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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1402/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, LA
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4171/2023 depositato il 18/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 4
e pubblicata il 25/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M10160008703U GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.a.s., esercente l'attività di Bar Pasticceria nel locale sito in Santa Lucia del Mela (Me), ha proposto appello avverso la sentenza n. 163/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, depositata in data 25.1.2023, con cui é stato rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l'avviso di accertamento n. M10160008703U anno di imposta 2016, notificato il 21 luglio 2023: con esso l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Sezione
Operativa Territoriale di Messina, a seguito del P.V.C., sequestro amministrativo e affidamento in custodia giudiziale del 31.3.2016 redatto dalla GG.FF. Compagnia di Milazzo, aveva recuperato a tassazione l'IMPOSTA UNICA per l'anno 2016 per la pretesa irregolarità della tenuta di un apparecchio elettronico non corrispondente alle caratteristiche di cui al comma 6/a dell'art. 110 del TULPS all'interno dell'esercizio pubblico, per un importo di € 3.240,00, oltre interessi e sanzioni.
La società ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
I) Erronea ed illogica motivazione resa dalla corte di primo grado sull'applicabilità dl divieto imposto dall'art. 7 comma 3 quater D.L. 158/12 “a tutte le apparecchiature che consentano ai clienti di collegarsi a piattaforme di gioco on-line”;
II) Erronea e illogica motivazione resa dalla corte di primo grado sulla circostanza che “l'utilizzo della macchina era stato concretamente effettuato dalla clientela ai fini del gioco illegale poiché ciò emergeva chiaramente dalla consultazione della cronologia delle connessioni” senza invece, indicare il giorno e l'ora dell'eseguito collegamento al sito illegale Società_1, ovvero senza dare contestualmente atto che gli accessi ispezionati e verbalizzati erano stati tutti effettuati nel periodo di possesso dell'apparecchio da parte dell'appellante, considerato che dalla documentazione riversata in atti e dalle dichiarazioni rese dall'appellante in sede di accesso risultava in maniera incontrovertibile che l'apparecchio fosse stato ubicato all'interno dell'esercizio commerciale da soli 14 giorni.
L'appellante ha dunque chiesto la riforma della sentenza, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e Monopoli – Direzione Regionale per la Sicilia - Ufficio dei
Monopoli – Sezione Distaccata di Messina, che ha ampiamente controdedotto ai motivi di appello e ne ha chiesto il rigetto, sostenendone l'infondatezza.
L'appellante ha poi depositato memoria rappresentando che il Tribunale di Messina, con sentenza n.1976/2023 del 26.10.2023, aveva affermato l'insussistenza dei presupposti per l'integrazione dell'illecito amministrativo di cui all'art.1, commi 646 e 648, L. n. 190/2014, all'art. 7, co. 3 quater, L. n. 189/2012 e all'art.
l, co. 923 L. n. 208/2015, contestato dall'amministrazione resistente e, per l'effetto, aveva annullato l'ordinanza ingiunzione (prot. n. 67607 del 13.11.2020) irrogata alla società contribuente per aver installato e messo a disposizione dei clienti all'interno del locale aperto al pubblico l'odierna apparecchiatura con offerta di giochi promozionali di cui al D. Lgs. n 70/2003 che offriva servizi di ricarica telefonica, collegato ad internet (google, facebook news, giochi) tramite il sito Società_1 S.R.L.S.
Anche l'appellato ha successivamente depositato alcune pronunce giurisprudenziali a sostegno delle proprie rispettive ragioni.
Il procedimento è stato trattato all'udienza del 9 giugno 2025, in assenza di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società contribuente va rigettato in quanto infondato.
