Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SOR1MA3 07 / 02 IN NOME DEL POPOL ITALIANO II Oggetto Domanda di accertamento SEZIONE TERZA CIVILE negativo sulla sussistenza del debito Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16895/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Dott. Roberto PREDEN - Consigliere- 3606 Cron. - Consigliere Dott. Donato CALABRESE - 39-1 Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 15/11/01 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente CORTE SUPOSA IN C E SENTENZA UFFICIO CO 32 Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: SOLE 24 ORE dal Sig.
1.55 AB.BI SRL, con sede in Ottaviano, in persona per FEB. 2002 dell'amministratore sig. Salvatore BIFULCO, domiciliato IL CANCELLIERS in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GENNARO IOVINO con studio in 80047 S.GIUSEPPE VESUVIANO (NA) PIAZZA GARIBALDI 48, giusta delega in atti;
ricorrente - €1,55 L.3000
contro
CANCELLERIA GIAMAX SPA, DITTA SAIR DI NO IRMA;
- intimati P 2001 avverso la sentenza n. 2131/98 della Corte d'Appello di OG724745 1951 NAPOLI, Sezione III Civile, emessa 1108/10/98 e 1 depositata il 23/10/98 (R.G. 2283/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Gennaro IOVINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Nel 1992 l'AB.BI s.r.
1. convenne in giudizio la GIAMAX s.p.a. e la SAIR di NO Irma esponendo che la merce di cui alla fattura emessa dalla venditrice GIAMAX n. 62 del 25.5.62 ed alla coeva bolla di conse- gna n. 380 era stata in realtà venduta e consegnata al- la SAIR e non all'AB.BI, limitatasi a prestare fideius- sione orale a garanzia dell'adempimento delle obbliga- zioni dell'acquirente. Chiese dunque che fosse accertata l'insussistenza del debito (letteralmente: "dichiarare nulle, ineffica- ci e non validamente vincolanti per l'istante la fattu- ra e la bolla ...") e, in via subordinata, che fosse accertata l'obbligazione della SAIR a tenerla indenne dalle pretese della GIAMAX, con la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. La GIAMAX resistette sostenendo che la merce era 2 stata fornita all'attrice, come risultava dalla docu- mentazione prodotta. La SAIR aderì alla domanda, affer- mando la verità dei fatti esposti dall'attrice. Con sentenza del 14.10.96 il tribunale ritenne che era stato documentalmente provato che le pelli di cui alla bolla di accompagnamento n. 380 erano state conse- gnate alla AB.BI ed affidate per il trasporto al desti- natario, che aveva sottoscritto la bolla di accompagna- mento per accettazione;
e che, inoltre, le prove testi- moniali articolate dall'attrice e dalla SAIR erano inammissibili in quanto (tra l'altro) non volte a pro- vare la sussistenza di un rapporto fideiussorio tra AB.BI e GIAMAX. Con sentenza n. 2138/98 la corte d'appello di Napo- li ha rigettato il gravame dell'attrice AB.BI, che pro- pone ora ricorso per cassazione, affidandosi ad un uni- co, articolato motivo, illustrato anche da memoria. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensi- va. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La corte d'appello ha preliminarmente rilevato che nessuna valenza poteva conferirsi al riconoscimento della SAIR di avere prelevato ed ordinato la merce in questione, ritenendo che la vicenda processuale, conno- tata anche dalla mancanza in atti del fascicolo di par- 3 te della stessa SAIR al momento della spedizione della causa a sentenza, fosse inserita in un'unica strategia dilatoria delle due società. На in particolare ravvisato la contraddittorietà del comportamento della SAIR che, pur dichiaratasi essa debitrice della GIAMAX, aveva invece pagato alla AB.BI, che a sua volta non aveva girato i titoli alla GIAMAX - come aveva originariamente dichiarato di aver fatto -1 aveva trattenuto L. 35.000.000 e rotte versate dalla ma SAIR. Ha poi osservato che il firmatario della bolla d'accompagnamento, quand'anche in non dimostrata ipote- della SAIR, aveva comunque si marito della titolare consegna di merce destinata sottoscritto una bolla di all'AB.BI; e che la prova testimoniale non ammessa dai primi giudici, se per un verso risultava ammissibile in riferimento al disposto di cui all'art. 2722 C.C. (di cui il tribunale aveva erroneamente fatto applicazio- ne), verteva comunque su circostanze irrilevanti, volta che non concerneva la conclusione di un contratto fide- iussorio tra Giamax ed AB.BI, né sul fatto che la forni- tura fosse ricompresa in quel rapporto di garanzia. Ha ritenuto, da ultimo, che neppure il motivo di doglianza relativo al rigetto della domanda di garanzia nei confronti della SAIR meritava di essere accolto, 4 giacché l'AB.BI aveva ricevuto - trattenendoselo l'importo dalla SAIR. La ricorrente AB.BI deduce "violazione e falsa 2. applicazione degli artt. 115,116, 166, 215 c.p.c., 73 att. c.p.c., 2697, 2708 e segg., 2727, 2729 c.c., omes- sa valutazione di acquisizioni processuali, denegazione di prova offerta, violazione del principio che regola l'onere della prova, omessa, incoerente, insufficiente all'art. e contraddittoria motivazione, in relazione 360, nn. 3 e 5, c.p.c.". Sotto un primo profilo la ricorrente si duole che i giudici del merito non abbiano ritenuto che la SAIR aveva impostato il suo sistema difensivo su elementi ed argomentazioni incompatibili col disconoscimento del fatto storico allegato dalla AB.BI. Sotto un secondo profilo deduce violazione dei principi che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova, in quanto incombeva alla GIAMAX provare che il contratto era intervenuto con l'AB.BI e non con la SAIR. Sotto un terzo profilo sostiene che i capitoli del- la prova dedotta, contrariamente a quanto ritenuto dal- la corte, erano incentrati proprio sulla sussistenza del un rapporto fideiussorio. Sotto un quarto profilo afferma l'incoerenza 5 dell'iter argomentativo della sentenza gravata, posto che il riconosciuto pagamento da SAIR ad AB.BI non era compatibile con la qualità di acquirente di AB.BI da GIAMAX.
