Sentenza 6 agosto 2003
Massime • 3
I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della legge n. 741 del 1959, in quanto costituiscono atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l'art 36 c.c.n.l. edili, in quanto la pretesa azionata in giudizio, relativa alla maggiorazione dell'indennità di galleria, era stata fondata su un accordo aziendale che richiamava esplicitamente in premessa sia il c.c.n.l. che quello provinciale).
La valutazione, a norma dell'art. 2965 cod. civ., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza; nel rapporto di lavoro, e con riferimento ai termini di decadenza previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 cod. civ. sulle rinunce e le transazioni - che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro -, potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia. (Nella specie, relativa alla richiesta di una differenza sull'indennità di galleria, la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza impugnata che aveva ritenuto valido il termine di decadenza previsto dall'art. 36 del C.c.n.l. degli edili, in quanto non inferiore a quello previsto dall'art 2113 cod. civ.)
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1341 cod. civ. vale per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari di solito predisposti da uno solo dei contraenti, dando vita alla figura dei contratti per adesione, nei quali il contraente forte impone un certo regolamento contrattuale, rigido ed uniforme, al contraente più debole. Una simile ipotesi non è configurabile nella stipulazione di un contratto collettivo di lavoro , alla cui formazione concorrono in condizioni di parità le contrapposte associazioni sindacali in rappresentanza dei singoli iscritti (Fattispecie relativa al recepimento da parte del lavoratore della clausola di cui all'art. 36 c.c.n.l. edili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11875 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. GIACALEONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC AT, elettivamente domiciliato in ROMA presso la sede della FILLEA NAZIONALE, alla Via MORGAGNI 27, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO POTENZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PACCHIOSI DRILL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIOVATI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 109/00 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 04/01/01 R.G.N. 311/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato BELLI BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza oggetto del ricorso, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dal lavoratore edile indicato in epigrafe nei confronti della S.p.A. Pacchiosi Drill - volta ad ottenere la differenza sull'indennità "di galleria", che assumeva essergli stata liquidata in misura inferiore a quella contrattualmente prevista - essendo stata avanzata oltre il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 36 del contratto collettivo.
Rilevavano i giudici di appello che, nella specie, non poteva dubitarsi che le parti avessero recepito nella disciplina del loro rapporto la normativa collettiva, tant'è vero che nell'accordo aziendale del 12 giugno 1992 venivano richiamati sia il contratto collettivo nazionale che quello provinciale, rispetto ai quali venivano stabilite solo alcune clausole migliorative concernenti la misura dell'indennità di galleria.
Tale accordo, che era dichiaratamente integrativo della disciplina posta dai citati contratti (come risultante dalla lettera "e" della premessa), presupponeva la loro concreta applicazione ed accettazione Per rendere applicabile l'art. 36 del contratto collettivo, non era necessario richiamarlo in quello individuale, in quanto, nelle parti in cui quest'ultimo non ha un contenuto migliorativo, si applica necessariamente la disciplina pattizia di quello collettivo. Non si poteva, inoltre, dubitare dell'ammissibilità e della validità delle clausole convenzionali di decadenza, quando come nella specie, la congruità del termine stabilito non renda difficoltoso l'esercizio del diritto. Avverso questa sentenza, propone ricorso per Cassazione il lavoratore, con due motivi;