Con il primo motivo di appello, la società contribuente si doleva del fatto che il giudice di prime cure, a sostegno dell'impugnata sentenza di rigetto, motiva erroneamente sull'eccepita violazione dell'art. 7 comma
3 quater D.L. 158/12, affermando che la norma non si riferisce a connessioni telematiche di tipo “chiuso” o
“bloccato”, ma semplicemente a tutte quelle che permettono un libero accesso ad Internet. Ad avviso del primo giudicante, “l'unico dato discriminante ai fini dell'applicazione di tale fattispecie normativa risulta essere ricollegata al fatto che, presso un pubblico esercizio, sia installata una apparecchiatura che “consenta” ai clienti di collegarsi a piattaforme di gioco on-line…. Ed è indubbio che l'apparecchiatura in esame consentisse tale possibilità…”; ed aveva aggiunto: “Non va peraltro sottaciuto che il gestore del bar in oggetto non si è limitato a mettere a disposizione dei propri clienti un qualsiasi terminale dotato di un collegamento ad Internet, trattandosi, viceversa, di una peculiare apparecchiatura, c.d. totem – le cui caratteristiche sono state precisamente illustrate dall'ufficio resistente – per sua natura destinato ad una funzione di gioco on line e non certo al compimento di operazioni telematiche di altra natura.” Tuttavia, dalla disamina del P.V.C. elevato dagli agenti della Guardia di Finanza e dai documenti ad esso allegati e riversati in atti dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, emergeva in maniera inequivoca sia che il titolare dell'esercizio commerciale di bar-pasticceria in oggetto aveva proceduto regolarmente alla comunicazione di legge per l'esercizio dell'attività di internt-point al suo interno, giusta comunicazione inoltrata al ministero dello sviluppo economico del 14.03.2016, sia che l'apparecchio verificato dai verbalizzanti era sprovvisto dello strumento di accettazione di gioco ad opera dell'utente e di periferiche per il pagamento con denaro o carte, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket, in quanto concesso con accordo di collaborazione commerciale dalla società Società_1, esclusivamente per l'erogazione dei servizi di ricarica telefonica, ricarica internazionale, etc ovvero per l'acquisto di un tempo destinato alla navigazione libera in
Intemet e per l'accesso ai giochi di intrattenimento, con l'espressa indicazione che i PdA (punti di accesso) forniti svolgevano una funzione di intrattenimento senza scopo di lucro, in quanto giochi che non incrementavano nessun punteggio ulteriore e non davano diritto a vincite in denaro, né a punti che davano diritto al ritiro di alcun premio, giusto contratto del 14.03.2016. “In particolare, non era stato documentato dai verbalizzanti, tramite l'esame della cronologia, l'utilizzo della macchina ai soli fini del gioco vietato per un periodo tale da attestare un impiego costante e univoco del computer, né veniva segnalata la predisposizione per un accesso prememorizzato o diretto o chiuso ai siti di gioco;
anzi, nello stesso verbale si dava atto che la postazione informatica in discorso non conteneva alcun dispositivo dedicato a presentare l'offerta di gioco, né che era impedita la libera navigazione in internet. Si trattava, in buona sostanza, di una postazione di accesso a internet, come avviene in un ordinario spazio di internet point aperto alla fruizione della navigazione sul web in totale autonomia e riservatezza da parte degli utenti. Pertanto, il comportamento degli avventori intenti a utilizzare il personal computer per connettersi al sito di gioco on line, doveva essere interpretato come del tutto autonomo, in nulla influenzato dalla postazione di accesso a internet che è ben diversa da un cd. totem periziato dall'appellante, appositamente e unicamente dedicato al gioco online. La messa a disposizione di una piattaforma, aperta alla libera navigazione da parte degli utenti, non può da sola, imputare alcuna responsabilità a carico dell'esercente, il quale non è in grado di impedire in anticipo e in maniera assoluta la navigazione verso i siti di gioco, né ha titolo per "filtrare" i contenuti o tanto meno per interrompere l'utilizzo della postazione internet con cui si fruisce di contenuti perfettamente leciti. Non si può, in definitiva, imputare all'esercente la sola messa a disposizione di terminali internet che non impediscano la navigazione su internet e quindi, anche verso siti di gioco in maniera del tutto occasionale, dovendosi esso preoccupare solo di impedire a monte l'installazione di periferiche aggiuntive dedicate al gioco d'azzardo ovvero di quei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket necessari al gioco con vincite in denaro.”
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si doleva dell'erroneità della motivazione della corte di primo grado, secondo cui: “Parimenti inconsistente è il secondo motivo di impugnazione, relativo al mancato assolvimento dell'onere della prova, avendo al contrario i verbalizzanti compiutamente verificato non solo che l'apparecchio astrattamente consentiva l'utilizzo del medesimo per finalità di gioco d'azzardo vietato, ma anche che tale utilizzo era stato concretamente effettuato dalla clientela, poiché ciò emergeva chiaramente dalla consultazione della cronologia delle connessioni…. Né la parte ha dimostrato, o quanto meno allegato, che le vincite conseguite consistessero in qualcosa di diverso dal danaro, non essendo stato peraltro rinvenuto alcun regolamento al riguardo, né premi di sorta, all'interno dell'esercizio. È peraltro indubitabile che, in virtù del principio di vicinanza della prova, l'onere probatorio relativo ad una siffatta circostanza – si ribadisce, neppure allegata – incombeva sul gestore”. Secondo l'appellante, “il giudice di prime cure aveva omesso di considerare che le risultanze del P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza attestavano la sola analisi della cronologia di internet della macchina ai fini di gioco, senza invece, indicare il giorno e l'ora dell'eseguito collegamento al sito illegale Società_1, ovvero senza dare contestualmente atto che gli accessi ispezionati e verbalizzati erano stati tutti effettuati nel periodo di possesso dell'apparecchio da parte dell'appellante, considerato che dalla documentazione riversata in atti e dalle dichiarazioni rese dall'appellante in sede di accesso risultava in maniera incontrovertibile che l'apparecchio fosse stato ubicato all'interno dell'esercizio commerciale da soli 14 giorni. Pertanto, non è stato provato dalla GDF che gli accessi verbalizzati al sito illegale erano stati effettuati dalla clientela dell'internet point, oppure eseguiti al di fuori della detta attività”.
