Art. 10.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Assisi per i fini di cui alla presente legge mutui fino all'ammontare di lire 2 miliardi, da ripartirsi in dieci esercizi finanziari, con ammortamenti in trentacinque anni al saggio vigente al momento della concessione.
I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi, e l'assunzione della garanzia sara' effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale di Assisi, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Assisi per i fini di cui alla presente legge mutui fino all'ammontare di lire 2 miliardi, da ripartirsi in dieci esercizi finanziari, con ammortamenti in trentacinque anni al saggio vigente al momento della concessione.
I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi, e l'assunzione della garanzia sara' effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale di Assisi, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria.