Sentenza 2 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2018, n. 29627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29627 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da IK SA, nato in [...] 1'08-10-1982, BE IE, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 17-11-2016 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per il ricorrente BE l'avvocato Andrea Longo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 23 febbraio 2016, il Tribunale di Brescia condannava BE IE e IK SA, il primo, alla pena di anni 15 di reclusione ed C 30.000 di multa in ordine ai reati di cui agli art. 74 (capo 1) e 73 (capo 13) del d.P.R. 309/90 e, il secondo, alla pena di anni 17 di reclusione ed C 35.000 di multa in relazione ai reati di cui agli art. 74 (capo 1) e 73 (capi 2, 5 e 6) del d.P.R. 309/90; in particolare, entrambi gli imputati venivano ritenuti partecipi, con il ruolo di corrieri, dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti il cui promotore era JE LB, il quale predisponeva l'importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina dalla Spagna e dall'Olanda, avvalendosi tra gli altri di BE IE, corriere alle sue dipendenze, e di DA GE, cui era affidata la responsabilità della distribuzione dello stupefacente nell'area bresciana e che avvaleva a tal fine di IK SA. A quest'ultimo venivano altresì ascritti tre episodi di cessioni di cocaina, avvenuti rispettivamente il 9 agosto 2011 a Brescia (capo 2), il 18 ottobre 2011 a Prevalle (capo 5) e sempre il 18 ottobre 2011 a Mazzano (capo 6), mentre BE veniva ritenuto colpevole di un episodio di acquisto (capo 13) di una ingente quantitativo di cocaina, importato dalla Spagna per il controvalore di 214.00 euro, occupandosi il ricorrente del materiale trasporto della droga nel territorio italiano, fatto commesso in Brescia il 5 e 6 dicembre 2011. Con sentenza del 17 novembre 2016, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva IK SA dal reato di cui all'art. 74 del d.P.R. 309/90 per non aver commesso il fatto e, per l'effetto, rideterminava la pena per le residue imputazioni in anni 11 di reclusione ed C 26.000 di multa, mentre, quanto a BE, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. 309/90 contestata al capo 13, la pena veniva rideterminata dalla Corte di appello in anni 13 e mesi 6 di reclusione, con conferma nel resto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello bresciana, IK SA e BE IE hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1 IK SA ha sollevato un unico motivo, con cui lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al profilo sanzionatorio, contestandosi l'eccessiva sproporzione della pena base (10 anni) e degli aumenti per la continuazione (1 anno e 6 mesi per ciascun reato satellite), sia in sé, sia soprattutto in considerazione del ben più favorevole trattamento riservato all'originario coimputato nei medesimi reati UT AV, la cui pena base era stata determinata, prima della riduzione per la scelta del rito abbreviato, in anni 7 di reclusione ed C 31.000 di multa con aumenti per la continuazione fissati in mesi 4 di reclusione ed C 1.000 di multa per ciascun reato satellite, dunque con una palese e ingiustificata diversità di trattamento.
