Sentenza 9 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, nella nozione di "strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature", formula generica con cui la previsione incriminatrice completa l'elencazione degli oggetti del possesso, rientrano quegli strumenti che hanno un'attitudine all'effrazione, e tra questi non può essere annoverata una torcia elettrica, che è invece destinata all'illuminazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2007, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 09/01/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 8
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 010781/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di CAMERINO;
nei confronti di:
1) DEL PRETE PASQUALE, N. IL 28/01/1970;
avverso SENTENZA del 04/10/2005 TRIBUNALE di CAMERINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Martusciello Vittorio, che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 4 Ottobre 2005 il Tribunale di Camerino applicava la pena concordata, ex articolo 444 c.p.p., di mesi due e giorni 20 di arresto, previa concessione delle attenuanti generiche e con la diminuente del rito, a DE ET Pasquale, imputato della contravvenzione di cui all'articolo 707 c.p., perché, già condannato per delitti contro il patrimonio, era stato colto in possesso, all'interno della sua autovettura, di due torce elettriche, di cui non giustificava la destinazione.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona deducendo la violazione dell'articolo 707 c.p., che non contemplava le torce elettriche - di per sè inidonee ad aprire porte o a sforzare serrature - tra gli oggetti di cui era punito il possesso ingiustificato da parte di chi fosse già stato condannato per delitti determinati da motivo di lucro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La norma di cui all'art. 707 c.p., oltre ad elencare nominativamente taluni oggetti il cui possesso ingiustificato da parte di un pregiudicato per reati contro il patrimonio è senz'altro illecito, contiene un generico riferimento di chiusura a strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature.
È evidente, peraltro, che una torcia elettrica destinata all'illuminazione non può essere annoverata in tale categoria, tipizzata in ragione dell'attitudine all'effrazione. Pertanto, la condotta imputata al DE ET è penalmente irrilevante, non rientrando nella fattispecie incriminatrice. La sentenza d'essere dunque annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2007