Orbene, reputa questa Corte che i motivi di appello siano infondati.
La sentenza impugnata si appalesa immune da censure, in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente analizzato i presupposti impositivi e gli elementi documentali di riscontro delle giocate effettuate, ritenendo l'operato dell'Ufficio pienamente conforme a legge. La motivazione della sentenza oggetto del presente appello appare ineccepibile, avendo la Corte di primo grado ricostruito tutti i passaggi dell'iter procedimentale che ha condotto all'emissione dell'avviso di accertamento a carico dell'odierna appellante per il recupero dell'imposta evasa, acclarando la correttezza della procedura impositiva azionata e rigettando di contro le doglianze sollevate nel ricorso introduttivo, in quanto il contribuente, nel contestare l'avviso di accertamento notificatogli, non aveva fornito alcun elemento concreto per contestare l'operato dei verificatori e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Anzitutto, deve osservarsi che l'Ufficio richiama nel proprio provvedimento finale il processo verbale di constatazione, contestazione e sequestro amministrativo ed affidamento in giudiziale custodia del 31 marzo
2016, ed il P.V.C. del 14 novembre 2019, atti tutti consegnati in copia al legale rappresentante della società.
Ebbene, nel primo verbale è rappresentato quanto rilevato durante il controllo ispettivo nei locali aziendali, ed ivi i militari operanti hanno specificato di avere constatato la presenza di uno specifico apparecchio con offerta di giochi promozionali. Assume pertanto rilievo dirimente, in questa sede, stabilire l'esatta tipologia della “macchina” rinvenuta dai militari all'atto dell'accesso al locale, sottoposta a sequestro.
In tale prospettiva, la ricostruzione operata dalla società istante risulta smentita dalle risultanze dei processi verbali, che depongono per una versione dei fatti diversa. I militari verbalizzanti, infatti, all'atto dell'accesso al locale hanno rilevato la presenza (tra l'altro) di una apparecchiatura che, attraverso la connessione telematica al web, era idonea a consentire ai clienti di effettuare giochi a distanza in modalità on-line, e precisamente mediante collegamento al sito internet di scommesse “Società_1”, senza essere collegato alla rete telematica gestita da concessionari e dunque non controllato dall'AADM; tale apparecchio è stato classificato dai verificatori come Totem promozionale, dotato di una tastiera virtuale e touch screen, che permetteva agli avventori il collegamento ad una piattaforma che offriva giochi riconducibili a quelli consentiti dagli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, come è stato possibile rilevare attraverso la ricerca della cronologia di Program._1 e come attestato dai rilievi fotografici eseguiti nel corso del controllo. Il giocatore, una volta connesso alla piattaforma di gioco, partecipa alla stessa “attraverso l'inserimento di monete e banconote. Eventuali vincite vengono rappresentate con crediti in punti. Una volta che il giocatore decide di chiudere la partita, riscuote il credito tramite un ticket che dovrebbe esibire al titolare dell'esercizio per la riscossione del bene in promozione”. Pertanto, l'apparecchio rientrava nella previsione astratta di cui all'art. 7, comma 3 quater, del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/12, che recita testualmente: “Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Evidentemente, la ratio della norma consiste nel rendere di fatto illegali tutte quelle forme di gioco on line aperto al pubblico che, in quanto svolte al di fuori delle piattaforme di rete monitorate, registrate ed autorizzate da ADM, non solo non consentono di sovrintendere alla regolarità dell'attività di gioco proposta, ma eludono anche l'inevitabile azione impositiva dell'Erario sul monte giocate. L'ampia formulazione della disposizione di legge, che consente di annoverare tra la strumentazione vietata qualsiasi apparecchio per mezzo del quale l'utente accede al gioco, esplicita la volontà normativa di rendere quanto più possibile onnicomprensiva la norma sanzionatoria, per cui appare evidente che l'intento del legislatore è quello di escludere dal novero degli apparecchi leciti qualunque apparecchio difforme dai criteri indicati all'art. 110 del TULPS.
Non depone in senso contrario l'asserita circostanza che il congegno rinvenuto nel bar era semplicemente utilizzato per la libera navigazione in internet dagli utenti in piena autonomia: infatti, come si evince inequivocabilmente dai verbali dei verificatori, il videoterminale consentiva, attraverso la connessione telematica al web, di effettuare giochi a distanza in modalità on-line collegandosi direttamente a siti di scommesse, come comprovato da rilievi fotografici allegati al verbale di contestazione, che attestano dalla cronologia fotografata numerosi collegamenti al sito internet di scommesse Società_1”.
Né vale a confutare la tesi dell'Agenzia l'assunto secondo cui non sussiste alcuna violazione di legge qualora un esercizio pubblico metta a disposizione dell'utenza esclusivamente gli strumenti volti alla navigazione
(computer e connessione internet), lasciando gli avventori liberi di navigare in rete, senza violare la loro privacy. Invero, nel caso concreto, come sopra già rilevato, gli ufficiali di polizia tributaria hanno riscontrato che il suddetto videoterminale al momento dell'accensione consentiva il libero accesso ad una piattaforma che offre giochi riconducibili a giochi tipici di cui al comma 6/a. Pertanto, la società appellante, al fine di evitare tale collegamento, avrebbe dovuto predisporre le necessarie inibizioni sui siti di gioco, oscurandoli, mediante la predisposizione di una procedura di blocco da installare sull'apparecchio in oggetto attraverso un software, scaricabile dal sito della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it. Tale procedura di blocco, relativa ai “siti soggetti ad inibizione”, deve essere invero predisposta con riferimento a tutti i pc messi a disposizione degli utenti in pubblici esercizi, tramite l'installazione sugli stessi della stringa scaricabile dal sito della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contenente il file di controllo
“b2bedb6a0d307300914be7f82141bece02c0444e05dd6c5b8791ca36c1a380f4”, in modo da contrastare le truffe on-line connesse al gioco d'azzardo.
Ne consegue che la società ricorrente avrebbe dovuto mettere il computer a disposizione dei clienti solo per la libera navigazione sul web, inibendo tutte le altre attività diverse da quest'ultima.
A conforto delle affermazioni contenute nell'atto impugnato vi sono i rilievi fotografici allegati al verbale, che raffigurano siti di gioco on line e scommesse e, pertanto, costituiscono inconfutabile prova che presso l'esercizio commerciale della società istante fosse consentito l'accesso online ad apposita sezione di giochi da casinò, connessione che avveniva attraverso tastiera dedicata e siti preimpostati.
Né a fronte di tali risultanze probatorie sono stati offerti dalla odierna ricorrente elementi tali da contrastare e superare i gravi indizi desumibili dai rilievi operati dagli agenti verbalizzanti.
Spettava alla società contribuente (per il principio di vicinanza della prova), provare che i collegamenti al sito (accertati tramite cronologia Program._1) non corrispondessero a effettive giocate o fossero avvenuti in un momento in cui l'apparecchio non era in possesso dell'appellante, come solo da ultimo dall'appellante dedotto: nulla, in tal senso, è stato dichiarato a verbale al momento della contestazione dal rappresentante legale della società, che si è limitato a trasmettere a mezzo PEC, solo in data 6.05.2019, copia del contratto con la Società_1 S.r.l.s. stipulato in data 14.03.2016. E l'Ufficio, proprio tenendo conto -in senso favorevole al contribuente- di tale contratto, ha limitato la quantificazione dell'imposta a 18 giorni di operatività dell'apparecchio (quelli intercorsi tra il contratto e l'attività ispettiva).
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello proposto va in conclusione disatteso, senza che a nulla rilevi, per l'esito del presente giudizio, la decisione assunta (si sconosce se in via definitiva) dal Tribunale di Messina, in ordine all'ordinanza ingiunzione del 13.11.2020, le cui motivazioni non fanno certo stato nel presente giudizio, avente diverso oggetto.