3. Il ricorso è infondato. Va rilevato: a) quanto al primo profilo, che l'aver svilito la valenza sintomatica dell'atteggiamento processuale del- la SAIR è del tutto coerente con la valutazione della corte di merito, evidentemente integrante un apprezza- mento di fatto, che la vicenda processuale si inserisse in un'unica strategia dilatoria delle due società; b) quanto al secondo, che la corte ha ritenuto che la merce fosse stata consegnata all'AB.BI in quanto il quand' anche marito della titolare dellafirmatario SAIR - aveva sottoscritto una bolla in cui le pelli ri- sultavano appunto destinate all'AB.BI, così valorizzan- do, in aggiunta all'elemento indiziario costituito dal- le intestazioni della fattura e della bolla (Cass., n. 771 del 1982), quello ulteriore integrato dal fatto che la bolla era stata sottoscritta senza riserve da chi, ove le merci fossero state invece acquistate dalla SAIR, avrebbe dovuto immediatamente rilevare l'errore di una destinazione delle stesse ad una società estra- nea (non altro è il senso dell'affermazione, pur non 6 del tutto lineare quanto a forma espressiva, che si legge a pagina 7 della gravata sentenza: "appare infat- ti poco credibile perché egli, recatosi a ritirare mer- ce acquistata dalla sua società, abbia sottoscritto la bolla di consegna intestata ad una società terza e con indirizzo non della SAIR, luogo dove la merce andava trasportata, bensì della stessa società terza"); c) quanto al terzo, che nessuno dei quattro capito- li di prova (riprodotti dalla ricorrente a pagina 7 del ricorso) concerneva l'intervenuta conclusione di un contratto di fideiussione, essendosi chiesto di provare per testi che l'AB.BI si era dichiarata disposta a for- nire la richiesta garanzia e non anche che la garanzia fosse stata contrattualmente prestata (il che era con- testato dalla GIAMAX, la quale aveva invece sostenuto come si evince da quanto affermato a pag. 13 del ricor- so - di aver sempre dichiarato di essere disposta a fornire merce solo alla AB.BI); d) quanto al quarto ed ultimo profilo di doglianza, che la prospettata illogicità della motivazione in tan- to avrebbe potuto trovare in ipotesi ingresso in quanto il pagamento da SAIR ad AB.BI non fosse stato altrimen- ti spiegabile che in chiave di adempimento dell'obbligazione del debitore principale verso il fi- deiussore che abbia pagato il garantito (arg. ex art. 1950 c.c.); ma tanto non è dato cogliere dalla vicenda processuale esposta nella sentenza gravata, che legit- tima molte altre possibili spiegazioni, fra le quali quella di una vendita effettiva da GIAMAX ad AB.BI e di un impegno di SAIR nei confronti di quest'ultima a te- nerla indenne di quanto pagato a GIAMAX per la merce che AB.BI avrebbe dovuto poi consegnarle in base ad ac- cordi interni non incidenti sul rapporto GIAMAX/AB.BI. Va da ultimo osservato che il dato di fondo da cui muove la società ricorrente (che, cioè, essa aveva pre- stato solo una fideiussione e che dunque la GIAMAX avrebbe dovuto richiedere l'adempimento alla SAIR) non è in linea col disposto di cui all'art. 1944, comma 1, C.C., secondo il quale il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, con la conseguenza che il creditore può domandare l'adempimento ad uno qual- siasi dei debitori (art. 1292 c.c.), salvo che sia sta- ta pattuita la preventiva escussione del debitore prin- cipale (art. 1944, comma 2, C.C.), con una specifica deroga pattizia alla disciplina ordinaria che compete al fideiussore allegare e provare.
4. In difetto di costituzione degli intimati non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
8 la corte rigetta il ricorso. Roma, 15 novembre 2001 Fiducción IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Арина Присовий chantano IL CANCELLERE C1 Depositata in Cancelleria Dogg, fi 1.11.02 Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 109T 129,11 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 21.03.12 Art. 1. 12, 1071 4567 3099 Iscritto a ruolo il 12/1075 TOT. 160,10 9