsi un significato effettivo e non puramente apparente alla clausola contrattuale, lo svolgimento di periodi di orario flessibile restava subordinato al preventivo consenso della rappresentanza sindacale unitaria. Il giudice dell'appello ha rilevato, al riguardo, che questa interpretazione non era contraria al contenuto delle altre clausole contenute nel medesimo art. 33 perché il penultimo comma prevedeva la concreta attuazione della flessibilità una volta che la stessa fosse stata decisa, mentre l'ultimo comma non faceva altro che confermare che all'azienda era stato conferito un diritto al quale fare ricorso per far fronte alle variazioni delle esigenze produttive e di mercato, considerata anche la natura obbligatoria della flessibilità, la quale, al contrario di quanto era a dirsi per il lavoro straordinario avente natura volontaria, comportava una deroga al disposto dell'art. 31 del contratto relativo all'orario normale;
ed ha aggiunto che a tale soluzione si perveniva anche in base ad una interpretazione sistematica, a norma dell'art. 1363 c.c., coinvolgente gli altri articoli del contratto collettivo (l'art. 31, che regolava la variazione dell'orario normale settimanale, da 39 ore a 40, previo accordo aziendale e l'art. 32, che pure stabiliva il previo accordo per le modifiche della turnazione) nonché mediante richiamo, ai sensi dell'art. 1371 c.c., del criterio dell'equo contemperamento degli interessi delle parti, allo scopo di evitare che l'attuazione di uno strumento lavorativo (lo svolgimento della prestazione di lavoro durante la giornata del sabato), disposto senza l'accordo con il sindacato, si risolvesse in un insostenibile aggravio per l'impegno delle maestranze, composte in prevalenza da lavoratrici, costrette ad abbandonare le cure della famiglia in un giorno di riposo e a predisporre una diversa organizzazione della vita familiare.
Come risulta da questa motivazione, il giudice di appello, in applicazione del canone fondamentale di ermeneutica contrattuale contenuto nell'art. 1362 c.c., dopo aver proceduto alla interpretazione letterale della singola clausola del contratto collettivo nazionale di lavoro (il comma decimo dell'art. 33), traendo dalla stessa l'effettivo significato in base alla comune intenzione delle parti, ha provveduto all'esame comparativo della clausola in questione non solo con le altre disposizioni inserite nel medesimo articolo, ma anche con norme diverse contenute negli altri articoli del contratto, che sono state interpretate le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna di esse il senso risultante dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.). Pertanto, a fronte di questa vasta operazione esegetica, che è sorretta da motivazione ampia, coerente ed esente da qualsiasi profilo di illogicità o di contraddizione e che non è sindacabile sul piano della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, le censure dedotte dalla società ricorrente in definitiva si risolvono in una diversa interpretazione della clausola contrattuale e sono, come tali, inammissibili.
Con i motivi secondo e terzo del ricorso, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, la società EMA deduce i medesimi vizi già prospettati nel precedente motivo e lamenta innanzi tutto che, in relazione al periodo febbraio-marzo 1996, il Tribunale abbia ritenuto l'esistenza di un inadempimento dell'azienda e non del sindacato, mentre era quest'ultimo che si era rifiutato di concordare le concrete modalità per l'attuazione della flessibilità adducendo pretestuosi argomenti riferiti alla mancata assegnazione alle maestranze dei riposi compensativi inerenti alla flessibilità attuata nell'anno 1995. Sostiene al riguardo la medesima società che il Tribunale non ha tenuto conto dei documenti esibiti in giudizio e delle dichiarazioni rese dai testi, dai quali era emerso, in primo luogo, che negli anni dal 1991 al 1996 i lavoratori impiegati nell'azienda erano andati via via aumentando (170 nel 1991, 229 nel 1992, 250 nel 1993, 292 nel 1994, 344 nel 1995, 383 nel 1996) e, in secondo luogo, che il mancato recupero della flessibilità, peraltro pressoché completamente attuato nel corso dell'anno 1996, aveva interessato solamente la sola maggiorazione del 20%. Secondo la ricorrente, quindi, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'esistenza di un inadempimento aziendale, tale da giustificare il rifiuto opposto dal sindacato a concordare le modalità di attuazione della flessibilità, essendo stata omessa da parte del giudice di appello qualsiasi valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio, sia documentale che testimoniale, e non essendo stato effettuato necessario accertamento dei rispettivi comportamenti posti in essere dalle due parti.
Per quanto riguarda il secondo periodo nel quale è stata attuata la procedura di flessibilità (settembre-ottobre 1996), la società afferma che il Tribunale, fraintendendo il significato della clausola contenuta nel quinto comma dell'art. 33 del contratto collettivo, il quale consentiva al datore di lavoro l'effettuazione della flessibilità anche nella giornata di sabato, non avrebbe tenuto conto della proposta formulata dalla datrice di lavoro (un'ora in più per ciascuno dei cinque giorni lavorati e tre ore nelle giornate di sabato), proposta che non doveva certamente ottenere il consenso di singoli lavoratori. Aggiunge la ricorrente che il giudice di appello non ha valutato il comportamento posto in essere in quell'occasione dal sindacato, il quale, lungi dal discutere la suddetta proposta in relazione alle effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa - anche, eventualmente, formulando una proposta alternativa circa una diversa distribuzione delle ore lavorate in più - aveva preteso di imporre, al posto della flessibilità e senza giustificazione alcuna, l'effettuazione di ore di lavoro straordinario. Osserva, infine, la ricorrente che, ferma restando l'obbligatorietà (in base al contratto collettivo) dello strumento della flessibilità, la decisione di renderla facoltativa, facendola eseguire solamente da coloro tra i lavoratori che fossero consenzienti, aveva comportato una deroga alla clausola contrattuale peraltro favorevole alle maestranze, perché tale deroga aveva apportato un beneficio a queste ultime che erano libere di decidere se effettuare o no la prestazione lavorativa nella giornata del sabato.