2.2 BE IE ha sollevato quattro motivi. Con il primo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. 309/90, evidenziando che la Corte aveva trasformato un'unica condotta generata da un occasionale rapporto nell'adesione del ricorrente nella struttura associativa, ponendosi in contrasto con i dettami della giurisprudenza di legittimità che invece richiede, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, una stabilità di rapporti, non ravvisabile nel caso di specie;
in definitiva, la difesa si duole del fatto che l'appartenenza di BE al sodalizio criminoso è stata giustificato unicamente dalla ritenuta sussistenza di un reato fine, senza alcun approfondimento dell'effettivo ruolo ricoperto dal ricorrente, il quale aveva rapporti non con l'associazione, ma unicamente con DA GE, protrattisi peraltro per un ristretto arco temporale (3 giorni nel dicembre 2011). La difesa censura inoltre l'affermazione della Corte di appello secondo cui BE disporrebbe delle strutture logistiche e dei mezzi dell'associazione, godendo egli a titolo personale di un'auto e dell'appartamento di via Aldo Moro, in quanto legato alla figlia della locataria, indipendentemente da ogni vincolo associativo. Con il secondo motivo di ricorso, oggetto di censura è il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 del d.P.R. 309/90, osservandosi al riguardo che l'unica arma rinvenuta nell'immobile di via Aldo Moro era nella disponibilità personale di un singolo coimputato, CI TI, e non dell'associazione, e meno che mai del ricorrente, del tutto estraneo ai fatti, a nulla rilevando la circostanza che egli fosse ospite del medesimo appartamento. Con il terzo motivo, la difesa contesta la valutazione delle evidenze probatorie, in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie ex art. 73 del d.P.R. 309/90: si osserva al riguardo che il denaro sequestrato non era stato raccolto da BE, il quale non è stato trovato in possesso di alcuna sostanza stupefacente, per cui la sua colpevolezza sarebbe scaturita da una tesi indimostrata e fantasiosa, cioè quella di un asserito scambio tra denaro e una sostanza mai trovata che, senza alcuna logica, sarebbe stata affidata in conto vendita al ricorrente. Con il quarto motivo, infine, viene censurata la quantificazione e qualificazione della pena a concessione delle attenuanti generiche, osservandosi che sia la determinazione della pena base sia gli aumenti per la continuazione erano stati immotivatamente eccessivi e distanti dal minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. 3 C6 1. Prima di soffermarsi su questo aspetto, occorre premettere che le censure difensive proposte dalla difesa di BE in merito all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sono destituite di fondamento.
2. Deve rilevarsi al riguardo che il giudizio di colpevolezza del ricorrente ha riguardato i reati di cui agli art. 73 (capo 13) e 74 del d.P.R. 309/90 (capo 1). In ordine a quest'ultima imputazione, la contestazione elevata a carico di BE era quella di aver fatto parte di un'associazione finalizzata al compimento di reati in tema di stupefacenti, nella quale il ruolo ricoperto da BE era quello di corriere alle dipendenze di LB EG, promotore dell'organizzazione. Rispetto al reato fine di cui al capo 13, avente ad oggetto un acquisto di un quantitativo di cocaina per un controvalore di C 214.000, fatto importare dalla Spagna da Begeia, BE risultava essersi occupato del materiale trasporto della droga. Nel ritenere provate queste due fattispecie, le due sentenze di merito (sul punto tra loro conformi, per cui la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo) hanno correttamente richiamato in primo luogo il contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali è stata delineata l'esistenza della struttura associativa ex art. 74 del d.P.R. 309/90, che poteva contare sia sulla disponibilità di un appartamento sito in Brescia alla via Aldo Moro n. 22, sia su plurime autovetture che gli associati si scambiavano, tra cui proprio la BMW X5 di BE, sia sulla suddivisione dei ruoli tra i sodali, ognuno dei quali aveva delle mansioni specifiche nel settore del traffico degli stupefacenti. Quanto alla posizione di BE, è stata oggetto di adeguato approfondimento la conversazione ambientale n. 459 del 6 dicembre 2011, dalla quale si evince che il ricorrente era pienamente consapevole non solo dell'esistenza dell'appartamento utilizzato dal gruppo criminale, intestato