In virtù del principio di soccombenza, devono condannarsi gli appellanti a rifondere all'AADM le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Terza, rigetta l'appello proposto dalla
“Ricorrente_1. S.a.s.”, e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la società appellante, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la Sicilia - Ufficio dei Monopoli –
Sezione Distaccata di Messina, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 800,00, oltre spese ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Palermo, il 9 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
RA TI MI VO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, LA
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4171/2023 depositato il 18/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 4
e pubblicata il 25/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M10160008703U GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.a.s., esercente l'attività di Bar Pasticceria nel locale sito in Santa Lucia del Mela (Me), ha proposto appello avverso la sentenza n. 163/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, depositata in data 25.1.2023, con cui é stato rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l'avviso di accertamento n. M10160008703U anno di imposta 2016, notificato il 21 luglio 2023: con esso l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Sezione
Operativa Territoriale di Messina, a seguito del P.V.C., sequestro amministrativo e affidamento in custodia giudiziale del 31.3.2016 redatto dalla GG.FF. Compagnia di Milazzo, aveva recuperato a tassazione l'IMPOSTA UNICA per l'anno 2016 per la pretesa irregolarità della tenuta di un apparecchio elettronico non corrispondente alle caratteristiche di cui al comma 6/a dell'art. 110 del TULPS all'interno dell'esercizio pubblico, per un importo di € 3.240,00, oltre interessi e sanzioni.
La società ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
I) Erronea ed illogica motivazione resa dalla corte di primo grado sull'applicabilità dl divieto imposto dall'art. 7 comma 3 quater D.L. 158/12 “a tutte le apparecchiature che consentano ai clienti di collegarsi a piattaforme di gioco on-line”;
II) Erronea e illogica motivazione resa dalla corte di primo grado sulla circostanza che “l'utilizzo della macchina era stato concretamente effettuato dalla clientela ai fini del gioco illegale poiché ciò emergeva chiaramente dalla consultazione della cronologia delle connessioni” senza invece, indicare il giorno e l'ora dell'eseguito collegamento al sito illegale Società_1, ovvero senza dare contestualmente atto che gli accessi ispezionati e verbalizzati erano stati tutti effettuati nel periodo di possesso dell'apparecchio da parte dell'appellante, considerato che dalla documentazione riversata in atti e dalle dichiarazioni rese dall'appellante in sede di accesso risultava in maniera incontrovertibile che l'apparecchio fosse stato ubicato all'interno dell'esercizio commerciale da soli 14 giorni.
L'appellante ha dunque chiesto la riforma della sentenza, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e Monopoli – Direzione Regionale per la Sicilia - Ufficio dei
Monopoli – Sezione Distaccata di Messina, che ha ampiamente controdedotto ai motivi di appello e ne ha chiesto il rigetto, sostenendone l'infondatezza.
L'appellante ha poi depositato memoria rappresentando che il Tribunale di Messina, con sentenza n.1976/2023 del 26.10.2023, aveva affermato l'insussistenza dei presupposti per l'integrazione dell'illecito amministrativo di cui all'art.1, commi 646 e 648, L. n. 190/2014, all'art. 7, co. 3 quater, L. n. 189/2012 e all'art.
l, co. 923 L. n. 208/2015, contestato dall'amministrazione resistente e, per l'effetto, aveva annullato l'ordinanza ingiunzione (prot. n. 67607 del 13.11.2020) irrogata alla società contribuente per aver installato e messo a disposizione dei clienti all'interno del locale aperto al pubblico l'odierna apparecchiatura con offerta di giochi promozionali di cui al D. Lgs. n 70/2003 che offriva servizi di ricarica telefonica, collegato ad internet (google, facebook news, giochi) tramite il sito Società_1 S.R.L.S.
Anche l'appellato ha successivamente depositato alcune pronunce giurisprudenziali a sostegno delle proprie rispettive ragioni.
Il procedimento è stato trattato all'udienza del 9 giugno 2025, in assenza di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società contribuente va rigettato in quanto infondato.
Con il primo motivo di appello, la società contribuente si doleva del fatto che il giudice di prime cure, a sostegno dell'impugnata sentenza di rigetto, motiva erroneamente sull'eccepita violazione dell'art. 7 comma
3 quater D.L. 158/12, affermando che la norma non si riferisce a connessioni telematiche di tipo “chiuso” o
“bloccato”, ma semplicemente a tutte quelle che permettono un libero accesso ad Internet. Ad avviso del primo giudicante, “l'unico dato discriminante ai fini dell'applicazione di tale fattispecie normativa risulta essere ricollegata al fatto che, presso un pubblico esercizio, sia installata una apparecchiatura che “consenta” ai clienti di collegarsi a piattaforme di gioco on-line…. Ed è indubbio che l'apparecchiatura in esame consentisse tale possibilità…”; ed aveva aggiunto: “Non va peraltro sottaciuto che il gestore del bar in oggetto non si è limitato a mettere a disposizione dei propri clienti un qualsiasi terminale dotato di un collegamento ad Internet, trattandosi, viceversa, di una peculiare apparecchiatura, c.d. totem – le cui caratteristiche sono state precisamente illustrate dall'ufficio resistente – per sua natura destinato ad una funzione di gioco on line e non certo al compimento di operazioni telematiche di altra natura.” Tuttavia, dalla disamina del P.V.C. elevato dagli agenti della Guardia di Finanza e dai documenti ad esso allegati e riversati in atti dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, emergeva in maniera inequivoca sia che il titolare dell'esercizio commerciale di bar-pasticceria in oggetto aveva proceduto regolarmente alla comunicazione di legge per l'esercizio dell'attività di internt-point al suo interno, giusta comunicazione inoltrata al ministero dello sviluppo economico del 14.03.2016, sia che l'apparecchio verificato dai verbalizzanti era sprovvisto dello strumento di accettazione di gioco ad opera dell'utente e di periferiche per il pagamento con denaro o carte, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket, in quanto concesso con accordo di collaborazione commerciale dalla società Società_1, esclusivamente per l'erogazione dei servizi di ricarica telefonica, ricarica internazionale, etc ovvero per l'acquisto di un tempo destinato alla navigazione libera in
Intemet e per l'accesso ai giochi di intrattenimento, con l'espressa indicazione che i PdA (punti di accesso) forniti svolgevano una funzione di intrattenimento senza scopo di lucro, in quanto giochi che non incrementavano nessun punteggio ulteriore e non davano diritto a vincite in denaro, né a punti che davano diritto al ritiro di alcun premio, giusto contratto del 14.03.2016. “In particolare, non era stato documentato dai verbalizzanti, tramite l'esame della cronologia, l'utilizzo della macchina ai soli fini del gioco vietato per un periodo tale da attestare un impiego costante e univoco del computer, né veniva segnalata la predisposizione per un accesso prememorizzato o diretto o chiuso ai siti di gioco;
anzi, nello stesso verbale si dava atto che la postazione informatica in discorso non conteneva alcun dispositivo dedicato a presentare l'offerta di gioco, né che era impedita la libera navigazione in internet. Si trattava, in buona sostanza, di una postazione di accesso a internet, come avviene in un ordinario spazio di internet point aperto alla fruizione della navigazione sul web in totale autonomia e riservatezza da parte degli utenti. Pertanto, il comportamento degli avventori intenti a utilizzare il personal computer per connettersi al sito di gioco on line, doveva essere interpretato come del tutto autonomo, in nulla influenzato dalla postazione di accesso a internet che è ben diversa da un cd. totem periziato dall'appellante, appositamente e unicamente dedicato al gioco online. La messa a disposizione di una piattaforma, aperta alla libera navigazione da parte degli utenti, non può da sola, imputare alcuna responsabilità a carico dell'esercente, il quale non è in grado di impedire in anticipo e in maniera assoluta la navigazione verso i siti di gioco, né ha titolo per "filtrare" i contenuti o tanto meno per interrompere l'utilizzo della postazione internet con cui si fruisce di contenuti perfettamente leciti. Non si può, in definitiva, imputare all'esercente la sola messa a disposizione di terminali internet che non impediscano la navigazione su internet e quindi, anche verso siti di gioco in maniera del tutto occasionale, dovendosi esso preoccupare solo di impedire a monte l'installazione di periferiche aggiuntive dedicate al gioco d'azzardo ovvero di quei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket necessari al gioco con vincite in denaro.”
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si doleva dell'erroneità della motivazione della corte di primo grado, secondo cui: “Parimenti inconsistente è il secondo motivo di impugnazione, relativo al mancato assolvimento dell'onere della prova, avendo al contrario i verbalizzanti compiutamente verificato non solo che l'apparecchio astrattamente consentiva l'utilizzo del medesimo per finalità di gioco d'azzardo vietato, ma anche che tale utilizzo era stato concretamente effettuato dalla clientela, poiché ciò emergeva chiaramente dalla consultazione della cronologia delle connessioni…. Né la parte ha dimostrato, o quanto meno allegato, che le vincite conseguite consistessero in qualcosa di diverso dal danaro, non essendo stato peraltro rinvenuto alcun regolamento al riguardo, né premi di sorta, all'interno dell'esercizio. È peraltro indubitabile che, in virtù del principio di vicinanza della prova, l'onere probatorio relativo ad una siffatta circostanza – si ribadisce, neppure allegata – incombeva sul gestore”. Secondo l'appellante, “il giudice di prime cure aveva omesso di considerare che le risultanze del P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza attestavano la sola analisi della cronologia di internet della macchina ai fini di gioco, senza invece, indicare il giorno e l'ora dell'eseguito collegamento al sito illegale Società_1, ovvero senza dare contestualmente atto che gli accessi ispezionati e verbalizzati erano stati tutti effettuati nel periodo di possesso dell'apparecchio da parte dell'appellante, considerato che dalla documentazione riversata in atti e dalle dichiarazioni rese dall'appellante in sede di accesso risultava in maniera incontrovertibile che l'apparecchio fosse stato ubicato all'interno dell'esercizio commerciale da soli 14 giorni. Pertanto, non è stato provato dalla GDF che gli accessi verbalizzati al sito illegale erano stati effettuati dalla clientela dell'internet point, oppure eseguiti al di fuori della detta attività”.
