Ordinanza collegiale 20 marzo 2024
Ordinanza cautelare 11 aprile 2024
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fossati, Federico Cagnoni, Cristina Ciarcià, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Maria Dilda, Cristina Bongiorni, Valentina Villa, Marco Cassi del Settore Avvocatura Municipale, elettivamente domiciliato presso la Residenza Municipale, Str. Repubblica n. 1, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, U.T.G. - Prefettura di Parma, non costituiti in giudizio;
nei confronti
IO UG, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Seraco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Conti e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, via Verdi n. 9, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- quanto al ricorso introduttivo - dell’obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione e dell’illegittimità del silenzio da essa serbato relativamente all’istanza presentata dalla ricorrente in data 31 maggio 2023 ai fini della dichiarazione di inagibilità dell’immobile sito in Parma, via Puccini n. 16;
.........................per l’annullamento
- quanto al ricorso per motivi aggiunti - del provvedimento comunale prot. n. 5607.U del 10 gennaio 2024 di rigetto dell’istanza recante la richiesta di dichiarazione di inagibilità dell’immobile sito a Parma in via Puccini n. 16, nonché del parere contrario espresso in data 10 gennaio 2024 dall’Ufficio S.O. Sismica e Antincendio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Parma, di IO UG e di Seraco S.r.l.;
Vista la dichiarazione della ricorrente depositata in giudizio il 24 marzo 2026 con la quale la Sig.ra LA LI rinuncia al ricorso ‘a spese compensate’, con adesione dei difensori del Comune di Parma e del controinteressato IO UG;
Vista la dichiarazione resa in udienza da parte della controinteressata Seraco S.r.l. con adesione alla rinuncia al ricorso ‘a spese compensate’;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa LA ZA e udito il difensore di Seraco S.r.l. come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell’obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione e dell’illegittimità del silenzio da essa serbato relativamente all’istanza presentata in data 31 maggio 2023 ai fini della dichiarazione di inagibilità dell’immobile sito in Parma, via Puccini n. 16.
Il Comune di Parma, costituitosi in giudizio il 28 dicembre 2023, ha depositato documentazione e memorie difensive.
Il controinteressato IO UG, costituitosi in giudizio il 7 dicembre 2023, ha depositato documentazione e memorie difensive.
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in giudizio l’8 marzo 2024, l’esponente ha chiesto l’annullamento del provvedimento comunale prot. n. 5607.U del 10 gennaio 2024 di rigetto dell’istanza recante la richiesta di dichiarazione di inagibilità dell’immobile sito a Parma in via Puccini n. 16, nonché del parere contrario espresso in data 10 gennaio 2024 dall’Ufficio S.O. Sismica e Antincendio.
In ragione di ciò, con ordinanza collegiale n. 57 del 20 marzo 2024 la Sezione ha disposto la conversione del rito del “silenzio” ex art. 117 C.p.a. per la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.
Il Comune resistente e il controinteressato hanno depositato in giudizio documentazione e memorie difensive.
Con ordinanza n. 43 dell’11 aprile 2024 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare “ Considerato che non è rilevabile allo stato della presente fase del giudizio alcun pregiudizio grave ed irreparabile a fronte della valutazione, resa a seguito di sopralluogo, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma che, nel verbale depositato in atti, ha escluso il pericolo di un imminente crollo dell’immobile ”.
Con atto depositato il 24 marzo 2026, la Seraco S.r.l. si è costituita in giudizio quale successore a titolo particolare del controinteressato Sig. IO UG.
Con dichiarazione depositata in giudizio il 24 marzo 2026 la ricorrente ha rinunciato al ricorso ‘a spese compensate’, con adesione dei difensori del Comune di Parma e del controinteressato IO UG.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026, udito il difensore di Seraco S.r.l. che ha dichiarato di aderire alla rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, viste le dichiarazioni surriferite, prende atto della rinuncia al ricorso e dichiara estinto il giudizio ex art. 35, comma 2, lettera c), C.p.a., con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio ex art. 35, comma 2, lettera c), C.p.a.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
LA ZA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ZA | Italo AS |
IL SEGRETARIO