alla madre della fidanzata, ma anche del fatto che all'interno vi fosse custodita una mitraglietta. Peraltro, proprio l'episodio verificatosi il 5 e 6 dicembre 2011, sul quale si incentrano le censure articolate nel terzo motivo, è stato ritenuto significativo anche nell'ottica associativa, emergendo in tale occasione il ruolo di corriere svolto da BE, il quale, a bordo della sua autovettura BMW X5, si incontrava con DA GE, CI TI ed LE DM e, insieme a loro, raggiungeva Dello (BS), parcheggiando la sua auto nel garage dell'appartamento di Shkembi Luan. La mattina dopo, il servizio di appostamento delle Forze dell'Ordine permetteva di verificare che, intorno alle 10, CI e DA si recavano a Dello per recuperare la BMW e tornare a Brescia a via Aldo Moro, dove, a seguito dell'irruzione della P.G., venivano trovate nell'autovettura banconote per un valore di C 214.000, mentre all'interno dell'appartamento veniva rinvenuta la mitraglietta IO. Il pieno coinvolgimento di BE nell'episodio è emerso, oltre che dai servizi di appostamento della P.G., dall'intercettazione ambientale n. 370 del 5 dicembre 2011, da cui si desume che BE, proprietario della BMW al cui interno vi era il denaro, era giunto a Brescia proveniente da Madrid, spiegando di aver dovuto viaggiare senza pause dalle 8.30 del giorno prima e di aver dovuto percorrere la distanza a velocità elevata, per incontrare "quello che ha portato i chili", perché questi gli aveva detto che lo avrebbe aspettato solo fino alle 10. La lettura delle conversazioni di interesse risulta compiuta in modo razionale da parte dei giudici di merito, i quali si sono confrontati anche con le obiezioni difensive, rilevando ad esempio che la "corsa" cui faceva riferimento BE era avvenuta all'andata, dunque senza carico, mentre nella prospettiva accusatoria è ritenuta significativa la circostanza che, dopo l'arresto di DA, BE e i suoi sodali si erano subito dati alla fuga, evidentemente perché consapevoli che era stata scoperta l'illecita importazione dello stupefacente. Del resto lo stesso BE, pur preoccupandosi del ritrovamento dell'arma nell'appartamento, lascia intendere che era ben altro ciò di cui essere allarmati, ciò a conferma della piena conoscenza da parte sua delle operazioni illecite. Parimenti è stato rimarcato come alcuna plausibile spiegazione alternativa sia stata fornita rispetto alla raccolta di una somma di denaro in contanti così ingente (C 214.000); tutti questi profili, in una valutazione ampia e non parcellizzata del materiale probatorio raccolto, sono stati ragionevolmente posti a fondamento del giudizio di colpevolezza, senza che ex adverso siano emersi seri elementi di smentita. Né appare ravvisabile un profilo di irragionevolezza dell'apparato motivazionale delle sentenze di merito per avere desunto l'appartenenza del ricorrente al sodalizio di cui all'art. 74 del d.P.R. 309/90 da un'unica imputazione, dovendosi al riguardo richiamare il costante indirizzo ermeneutico di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Rv. 257800), secondo cui l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto. (Fattispecie relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga). Nella vicenda in esame, il coinvolgimento dì BE nella struttura associativa è stato desunto non da un episodio marginale di spaccio, ma dallo svolgimento del compito di corriere nell'ambito di un'operazione indubbiamente rilevante, in occasione della quale il ricorrente ha dato prova di avere contatti con i vertici dell'organizzazione e di conoscere e utilizzare gli strumenti di cui il gruppo disponeva per la realizzazione del programma criminoso (come l'appartamento di via Aldo Moro e il nascondiglio ricavato nel vano airbag della BMW), essendo peraltro l'imputato consapevole (come desumibile dalla conversazione progr. 459 del 6 dicembre 2011) anche della disponibilità dell'arma, tanto è vero che la Corte territoriale ha disposto trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Brescia nei confronti del ricorrente in relazione al reato di detenzione illegale di arma da guerra, ritenendo non decisiva in senso contrario la circostanza che BE sia stato assolto dall'accusa di avere importato la predetta arma. In definitiva, deve concludersi che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, in quanto coerente con le risultanze probatorie acquisite e sorretta da valutazioni logiche, non presenta vizi rilevabili in questa sede.
