Sentenza 13 ottobre 2010
Massime • 1
Non ha diritto di ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione in tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci il terzo eventualmente danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall'incapace medesimo, perché non assume la veste di persona offesa, che spetta soltanto all'incapace circonvenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2010, n. 38508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38508 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 13/10/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1375
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 20738/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI LA N. IL 31/05/1980;
2) RD NC N. IL 14/11/1958 C/;
3) RD GI N. IL 10/08/1953 C/;
avverso la sentenza n. 35060/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 15/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fodaroni G. che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore AP OL per NA NC che si associa alla richiesta del P.G..
OSSERVA
Con sentenza del 15 aprile 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha dichiarato non luogo a procedere a norma dell'art. 425 cod. proc. pen., nei confronti di RD NC e RD VA in ordine al delitto di circonvenzione di incapace loro ascritto perché l'azione penale era improcedibile per mancanza di querela. In particolare, il giudice a quo, rilevato che l'unico titolare del diritto di querela era nella specie la persona circonvenuta e posto che questa era la madre degli imputati, nella specie per costoro sussisteva la causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. La querela, invece era stata proposta da NI AR, in quanto nipote della de cuius, che non rivestiva la qualità di persona offesa.
Propone ricorso per cassazione la parte civile la quale deduce violazione di legge in riferimento all'assunto secondo il quale difetterebbe in capo alla stessa parte civile la legittimazione a proporre querela. Si osserva, infatti, che la querelante è parente in linea collaterali terzo grado con gli imputati sicché, a norma dell'art. 649 cod. pen., non sarebbe preclusa la proponibilità della querela. Quanto al requisito della coabitazione di cui allo stesso art. 649 cod. pen., si rileva che la querelante non avrebbe mai convissuto con gli odierni querelanti. Si sottolinea, poi, nel merito, la sussistenza dei presupposti relativi al reato ipotizzato. Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che per individuare il soggetto passivo del reato di circonvenzione di persone incapaci, titolare del diritto di querela nei casi di cui all'art. 649 cod. pen., si deve avere riguardo soltanto alla persona che abbia subito la circonvenzione, quale portatrice dell'interesse tutelato dall'art.643 cod. pen.. Il terzo che abbia patito o possa patire un danno per effetto degli atti posti in essere dall'incapace circonvenuto, non è soggetto passivo del reato, bensì persona danneggiata dal reato stesso, e cioè una figura ben distinta dalla prima e come tale non legittimata ad esercitare il diritto di querela, ma soltanto l'azione civile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche nell'ambito del processo penale se il reato sia perseguibile d'ufficio o vi sia querela della persona offesa (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 2^, 17 gennaio 2008, P.O. in proc. Rambelli). Pertanto, la decisione del giudice preliminare, pur in presenza della pacifica applicabilità nei confronti degli imputati della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen., essendo essi figli della persona in ipotesi circonvenuta, si rivela del tutto corretta, in quanto la querela è stata proposta da persona diversa da quella circonvenuta. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2010