resiste la società con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando violazione degli artt. 1341, 1322 e 1362 e seguenti c.c., nonché difetto di motivazione - censura l'impugnata sentenza per aver disatteso l'eccezione relativa alla necessità di espresso recepimento, da parte del lavoratore, della clausola di cui all'art. 36 c.c.n.l. ai sensi dell'ari. 1341 secondo comma c.c., trattandosi di clausola palesemente vessatoria, in quanto contenente la previsione di una decadenza e versandosi in ipotesi di adesione ad un contratto da altri predisposto, con conseguente nullità della clausola in mancanza di esplicita accettazione. Nei giudizi di merito, inoltre, non sarebbe stata acquisita prova che il rapporto era disciplinato - per gli aspetti diversi dal corrispettivo dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione - dal c.c.n.l. edili e che i lavoratori avessero mai sottoscritto un contratto individuale nel quale fosse richiamato esplicitamente quello collettivo. I principi generali in tema di interpretazione dei contratti sarebbero stati violati, perché, per pervenire alla conclusione dell'applicabilità al lavoratore dell'intero c.c.n.l., e dunque dell'art. 36 dello stesso, la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare se fosse stato portato ad effettiva conoscenza dei lavoratori l'intero disposto contrattuale e se fosse stato possibile ritenere provato che la comune intenzione dei contraenti si fosse formata in quel senso.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 2968 c.c., il ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe ritenuto legittima la clausola di decadenza, pur avendo essa ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore, muovendo dall'erroneo presupposto che il lavoratore avesse prestato il proprio consenso alla clausola lamenta, altresì, che, con l'interpretazione sistematica delle sue disposizioni, adottata dai giudici di appello, si sarebbe pervenuti alla tutela di un interesse, quello datoriale, opposto rispetto a quello tutelato dalla disposizione di cui all'art. 2113 c.c.; mentre quest'ultima norma non annulla le previsioni dell'art. 2968 c.c., ma le conferma e le integra.
Il primo motivo è infondato. È, infatti, non pertinente, nella fattispecie, ogni riferimento all'art. 1341 c.c.. Invero, come affermato in dottrina e dalla costante giurisprudenza di questa Corte, affinché ricorrano condizioni generali di contratto, destinatane della disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c., è necessario che si tratti di condizioni predisposte da uno dei contraenti. Ne deriva che non si ha predisposizione unilaterale, allorquando il contratto sia stato concluso a seguito di trattative, siano esse intervenute tra i contraenti stessi, ovvero tra le associazioni sindacali o di categoria, che hanno concluso il contratto.
Le condizioni generali si distinguono rispetto al contratto collettivo, quale disciplina dei rapporti individuali di lavoro subordinato concordata dai contrapposti sindacati;
quest'ultimo si sottrae alla disciplina delle condizioni generali di contratto, in quanto, appunto, si tratta di regolamenti concordati da riconosciuti portatori degli opposti interessi di categoria.
In particolare, con specifico riferimento ad ipotesi analoga a quella di specie, si è affermato che la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 1341 c.c., cui fa richiamo il successivo art. 1342, vale per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari che, il più delle volte, vengono predisposti da uno solo dei contraenti, dando vita alla figura dei contratti per adesione, in cui si nota la presenza di un contraente più forte che impone un certo regolamento contrattuale, rigido ed uniforme, al contraente più debole. Deve escludersi che si verifichi una tale situazione all'atto della stipula di un contratto collettivo di lavoro, alla cui formazione concorrono, in condizioni di parità, le contrapposte associazioni sindacali in rappresentanza dei singoli iscritti (Cass. 12 settembre 1970 n. 1412; nonché Cass. 17 luglio 1967 n. 1803, che, in applicazione di detto principio, ha ritenuto non necessaria la specifica approvazione per iscritto di una clausola di decadenza contenuta in un contratto collettivo). L'obbligo della specifica approvazione scritta delle clausole onerose è stato ritenuto inoperante anche in relazione ai contratti tipo elaborati da contrapposte associazioni di categoria, in quanto la composizione del conflitto d'interessi fra contrapposte categorie esclude che lo schema concordato esprima la prevalenza di un contraente più forte (Cass. S.U. 29 novembre 1991 n. 12835; Cass. 26 gennaio 1987 n. 713; Cass. 26 ottobre 1976 n. 3882).
