Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5577
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'affittuario coltivatore diretto del fondo confinante non ha diritto all'esercizio della prelazione agraria se il piano regolatore generale, adottato al momento della conclusione del contratto di compravendita prevede una destinazione non agricola del terreno, contrariamente a quanto contemplato dallo strumento urbanistico precedente, rimanendo irrilevante che il nuovo strumento urbanistico non sia poi approvato, in quanto l'art. 8, comma secondo, della legge n. 590 del 1965 prescinde dalla intervenuta approvazione del piano regolatore poiché la ratio della norma è quella di evitare l'applicazione di una disposizione a tutela dello sviluppo della proprietà coltivatrice laddove il procedimento amministrativo volto a cambiare la destinazione agricola del terreno sia giunto ad un grado di sviluppo sufficiente a rendere evidente la volontà della amministrazione di regolare diversamente l'assetto del territorio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5577
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5577
    Data del deposito : 9 aprile 2003

    Testo completo