Anche queste censure sono infondate.
Il Tribunale, nel motivare la decisione emessa su questi punti della controversia, ha osservato, quanto al primo dei due diversi periodi nei quali era stato dall'azienda disposto lo svolgimento di un diverso regime lavorativo (febbraio-marzo 1996), che legittimamente la rappresentanza sindacale unitaria aveva rifiutato il consenso - sicché non poteva invocarsi il principio inadimplenti non est adimplendum ne' poteva il sindacato essere tacciato di malafede - dato che, come avevano dichiarato i testimoni, non erano stati ancora concessi ai lavoratori, coinvolti nei precedenti periodi di flessibilità posti in essere negli anni dal 1991 al 1995, i necessari riposi compensativi e dato che, a causa della perdurante e cronica difficoltà di reperimento della manodopera nella zona, tale mancato recupero (circa 5.000 ore nel 1995 a fronte di oltre 22.000 ore prestate in più) non poteva essere attribuito, in base al comma 11 dell'art. 33 del contratto, "a condizioni non previste"; con la conseguenza che il rifiuto opposto dalla rappresentanza sindacale unitaria non poteva essere considerato ne' immotivato ne' ispirato dall'intento di mettere in pericolo la produttività, essendo anzi emerso che la società aveva rifiutato la soluzione prospettata dal sindacato per impedire che potessero essere elusi gli impegni (come la costituzione di una banca-ore o la previsione della corresponsione di una indennità con percentuale superiore a quanto era stabilito per il lavoro straordinario) e con l'ulteriore conseguenza che inadempiente doveva essere ritenuta la datrice di lavoro, la quale non aveva nemmeno fatto ricorso a soluzioni alternative. Ugualmente illegittimo, secondo il giudice di appello, era stato il comportamento della società in relazione al secondo periodo (settembre-ottobre 1996), nel quale era stato attuato lo strumento della flessibilità facoltativa con la prestazione del lavoro nelle giornate di sabato - concordata con singoli lavoratori, ma senza il previo interpello della rappresentanza sindacale unitaria - in tal modo essendo stato eluso sia l'obbligo, sancito dal suddetto decimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo, di ricerca di un accordo con il sindacato in ordine alle modalità di attuazione della flessibilità, sia il dovere di applicare la normativa inerente al lavoro straordinario, meno conveniente per l'azienda, ed essendo stato realizzato un effetto di delegittimazione del sindacato stesso, privato del suo potere di interlocuzione e contrattazione sulle modalità della flessibilità. Del resto - ha rilevato il Tribunale - in base alle disposizioni del contratto collettivo e, in particolare, al complesso delle clausole contenute nel suddetto art. 33, doveva escludersi, al contrario di quanto era stato previsto per lo straordinario, la possibilità, per la società datrice di lavoro, di una flessibilità facoltativa, la quale flessibilità, viceversa, non poteva che essere disposta se non dopo che fosse stato raggiunto un accordo con la rappresentanza sindacale in base al disposto del decimo comma del medesimo art. 33.
Orbene, a fronte di questa motivazione, che in modo ampio ed articolato ha affrontato tutti i singoli aspetti della complessa fattispecie dedotta in giudizio - con la precisazione, del tutto corretta a fronte del tenore delle clausole contrattuali, secondo cui il comportamento della datrice di lavoro, relativamente al secondo periodo, si era risolto in un'operazione di delegittimazione del sindacato - nonostante la formale intestazione del motivo del ricorso, nel quale sono stati richiamati vizi di violazione di legge, in effetti le censure dedotte dalla società ricorrente consistono unicamente nella prospettazione di vizi di motivazione, perché riguardano solamente le argomentazioni svolte dal giudice di appello, a sostegno della decisione emessa, in ordine alla valutazione del materiale probatorio acquisito alla causa. Nel ricorso infatti non sono evidenziati punti della sentenza impugnata nei quali vi sarebbe stata da parte del Tribunale una erronea applicazione di norme di diritto, mentre lo stesso richiamo all'art. 1362 c.c. resta privo della necessaria specificazione del criterio ermeneutico disatteso e delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si intendono censurare.
Va al riguardo rilevato che, per costante giurisprudenza, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, denunciabile in sede di legittimità, sussiste quando, nel ragionamento seguito dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio (vale a dire di circostanze che, se fossero state prese in considerazione, avrebbero condotto con certezza ad una decisione diversa da quella adottata), ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico posto a base della decisione, mentre il vizio in questione non può consistere nella mera difformità tra il valore ed il significato attribuito dal giudice agli elementi di fatto ed alle circostanze vagliati ed il valore e il significato pretesi dalla parte, dato che l'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della controversia (cfr. fra le tante sentenze, Cass. 21 luglio 2000 n. 9716, Cass. 15 aprile 2000 n. 4916, Cass. 6 ottobre 1999 n. 11121 e Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). In applicazione di questo principio di diritto e considerato il contenuto delle censure dedotte nei motivi secondo e terzo del ricorso, la sentenza impugnata, anche in ordine alla valutazione data dal giudice di appello al comportamento tenuto dalle due parti in causa nei due diversi periodi in cui è stata attuata la procedura di flessibilità, deve rimanere ferma.
Tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, il ricorso proposto dalla società EMA deve essere rigettato e la stessa società, rimasta soccombente, deve essere condannata a pagare le spese e gli onorari del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società EMA a pagare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre