Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5346 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SU05346/03 REPUBBLICA ITALINA IN NOME EL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22261/00 1 Dott. Ettore MERCURIO Cron. 11785 Consigliere 1 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere 1 Rep. Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Ud.10/01/03 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA I sul ricorso proposto da: EL CA UR NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato CATALDO M DE BENEDICTIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;
ricorrente - [
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE ELLA PREVIDENZA SOCIALE, in ¡ persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 72 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, PAOLO 1 MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 12080/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/04/00 R.G.N. 52200/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore • Generale Dott. Massimo FEELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RECT anni Cantelmo I ANCEZ -2- Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato: che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di RO -in accoglimento dell'appello dell'INPS avverso la decisione del Pretore della stessa città ha ritenuto che, in ipotesi di tardiva corresponsione di trattamento pensionistico spettante a cittadino dell'ex Jugoslavia, interessi e rivalutazione monetaria debbano decorrere non dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda all'ente assicuratore estero (ai sensi dell'art. 35, primo comma, della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957) d ma dal centoventunesimo giorno successivo alla data in cui tale domanda, trasmessa dall'ente previdenziale straniero, sia pervenuta allo stesso INPS;
che la parte privata, in epigrafe specificata, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, mentre l'INPS ha depositato procura;
che col primo motivo di ricorso - denunciante, ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 156/1991, nonché 47 -4° comma- del D.P.R. 30/04/1970 n° 639 e dell'art. 7 della legge 11/08/1973 n° 533, dell'art. 1219 c.c., e dell'art. 16-6° comma- della legge 30/12/1991 n° 412, in relazione alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14/11/1957, ratificata con legge 11/06/1960 n° 885, e, segnatamente, agli artt.
2 -paragrafi 1 e 2-, 31 -paragrafo 1°-, 34, 35, 36 e 39 nonché all'Accordo Amministrativo del 10/10/1958 (artt. 19 -paragrafi 1, 3, 4 e 5-, 20 e 30)”- si deduce, in particolare, che da tutta la normativa della Convenzione italo-jugoslava del 1957 e dell'Accordo amministrativo dell'anno successivo si ricava il principio dell'equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'ente assicuratore estero o italiano, aggiungendosi che solo l'art. 17 (recte, art.
3. c.17) della legge n. 335 del 1995 ha innovato nella materia, disponendo la regola della 3 decorrenza degli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda e così confermando che in precedenza vigeva la norma contraria;
che con il secondo motivo -denunciante, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione- si lamenta che il Tribunale abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'INPS quella indicata da tale Istituto, in quanto non contestata dal pensionato;
considerato che
, con numerose sentenze su controversie involgenti la stessa problematica (v. Cass. 7 aprile 2000 n.13386, 14 dicembre 2000 n.15776, 11 aprile 2001 n. а 5439, 26 aprile 2002 n.6114 ed altre), alla cui motivazione si rinvia, questa Corte, con riguardo a periodo anteriore all'art. 3, c. 17, della legge n.335 del 1995, ha ritenuto sufficiente, ai fini della determinazione della decorrenza degli accessori, la presentazione della domanda all'ente assicurativo estero;
che tale indirizzo giurisprudenziale va confermato, in mancanza di argomenti che non siano stati già esaminati nei precedenti citati, e che, pertanto, essendo fondato il primo motivo di ricorso ed evidentemente assorbito il secondo, il Collegio, esclusa la possibilità di adottare una decisione nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod,. proc. civ., deve cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa ad altro giudice, affinché proceda a nuovo esame alla stregua del principio che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero (salva, ovviamente, la necessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di essi per ratei maturati posteriormente al compimento dello spatium deliberandi anzidetto); 4 che allo stesso giudice, designato nella Corte d'appello di RO (Sezione lavoro), va altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità; la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la
P.Q.M.
sentenza impugnata e rinvia la causa -anche per le spese- alla Corte d'appello di RO. Così deciso, in RO, il 10 gennaio 2003 Mercurio Il Cons. Est. forsfol low .ellobeet ги Il Presidente си Grena CANCELLIERE Depositato in Cancellerie -4 APR. 2003 IL CANCELLIERE Moggi, CANCELLERE/C1 SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Giovanni Cantelmo REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA D DIRITTO AI SENSI ELL'ART. 10 ELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 5