Sentenza 13 maggio 1998
Massime • 1
In tema di termini per la dichiarazione di ricusazione, in base all'art. 38, comma primo, cod. proc. pen., la presentazione della dichiarazione, nel giudizio, può essere proposta fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., relativo alle questioni preliminari, e cioè subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, che è la prima formalità da osservarsi nell'ambito degli atti introduttivi del dibattimento, non bastando che la dichiarazione sia proposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/1998, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 13.5.1998
1. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere N. 1738
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Stefano Bielli Consigliere N. 994
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ULLO Girolamo, n. a Palermo l'11.2.1946
avverso la ordinanza in data 31 ottobre 1997 della Corte di appello di Palermo Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Fatto e diritto
Con ordinanza in data 31 ottobre 1997, la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata in data 20 ottobre 1997 da ULLO Girolamo nei confronti del giudice della terza sezione penale del Tribunale di Palermo dott. Sergio Ziino, rilevando che non era stato rispettato il termine previsto dall'art. 38 comma 1 c.p.p., in base al quale la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta nel giudizio subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'LO, lamentando che erroneamente era stato ritenuto decorso il termine per la presentazione della dichiarazione di ricusazione, dal momento che, quando la dichiarazione era stata presentata, non erano state ancora esaurite, nei fatti, le "formalità preliminari", pur essendo stato dichiarato aperto il dibattimento.
Il ricorrente si duole inoltre della mancanza di motivazione in punto di determinazione della sanzione pecuniaria di lire 1.000.000 inflitta in conseguenza della declaratoria di inammissibilità. In ogni caso, stante l'intervenuta astensione del giudice ricusato, successiva al provvedimento impugnato, il ricorrente chiede "cessata la materia del contendere".
Questa Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato.
Erra il ricorrente nel collegare il termine per la presentazione della dichiarazione di ricusazione nel giudizio all'esaurimento delle formalità di apertura del dibattimento.
In realtà, in base all'art. 38 comma 1 c.p.p., la presentazione della dichiarazione di ricusazione deve avvenire fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491 comma 1 c.p.p., relativo alle questioni preliminari. Tale ultima norma prevede che le questioni preliminari sono precluse se non sono proposte "subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti". Ne consegue che, ai fini del rispetto del prescritto termine, non basta che la dichiarazione di ricusazione sia proposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 c.p.p. (dichiarazione che peraltro, stando alle davvero contraddittorie deduzioni del ricorrente, sarebbe comunque intervenuta prima della presentazione della dichiarazione di ricusazione), occorrendo invece che essa sia proposta, appunto, subito dopo l'accertamento relativo alla costituzione delle parti, che è la prima formalità da osservarsi nell'ambito degli atti introduttivi del dibattimento;
il che, nella specie, come si ricava dalle stesse argomentazioni del ricorrente, non è avvenuto.
Quanto alla intervenuta astensione del giudice ricusato, si tratta di evento che, effettivamente, avrebbe potuto far venir meno l'interesse del ricorrente a impugnare;
ma, nonostante questa confessata carenza di interesse, l'LO ha pervicacemente proposto ricorso per cassazione, impegnando la giustizia nell'esame di questioni che, oltre che manifestamente infondate, riguardavano un petitum già per altra via realizzatosi (rimozione dal collegio giudicante del dott. Ziino), e in realtà perseguendo il solo obiettivo di evitare la sanzione pecuniaria applicatagli dalla Corte di appello ex art. 44 c.p.p. Ma anche la censura sulla mancata motivazione in punto di determinazione della sanzione pecuniaria è manifestamente infondata, poiché nella specie la Corte di appello ha ritenuto di infliggere la modesta sanzione di lire 1.000.000, a fronte di una previsione sanzionatoria che spazia tra lire 500.000 e lire 3.000.000, sicché il dovere di motivazione al riguardo, trattandosi, in particolare, di declaratoria di inammissibilità, può essere implicitamente desunto dallo stesso tenore dell'ordinanza, che fa riferimento al palese difetto dei presupposti temporali di ammissibilità della dichiarazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire 1.000.000 (un milione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 1998