3. Sono invece fondati l'unico motivo di ricorso di IK e il quarto motivo del ricorso di BE, entrambi relativi al trattamento sanzionatorio. Sul punto occorre premettere che a IK è stata irrogata in primo grado la pena di 17 anni di reclusione ed C 35.000 di multa, in ordine al reato associativo e a 3 episodi di cessione di stupefacenti (capi 2, 5 e 6), mentre in secondo grado, a fronte dell'assoluzione dal reato associativo, la pena è stata ridotta ad anni 11 di reclusione ed C 26.000 di multa, così determinata: pena base per il più grave reato di cui al capo 2, anni 10 di reclusione ed C 26.000 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 8 ed C 20.000, aumentata di anni 1, mesi 6 ed C 3.000 per ciascuno dei due reati posti in continuazione. Per BE, invece, la pena inflitta dal Tribunale è stata quella di anni 15 di reclusione ed C 30.000 di multa, mentre la sentenza impugnata, dopo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. 309/90 contestata al capo 13, ha rideterminato la pena in anni 13 e mesi 6 di reclusione, così determinata: pena base per il più grave reato di cui all'art. 74 del d.P.R. 309/90 (capo 1), tenuto conto della equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata aggravante della disponibilità dell'arma da parte dell'associazione, anni 12 di reclusione, aumentata di 1 anno e 6 mesi per la continuazione con il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90 contestato al capo 13. Orbene, in ordine alla determinazione delle pene irrogate ai due ricorrenti, la sentenza impugnata rivela profili di irragionevolezza, innanzitutto intrinseci. In proposito, occorre premettere che, secondo l'orientamento costante di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Rv. 255825 e Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Rv. 241189), in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. In definitiva, quella in materia in materia di commisurazione della pena, si configura come una discrezionalità "vincolata", cioè non libera e affrancata da specifici parametri di riferimento, perché, ai sensi dell'art. 132, comma 1, cod. pen., se è vero che il giudice applica la pena discrezionalmente nei limiti fissati dalla legge, è anche vero che "esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale", secondo i parametri legislativamente disegnati dall'art. 133 cod. pen. e nell'ottica costituzionale della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (in tal senso cfr. Sez. 3, n. 3875 del 26/01/2016). Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata, per entrambi gli imputati, appare carente: innanzitutto, in ordine a BE IE, deve evidenziarsi che, per giustificare il discostamento dal minimo edittale, è stato stigmatizzato dalla Corte territoriale "lo spessore criminale dimostrato dall'imputato con la condotta plurioffensiva tenuta", senza alcun riferimento al suo specifico vissuto delinquenziale;
invero da questo aspetto si sarebbe potuto anche prescindere ai fini della formulazione di un giudizio negativo sulla personalità del ricorrente, ma a patto che il richiamo alle circostanze della condotta rivelatrici dell'asserita propensione a delinquere dell'imputato fosse stato maggiormente concreto e appropriato, e non meramente assertivo. Quanto a IK, la Corte di appello ha parimenti evocato lo "spessore" e "l'attitudine criminale" del ricorrente, desunti ancora una volta non dal suo eventuale passato delinquenziale, al quale non vi è alcun cenno, ma unicamente dalla considerazione delle modalità dei fatti;
in tal senso è stata valorizzata in particolare sia la consistente quantità di droga oggetto di cessione (sebbene non vi sia contestazione dell'aggravante dell'art. 80 del d.P.R. 309/90), sia la reiterazione dei reati, pur a fronte "ristretto periodo di tempo in cui si sono svolti i fatti"; quest'ultima circostanza è stata richiamata per giustificare la diminuzione della pena complessivamente inflitta, ma in realtà la riduzione finale deve piuttosto ritenersi consequenziale all'intervenuta assoluzione dalla fattispecie associativa, mentre per il resto la pena per i reati-fine è stata determinata in misura oggettivamente elevata, senza un adeguato impegno motivazionale. Per quanto attiene poi la censura della difesa di IK relativa alla eccessiva gravità della pena irrogata al ricorrente rispetto a quella inflitta al coimputato UT AV, gravato dalle stesse imputazioni, deve richiamarsi l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020), secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. Orbene, nel caso di specie, a fronte di posizioni non molto dissimili, sia pure non trattate nell'ambito del medesimo giudizio, l'esistenza di un'oggettiva sproporzione fra il trattamento sanzionatorio dei due coimputati, sia rispetto all'individuazione della pena base (7 anni di reclusione in luogo dei 10 anni fissati per IK), sia in ordine all'entità dell'aumento per la continuazione (mesi 4 invece di 1 anno e mesi 6 di reclusione determinati per l'odierno ricorrente), avrebbe imposto, al cospetto della specifica censura difensiva, un maggiore onere motivazionale idoneo a giustificare il differente trattamento sanzionatorio. Si tratta quindi di un profilo ulteriormente meritevole di approfondimento nell'ambito di un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, che dunque si impone sia per la posizione di IK che per quella di BE, alla luce delle lacune motivazionali sulla determinazione delle pene in precedenza esposti.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento san