Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
L'affittuario coltivatore diretto del fondo confinante non ha diritto all'esercizio della prelazione agraria se il piano regolatore generale, adottato al momento della conclusione del contratto di compravendita prevede una destinazione non agricola del terreno, contrariamente a quanto contemplato dallo strumento urbanistico precedente, rimanendo irrilevante che il nuovo strumento urbanistico non sia poi approvato, in quanto l'art. 8, comma secondo, della legge n. 590 del 1965 prescinde dalla intervenuta approvazione del piano regolatore poiché la ratio della norma è quella di evitare l'applicazione di una disposizione a tutela dello sviluppo della proprietà coltivatrice laddove il procedimento amministrativo volto a cambiare la destinazione agricola del terreno sia giunto ad un grado di sviluppo sufficiente a rendere evidente la volontà della amministrazione di regolare diversamente l'assetto del territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5577 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG NG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CENTRONE, difeso dall'avvocato PASQUALE LISTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA MA UI, IA SS, RD OR, LP RM, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONCA D'ORO 287, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIGLI, difesi dall'avvocato SERGIO M FERRITTO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1877/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione 3^ Civile, emessa il 22/06/00 e depositata il 12/07/00 (R.G. 2050/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Sergio M. FERRITTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 29.4.1990 EL ER, dichiaratosi coltivatore diretto affittuario (nonché proprietario del fondo confinante) del terreno agricolo venduto il 7.9.1989 da MA MA e LE AL a MA LU e MA SS FA al prezzo di L. 30.720.000 senza che gli fosse stata notificata la proposta di alienazione in vista dell'esercizio del diritto di prelazione spettantegli, convenne in giudizio gli acquirenti affermando di voler esercitare il proprio diritto di riscatto e domandando l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
I convenuti resistettero nell'assunto, per quanto in questa sede rileva, che non sussistessero i presupposti di cui all'art. 8, comma 2, l. n. 590 del 1965, essendo stato il terreno destinato ad utilizzazione edilizia e industriale. Nel giudizio intervennero i coniugi delle FA, DO OL ed TT IR. Con sentenza del 5.3.1998 l'adito tribunale di Santa MA Capua Vetere rigettò la domanda per difetto del requisito della destinazione agricola del fondo.
2. La decisione è stata confermata dalla corte d'appello di Napoli che, decidendo con sentenza n. 1877/2000 sul gravame del ER cui avevano resistito le acquirenti FA ed i loro coniugi, ha rigettato l'appello sul rilievo che la sussistenza dei requisiti di legge per il riscatto va accertata in relazione ai momenti della conclusione del contratto di compravendita e di esercizio del diritto e che in tali momenti il terreno era destinato ad utilizzazione edilizia dal piano regolatore generale adottato, sicché appariva irrilevante che il piano stesso non fosse stato successivamente approvato.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il ER affidandosi a tre motivi, cui le FA, il OL ed il IR resistono con unico controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Infondatamente i controricorrenti prospettano in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, giacché non può essere escluso il requisito della specialità della procura allorché essa formi corpo unico col ricorso per cassazione cui accede, quand'anche le espressioni adoperate nel conferimento dei poteri rappresentativi al difensore siano improprie e non contengano un formale riferimento allo specifico mezzo di impugnazione.
2.1. Col primo motivo - deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 990 "in riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la prelazione ed il retratto agrario" - il ricorrente si duole che "i giudici di merito abbiano omesso ogni accertamento sulla mancata operatività del piano regolatore generale adottato in previsione della sua approvazione da parte della comunità montana del Matese e della piena operatività del programma di fabbricazione il quale risultava e risulta tutt'oggi essere l'unico strumento urbanistico di comune di Piefimonte Matese".
Assume che "risultano evidenti i vizi logici e giuridici in cui sono caduti i giudici del merito, in primo luogo nell'aver ritenuto, erroneamente, la validità del piano regolatore generale semplicemente adottato, essendo l'iter di approvazione in stato decisamente avanzato ed in secondo luogo nell'avere, con vizio logico e giuridico, riconosciuto al piano regolatore generale un'esistenza ed un'operatività non ammissibile per legge in presenza di un piano di fabbricazione esistente ed operante". Conclude nel senso che, poiché in base al programma di fabbricazione operante alla data della vendita il terreno aveva destinazione agricola nella sua totale consistenza, sussisteva il requisito oggettivo della destinazione agricola, invece erroneamente negato.