Orbene, reputa questa Corte che i motivi di appello siano infondati.
La sentenza impugnata si appalesa immune da censure, in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente analizzato i presupposti impositivi e gli elementi documentali di riscontro delle giocate effettuate, ritenendo l'operato dell'Ufficio pienamente conforme a legge. La motivazione della sentenza oggetto del presente appello appare ineccepibile, avendo la Corte di primo grado ricostruito tutti i passaggi dell'iter procedimentale che ha condotto all'emissione dell'avviso di accertamento a carico dell'odierna appellante per il recupero dell'imposta evasa, acclarando la correttezza della procedura impositiva azionata e rigettando di contro le doglianze sollevate nel ricorso introduttivo, in quanto il contribuente, nel contestare l'avviso di accertamento notificatogli, non aveva fornito alcun elemento concreto per contestare l'operato dei verificatori e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Anzitutto, deve osservarsi che l'Ufficio richiama nel proprio provvedimento finale il processo verbale di constatazione, contestazione e sequestro amministrativo ed affidamento in giudiziale custodia del 31 marzo
2016, ed il P.V.C. del 14 novembre 2019, atti tutti consegnati in copia al legale rappresentante della società.
Ebbene, nel primo verbale è rappresentato quanto rilevato durante il controllo ispettivo nei locali aziendali, ed ivi i militari operanti hanno specificato di avere constatato la presenza di uno specifico apparecchio con offerta di giochi promozionali. Assume pertanto rilievo dirimente, in questa sede, stabilire l'esatta tipologia della “macchina” rinvenuta dai militari all'atto dell'accesso al locale, sottoposta a sequestro.
In tale prospettiva, la ricostruzione operata dalla società istante risulta smentita dalle risultanze dei processi verbali, che depongono per una versione dei fatti diversa. I militari verbalizzanti, infatti, all'atto dell'accesso al locale hanno rilevato la presenza (tra l'altro) di una apparecchiatura che, attraverso la connessione telematica al web, era idonea a consentire ai clienti di effettuare giochi a distanza in modalità on-line, e precisamente mediante collegamento al sito internet di scommesse “Società_1”, senza essere collegato alla rete telematica gestita da concessionari e dunque non controllato dall'AADM; tale apparecchio è stato classificato dai verificatori come Totem promozionale, dotato di una tastiera virtuale e touch screen, che permetteva agli avventori il collegamento ad una piattaforma che offriva giochi riconducibili a quelli consentiti dagli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, come è stato possibile rilevare attraverso la ricerca della cronologia di Program._1 e come attestato dai rilievi fotografici eseguiti nel corso del controllo. Il giocatore, una volta connesso alla piattaforma di gioco, partecipa alla stessa “attraverso l'inserimento di monete e banconote. Eventuali vincite vengono rappresentate con crediti in punti. Una volta che il giocatore decide di chiudere la partita, riscuote il credito tramite un ticket che dovrebbe esibire al titolare dell'esercizio per la riscossione del bene in promozione”. Pertanto, l'apparecchio rientrava nella previsione astratta di cui all'art. 7, comma 3 quater, del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/12, che recita testualmente: “Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Evidentemente, la ratio della norma consiste nel rendere di fatto illegali tutte quelle forme di gioco on line aperto al pubblico che, in quanto svolte al di fuori delle piattaforme di rete monitorate, registrate ed autorizzate da ADM, non solo non consentono di sovrintendere alla regolarità dell'attività di gioco proposta, ma eludono anche l'inevitabile azione impositiva dell'Erario sul monte giocate. L'ampia formulazione della disposizione di legge, che consente di annoverare tra la strumentazione vietata qualsiasi apparecchio per mezzo del quale l'utente accede al gioco, esplicita la volontà normativa di rendere quanto più possibile onnicomprensiva la norma sanzionatoria, per cui appare evidente che l'intento del legislatore è quello di escludere dal novero degli apparecchi leciti qualunque apparecchio difforme dai criteri indicati all'art. 110 del TULPS.
