Sentenza 30 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2004, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA AR, elettivamente domiciliato in ROMA GIULIO CESARE 61, presso l'avvocato rappresentato e difeso dall'avvocato BENEDETTO GUGLIELMO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di PERUGIA, depositato il 29/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2003 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il resistente l'Avvocato D'Avanzo che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 settembre 2001, diretto alla Corte di appello di RU, ND NA chiese che gli fosse riconosciuta l'equa riparazione prevista dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, lamentando un danno subito per effetto della violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, in relazione ad una domanda giudiziale da lui proposta contro l'INPS in data 24 febbraio 1994 (ai sensi degli artt. 409, 414 e 442 c.p.c.), che aveva dato luogo ad un giudizio concluso davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Latina con sentenza depositata il 22 maggio 2001. La detta domanda mirava a far riconoscere all'attore la contribuzione effettiva per il lavoro svolto alle dipendenze di più aziende. Il Ministero della giustizia si costituì per resistere alla domanda di equa riparazione, adducendone l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.
La Corte di appello di RU, con decreto depositato il 29 maggio 2002, ritenne che la domanda fosse proponibile e sufficientemente specificata nel petitum e nella causa petendi.
Affermò che la durata ragionevole del processo andava calcolata - di regola, alla luce anche della giurisprudenza di Strasburgo - in anni tre per il primo grado, in anni due per il secondo e in un anno per ogni fase successiva. Rilevato che la causa in questione era durata complessivamente anni sette e mesi tre, osservò che - per accertare se e in qual misura vi fosse stata violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - si doveva sottrarre dal suddetto periodo totale l'arco di tempo non addebitatale all'inerzia o, comunque, alle manchevolezze dell'apparato giudiziario, bensì adottate dalla parte istante o "da essa accettate".
Considerò, quindi, che nella specie risultavano chiesti dall'istante (o dal medesimo accettati) i seguenti rinvii: in data 2 febbraio 1996 per l'udienza del 4 ottobre 1996, in data 10 gennaio 1997 per l'udienza del 13 giugno 1997, in data 13 giugno 1997 per l'udienza del 6 marzo 1998, in data 6 marzo 1998 per l'udienza del 18 settembre 1998, in data 18 settembre 1998 per l'udienza del 26 febbraio 1999, in data 26 febbraio 1999 per l'udienza del 22 ottobre 1999, in data 27 ottobre 2000 per l'udienza del 18 maggio 2001 e, inoltre, la causa era stata rinviata dal 22 ottobre 1999 all'udienza del 27 ottobre 2000 per lo sciopero degli avvocati.
La Corte distrettuale, pertanto, affermò che la durata della controversia, sottratti i periodi ascrivibili alla parte privata, era stata di anni due, onde il diritto alla ragionevole durata del processo non era stato violato e la domanda andava respinta con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali. Contro il suddetto decreto ND NA ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo articolato su più profili. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso per Cassazione risulta notificato al Ministero della giustizia presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di RU, e non presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Tuttavia, il Ministero si è costituito con rituale controricorso e con la rappresentanza e la difesa della detta Avvocatura generale. La nullità della notifica del ricorso, dunque, è sanata e il contraddittorio si è ritualmemte instaurato.
2. - Con l'unico, articolato motivo del ricorso lo NA denunzia violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con legge n. 848 del 1955, nonché motivazione contraddittoria, omessa e insufficiente. Premesso che la domanda da lui proposta al giudice del lavoro era diretta ad ottenere l'accreditamento della contribuzione riconoscibile per il lavoro subordinato svolto, onde la necessità e l'urgenza della decisione erano in re ipsa, e comunque esposte in ricorso (perché egli non poteva decidere se andare in pensione con la c.d. prima finestra utile, tenuto conto dell'età e della contribuzione riconoscibile a quella data), il ricorrente richiama la normativa e i termini previsti per quel tipo di processi e adduce che, poiché la causa non era di particolare difficoltà, se i termini di rito fossero stati rispettati la controversia si sarebbe potuta definire nell'arco di tre mesi o, al massimo, in sei mesi. La Corte di merito, invece, avrebbe calcolato un termine di circa tre anni, cioè un tempo che, pur considerato ragionevole dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sarebbe stato giudicato tale in relazione a processi ordinali di grande complessità. Peraltro, il ricorrente avrebbe chiesto che la violazione "dell'equo giudizio" fosse affermata con riferimento al dettato del diritto interno.
La Corte distrettuale, inoltre, avrebbe omesso di valutare la diligente e spedita condotta processuale della parte privata, che - fatta eccezione per due udienze - avrebbe sempre chiesto la decisione immediata, espletando nelle altre udienze attività istruttoria senza mai far subire inutili rinvii al giudizio. Il ricorrente prosegue affermando che la causa si sarebbe già potuta decidere all'udienza del 18 settembre 1998, ma, "stante il carico del ruolo"(udienza del 18 settembre 1998), il giudice sarebbe stato costretto a rinviare la causa per la discussione fino al 18 maggio 2001. Pertanto, dal 18 settembre 1998 sarebbero trascorsi tre anni per la sola lettura del dispositivo, sicché, aggiungendo oltre un anno dal deposito del ricorso per la fissazione della prima udienza, risulterebbe evidente che il ritardo non potrebbe essere ascritto alla parte ricorrente e al suo comportamento processuale.
Infine, la Corte di merito, erroneamente valutando il tema in discussione, il tipo di controversia (previdenziale) e il termine comunque non ragionevole, avrebbe condannato la ricorrente alle spese senza motivazione.