2.2. Premesso che, costituendo il ricorso per cassazione un mezzo di impugnazione a critica vincolata avverso la sentenza di secondo grado, il riferimento del ricorrente ai "giudici di merito" deve intendersi indirizzato ai giudici dell'appello (che, se fosse collegabile ai giudici del tribunale, sarebbe improprio e comporterebbe l'inammissibilità del motivo di ricorso), va immediatamente rilevato che la corte di merito non ha in alcun modo affermato che il piano regolatore fosse valido per essere l'iter di approvazione in istato decisamente avanzato (come avevano opinato i giudici di primo grado); ma ha invece ritenuto che fosse irrilevante la mancata, successiva approvazione del piano regolatore generale adottato alla data del 7.9.1990, costituendo l'omessa approvazione un evento successivo a quello cui doveva aversi riguardo. Il ricorrente rappresenta tuttavia che non possono esistere due strumenti urbanistici contemporaneamente operativi e sostiene che poiché l'unico operante era il programma di fabbricazione, alle previsioni di questo e non a quelle del piano regolatore generale solo adottato (ma non anche approvato) i giudici di secondo grado avrebbero dovuto avere riguardo.
I controricorrenti eccepiscono l'inammissibilità di tale profilo di censura sul rilievo che l'appello era stato fondato sull'unico ed esclusivo motivo che il piano regolatore generale adottato il 18.4.1986 e nuovamente riadottato il 23.12.1989 era stato "bocciato", sicché l'appello era stato basato sul solo fatto della "bocciatura del 1994" rispetto alla stipulazione del 1989; con la conseguenza - affermano - che ogni censura relativa al presunto erroneo giudizio di coesistenza di due strumenti urbanistici (piano regolatore generale e programma di fabbricazione), ovvero di coesistenza del secondo rispetto al primo, è inammissibile prim'ancora che infondata.
Non v'è dubbio che, nel descritto contesto, l'esclusivo ed espresso conferimento di rilievo, nel motivo di impugnazione, alla "bocciatura" del piano regolatore generale adottato, che secondo l'appellante aveva fatto "rivivere il piano regolatore precedente" (secondo quanto si legge nella non contestata parte narrativa della sentenza gravata), costituisce censura diversa da quella svolta in questa sede poiché presuppone che, senza la bocciatura successiva del piano regolatore generale, il programma di fabbricazione non sarebbe tornato a vivere e che, dunque, fino a che quella bocciatura non era intervenuta, esso "non viveva" (id est, in termini tecnicamente più puntuali, non era efficace).
Epperò, la novità del profilo in questa sede prospettato (che, cioè, il programma di fabbricazione era l'unico strumento cui doveva aversi riguardo, posto che fino all'approvazione non poteva avere efficacia il piano regolatore generale soltanto adottato) è direttamente correlata alla decisione della corte d'appello, che ha conferito esclusivo rilievo alla intervenuta adozione del piano regolatore, indipendentemente dallo stato di avanzamento del suo iter di approvazione.
La censura è dunque ammissibile, ma è infondata.
La tesi della non preclusione dell'esercizio della prelazione agraria nel caso in cui un piano regolatore generale adottato e successivamente non approvato preveda per un terreno una destinazione non agricola, invece contemplata dallo strumento urbanistico vigente, è infatti osteggiata sia dalla lettera dell'art. 8, comma 2, della legge n. 590 del 1965, che espressamente prescinde dalla intervenuta approvazione del piano regolatore adottato, sia dalla sua ratio, che è quella di evitare l'applicazione di una disposizione che mira allo sviluppo della proprietà coltivatrice allorché un procedimento amministrativo volto al cambiamento della destinazione agricola del terreno sia pervenuto ad un grado di sviluppo sufficiente a rendere evidente la volontà precettiva della pubblica amministrazione di regolare diversamente l'assetto del territorio (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 2101 e 1901 del 2000), essendo irrilevante che il nuovo strumento urbanistico non sia poi approvato se risultava adottato al momento della conclusione del contratto.
3.1. Col secondo motivo è denunciata violazione dello stesso art. 8 della legge n. 590 del 1965 "in ordine alla qualificazione del terreno di cui al piano regolatore generale adottato, non approvato e bocciato" per avere la corte d'appello omesso di rilevare che il piano regolatore generale prevedeva per la quasi totalità del terreno "la destinazione a verde e solo per un'esigua parte di mq. 350 una destinazione residenziale esistente o di recupero che per la sua stessa estensione risultava inedificabile".
3.2. Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione dello stesso art. 8 della legge citata per non essere stata la domanda del retraente accolta quantomeno con riguardo a quella parte di terreno che aveva conservato la destinazione agricola.
3.3. Entrambe le censure sono inammissibili, non essendo state le relative questioni poste nel giudizio di appello, nel quale il ER si è esclusivamente doluto della mancata reviviscenza del programma di fabbricazione in esito alla mancata approvazione del piano regolatore generale, "pur convenendo che il P.R.G. adottato non aveva classificato come agricolo il fondo", secondo la non contestata affermazione di pagina 3 della sentenza gravata.
4. Il ricorso va conclusivamente respinto.
La condanna della ricorrente al rimborso delle spese sostenute dai controcorrenti consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in 2.600,00, di cui 2.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003