Quanto, in particolare, all'operatività, nei confronti del lavoratore odierno ricorrente, del c.c.n.l. edili, osserva la Corte che i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui i contratti collettivi di lavoro, non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge n. 741 del 1959, consistendo in atti di natura negoziale e privatistica si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicita mente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti (Cass. 14 aprile 2001 n. 5596; Cass. 3 agosto 2000 n. 10213; Cass. 13 novembre 1999 n. 12608; Cass. 16 gennaio 1996 n. 319; Cass. 30 gennaio 1992 n. 976; Cass. 5 marzo 1992 n. 2665; Cass. 6 novembre 1990 n. 10654; Cass. 7 giugno 1984 n. 3440; Cass. 5
aprile 1983 n. 986). Nel caso di specie, la stessa pretesa azionata in giudizio (maggiorazione dell'indennità di galleria) viene fondata sull'accordo aziendale del 12 giugno 1992 e nella premessa di tale accordo, come rilevato nell'impugnata sentenza, sono esplicitamente richiamati sia il c.c.n.l. che quello provinciale. Ne deriva che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto applicabile nella specie l'art. 36 c.c.n.l. edili, ancorché tale disposizione non fosse stata richiamata nel contratto individuale, sul presupposto che entrambe le parti avessero aderito alle norme collettive, facendone concreta e diretta applicazione nell'esecuzione del rapporto di lavoro.
Anche il secondo motivo è infondato.
Costituisce, infatti, "ius receptum" in tema d'interpretazione degli artt. 2965 e 2968 c.c. il principio secondo cui la valutazione circa la congruità di un termine decadenziale fissato convenzionalmente per l'esercizio di un diritto, è rimessa al giudice di merito, il quale deve, in ogni caso aver riguardo alla brevità del termine ed alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza (Cass. 17 luglio 1967 n. 1803 cit.). Con riferimento alla posizione del lavoratore subordinato, quella valutazione di congruità tiene conto precipuamente della sua connaturale condizione di inferiorità nel rapporto nei confronti del datore di lavoro. Ciò spiega la giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte di legittimità, che ha fissato il principio della non decorrenza della prescrizione per i crediti retributivi durante tutto il corso del rapporto di lavoro, quando questo non è dotato di stabilità (Corte cost. n. 63/66, n. 174/72; Cass. n. 1891/69, Cass. n. 774/74 Cass. n. 4618/82). Più di recente, e con più specifico riferimento alle clausole convenzionali di decadenza, diffusamente contemplate nella contrattazione collettiva, la stessa giurisprudenza ha richiamato, quale parametro per "misurare" la congruità del termine, l'art. 2113 c.c. in tema di rinunzie e transazioni, nel testo modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973 n. 533. Ispirandosi a tale disposizione - secondo cui l'impugnazione del lavoratore subordinato contro le rinunzie e le transazioni invalide deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima - ed è giunta così, a ritenere la nullità della riduzione convenzionale di detto termine;
lo stesso ha affermato anche con riferimento ai termini convenzionalmente stabiliti per l'esercizio di diritti indisponibili del lavoratore, nascenti dal contratto, assimilando l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinunzia del medesimo (Cass.
4.marzo 1983 n. 1604; Cass. 24. Gennaio 1987 n. 672).
Trasferendo al caso di specie le considerazioni che precedono, deve concludersi che - come correttamente affermato dai giudici di appello - la differenza di indennità rivendicata non si iscrive negli stretti limiti del diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente, tutelato dall'art. 36 Cost.. Inoltre, sempre come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, il termine fissato dall'art. 36 del contratto collettivo degli edili invocato dal ricorrente, non essendo inferiore a quello previsto dal citato art. 2113 c.c., non può considerarsi incompatibile con il parametro,
stabilito dall'art. 2965 c.c., non essendo tale da rendere eccessivamente difficile per il lavoratore agente l'esercizio del diritto vantato (nello stesso senso, proprio con riferimento al termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rapporto, previsto da clausola del contratto collettivo nazionale degli edili, si veda Cass. 25 marzo 1998 n. 3186). Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese di questo giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 20,00 oltre Euro 1.500 (millecinquecento) per onorario. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2003