Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11875
CASS
Sentenza 6 agosto 2003

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I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della legge n. 741 del 1959, in quanto costituiscono atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l'art 36 c.c.n.l. edili, in quanto la pretesa azionata in giudizio, relativa alla maggiorazione dell'indennità di galleria, era stata fondata su un accordo aziendale che richiamava esplicitamente in premessa sia il c.c.n.l. che quello provinciale).

La valutazione, a norma dell'art. 2965 cod. civ., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza; nel rapporto di lavoro, e con riferimento ai termini di decadenza previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 cod. civ. sulle rinunce e le transazioni - che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro -, potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia. (Nella specie, relativa alla richiesta di una differenza sull'indennità di galleria, la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza impugnata che aveva ritenuto valido il termine di decadenza previsto dall'art. 36 del C.c.n.l. degli edili, in quanto non inferiore a quello previsto dall'art 2113 cod. civ.)

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1341 cod. civ. vale per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari di solito predisposti da uno solo dei contraenti, dando vita alla figura dei contratti per adesione, nei quali il contraente forte impone un certo regolamento contrattuale, rigido ed uniforme, al contraente più debole. Una simile ipotesi non è configurabile nella stipulazione di un contratto collettivo di lavoro , alla cui formazione concorrono in condizioni di parità le contrapposte associazioni sindacali in rappresentanza dei singoli iscritti (Fattispecie relativa al recepimento da parte del lavoratore della clausola di cui all'art. 36 c.c.n.l. edili).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11875
    Data del deposito : 6 agosto 2003

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