Il ricorso è fondato, nei sensi in prosieguo indicati. In via generale si deve premettere che: a) è vero che la legge 24 marzo 2001, n. 89, è legge interna dell'ordinamento italiano e, dunque, va letta nel contesto (e con riguardo agli istituti propri) di tale ordinamento, ma è altrettanto vero che la stessa legge rinvia in modo espresso alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.), peraltro "ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848" (art. 2, comma primo, L. n. 89/2001); b) l'obiettivo perseguito con detta legge fu triplice: 1) dare concreta attuazione all'impegno assunto con la Convenzione;
2) approntare una riparazione in caso di mancato rispetto dei termini ragionevoli del processo;
3) apprestare una efficace tutela dell'ordinamento giuridico italiano, in quanto spetta in primo luogo ai singoli Stati garantire i diritti e le libertà dai medesimi sottoscritti con la Convenzione, restando fermo che il meccanismo di controllo europeo riveste al riguardo soltanto carattere sussidiario;
c) pertanto, se è vero che la legge n. 89 del 2001 non ha determinato il recepimento in blocco, nel nostro ordinamento, della giurisprudenza europea, è anche vero che, come questa Corte ha già affermato, al fine di ricostruire i lineamenti del diritto all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, le sentenze della Corte di Strasburgo in tema d'interpretazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea, pur non avendo efficacia direttamente vincolante per il giudice italiano, nondimeno costituiscono la prima e più importante guida ermeneutica (Cass., 19 novembre 2002, n. 16262). Da quanto esposto consegue che il giudice italiano deve operare nel quadro di tali principi, allo scopo di accertare se sussista la violazione allegata dalla parte, utilizzando i parametri stabiliti nell'art. 2, comma secondo, della legge n. 89 del 2001, determinando in concreto (cioè con riferimento al caso di specie) quale sia il termine ragionevole di durata del processo e tenendo presenti i criteri elaborati dalla giurisprudenza europea.
Ciò posto, il percorso argomentativo seguito dal decreto impugnato può così riassumersi: 1) la durata ragionevole del processo deve essere calcolata di regola in anni tre per il primo grado;
2) per accertare se ed in qual misura vi sia stata violazione del diritto alla ragionevole durata del processo si deve sottrarre dal periodo totale di durata della causa quello che non sia addebitatole all'inerzia o comunque alle manchevolezze dell'apparato giudiziario, ma ad iniziative adottate dalla parte istante o comunque da essa accettate;
3) dalla durata del processo andrebbe detratto il periodo relativo ai rinvii ascrivibili alla parte, sicché la durata suddetta sarebbe stata di anni due e, dunque, la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non sarebbe stata ravvisabile. Questo ragionamento non si sottrae alle censure del ricorrente. Invero, come sopra si è notato e come questa Corte ha già affermato, il termine ragionevole di durata del processo, rispetto al quale si configura il diritto all'equa riparazione per il periodo rispetto ad esso eccedente, non si traduce in formule aritmetiche fisse per singoli tipi e fasi del giudizio, ma va determinato caso per caso, in relazione allo svolgimento del singolo procedimento, in base ai criteri all'uopo previsti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001, criteri mutuati dall'art. 6, par. 1, della C.E.D.U. e dalla giurisprudenza della Corte europea in proposito formatasi (Cass., 21 febbraio 2003, n. 2643; 5 novembre 2002, n. 15445; 13 settembre 2002, n. 13422). La normativa citata, infatti, non stabilisce l'arco di tempo oltre il quale la durata del processo diviene irragionevole, ma affida all'interprete l'onere di determinarlo, desumendolo dalla complessità del caso, nonché dal comportamento delle parti, del giudice del procedimento e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire alla sua definizione, avendo riguardo in concreto alla controversia cui la domanda di equa riparazione è riferita.
Nel caso in esame la Corte di merito, operando un generico richiamo alla giurisprudenza europea, si è limitata ad indicare un termine di tre anni che, essendo privo di ogni collegamento con la controversia in questione, si risolve in una mera enunciazione di massima e perciò astratta. È mancata, infatti, qualsiasi indagine circa la natura della causa e i temi in essa discussi, indagine che pur andava compiuta al fine di stabilire, con riguardo alla specifica fattispecie in esame, il termine cui ancorare in concreto la valutazione di ragionevolezza inerente alla durata del processo. Inoltre, il decreto impugnato ha posto l'accento esclusivamente sui rinvii chiesti dall'istante "o da essa accettati" (espressione, quest'ultima, di non chiaro significato), detraendoli globalmente dalla durata complessiva del processo, senza accertare le ragioni di quei rinvii, la loro (eventuale) pertinenza a fini istruttori, i tempi che avevano segnato i diversi momenti della procedura (deposito del ricorso, prima udienza, attività istruttoria, discussione, decisione) e la loro incidenza sulla durata di essa.
Così operando la Corte territoriale, da un lato, è incorsa in violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001, perché, avendo riguardo ad un termine meramente astratto, ha trascurato di applicare i criteri legali in detta norma contemplati, senza farsi carico anche della natura della controversia, dei temi in essa dibattuti e degli altri tempi della procedura. E, dall'altro lato, è incorsa in difetto di motivazione, perché ha omesso ogni indagine sulle ragioni dei rinvii, ascritti in toto al comportamento della parte privata senza alcuna indicazione (sia pur concisa) degli argomenti idonei a giustificare tale conclusione, non spiegata dal mero richiamo a rinvii chiesti o accettati, senza che sia dato desumere dal tenore del provvedimento le ragioni (e il numero) delle richieste, nonché il significato della suddetta "accettazione". Pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte di appello di RU (in diversa composizione), che procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi sopra enunciati, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione. La censura relativa al regolamento delle spese processuali resta assorbita.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso come in narrativa proposto da NA ND, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di RU (in diversa composizione) anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004