Non depone in senso contrario l'asserita circostanza che il congegno rinvenuto nel bar era semplicemente utilizzato per la libera navigazione in internet dagli utenti in piena autonomia: infatti, come si evince inequivocabilmente dai verbali dei verificatori, il videoterminale consentiva, attraverso la connessione telematica al web, di effettuare giochi a distanza in modalità on-line collegandosi direttamente a siti di scommesse, come comprovato da rilievi fotografici allegati al verbale di contestazione, che attestano dalla cronologia fotografata numerosi collegamenti al sito internet di scommesse Società_1”.
Né vale a confutare la tesi dell'Agenzia l'assunto secondo cui non sussiste alcuna violazione di legge qualora un esercizio pubblico metta a disposizione dell'utenza esclusivamente gli strumenti volti alla navigazione
(computer e connessione internet), lasciando gli avventori liberi di navigare in rete, senza violare la loro privacy. Invero, nel caso concreto, come sopra già rilevato, gli ufficiali di polizia tributaria hanno riscontrato che il suddetto videoterminale al momento dell'accensione consentiva il libero accesso ad una piattaforma che offre giochi riconducibili a giochi tipici di cui al comma 6/a. Pertanto, la società appellante, al fine di evitare tale collegamento, avrebbe dovuto predisporre le necessarie inibizioni sui siti di gioco, oscurandoli, mediante la predisposizione di una procedura di blocco da installare sull'apparecchio in oggetto attraverso un software, scaricabile dal sito della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it. Tale procedura di blocco, relativa ai “siti soggetti ad inibizione”, deve essere invero predisposta con riferimento a tutti i pc messi a disposizione degli utenti in pubblici esercizi, tramite l'installazione sugli stessi della stringa scaricabile dal sito della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contenente il file di controllo
“b2bedb6a0d307300914be7f82141bece02c0444e05dd6c5b8791ca36c1a380f4”, in modo da contrastare le truffe on-line connesse al gioco d'azzardo.
Ne consegue che la società ricorrente avrebbe dovuto mettere il computer a disposizione dei clienti solo per la libera navigazione sul web, inibendo tutte le altre attività diverse da quest'ultima.
A conforto delle affermazioni contenute nell'atto impugnato vi sono i rilievi fotografici allegati al verbale, che raffigurano siti di gioco on line e scommesse e, pertanto, costituiscono inconfutabile prova che presso l'esercizio commerciale della società istante fosse consentito l'accesso online ad apposita sezione di giochi da casinò, connessione che avveniva attraverso tastiera dedicata e siti preimpostati.
Né a fronte di tali risultanze probatorie sono stati offerti dalla odierna ricorrente elementi tali da contrastare e superare i gravi indizi desumibili dai rilievi operati dagli agenti verbalizzanti.
Spettava alla società contribuente (per il principio di vicinanza della prova), provare che i collegamenti al sito (accertati tramite cronologia Program._1) non corrispondessero a effettive giocate o fossero avvenuti in un momento in cui l'apparecchio non era in possesso dell'appellante, come solo da ultimo dall'appellante dedotto: nulla, in tal senso, è stato dichiarato a verbale al momento della contestazione dal rappresentante legale della società, che si è limitato a trasmettere a mezzo PEC, solo in data 6.05.2019, copia del contratto con la Società_1 S.r.l.s. stipulato in data 14.03.2016. E l'Ufficio, proprio tenendo conto -in senso favorevole al contribuente- di tale contratto, ha limitato la quantificazione dell'imposta a 18 giorni di operatività dell'apparecchio (quelli intercorsi tra il contratto e l'attività ispettiva).
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello proposto va in conclusione disatteso, senza che a nulla rilevi, per l'esito del presente giudizio, la decisione assunta (si sconosce se in via definitiva) dal Tribunale di Messina, in ordine all'ordinanza ingiunzione del 13.11.2020, le cui motivazioni non fanno certo stato nel presente giudizio, avente diverso oggetto.
In virtù del principio di soccombenza, devono condannarsi gli appellanti a rifondere all'AADM le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Terza, rigetta l'appello proposto dalla
“Ricorrente_1. S.a.s.”, e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la società appellante, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la Sicilia - Ufficio dei Monopoli –
Sezione Distaccata di Messina, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 800,00, oltre spese ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Palermo, il 9 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
RA TI MI VO