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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 09/02/2026, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1362/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
LU ES IA, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2516/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2705/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 14/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2024 00632076 55 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2024 00632076 55 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per l'appellante: riformare l'impugnata sentenza, dichiarando legittima l'azione dell'Ufficio, con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, condannando l'appellante alle spese di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Resistente_1 impugnava innanzi alla CGT di Napoli, contro l'ADE e l'ADER di Roma, la cartella di pagamento n. 07120240063207655000 IRPEF-ALTRO, dell'ammontare di euro 18.317,71, relativa a pretese per gli anni 2019 e 2020.
Deduceva la mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento.
Le controparti non si costituivano in giudizio.
La Corte accoglieva il ricorso, con vittoria di spese, prendendo atto che il contribuente non aveva mai ricevuto i presupposti avvisi di accertamento.
Con atto ritualmente notificato, l'ADE di Napoli proponeva appello contro il ricorrente e contro l'ADER di
Roma, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, per i seguenti motivi.
La sentenza è errata, avendo annullato una pretesa del tutto legittima, e non avendo i Giudici preso in considerazione né la normativa di riferimento né la documentazione probatoria prodotta dall'Ufficio.
Ribadiva, come già esposto in primo grado, che la pretesa impositiva era relativa, in due casi, a ruoli da liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi operata ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, e nel terzo caso, a un ruolo di liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi operata ai sensi dell'art. 36 ter dello stesso DPR. Di conseguenza, l'Ufficio ribadiva che la decisione impugnata è fondata su una lettura del tutto erronea della detta normativa.
L'art. 36 bis, infatti, prevede che “l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”.
Il termine “comunicato” vuol chiaramente dire che esso non deve essere “notificato” con avviso o altro provvedimento impositivo, per cui la maggioritaria giurisprudenza ritiene che la mancanza di tale comunicazione, o la sua mancata ricezione, non implichi affatto la nullità della pretesa. L'unica fase successiva al controllo automatico è proprio l'iscrizione a ruolo della pretesa, con emissione e notifica della cartella di pagamento. E la reazione alla ricezione della cartella non è necessariamente il ricorso alla Corte di Giustizia, ma può anche essere un confronto amministrativo con l'ufficio emittente il ruolo, al quale produrre tutta la documentazione utile a comprovare la validità e correttezza dei comportamenti tenuti.
La sentenza è dunque errata, dal momento che dichiara la nullità della cartella, e del ruolo in essa contenuto, per illegittimità, perché il contribuente “non ha mai ricevuto la notifica degli avvisi previsti ex lege”, laddove invece, nel caso di specie, la legge non impone alcun avviso o notifica.
Quanto al ruolo derivante dall'altro controllo automatico, eseguito ex art. 36 ter DPR 600/73, si ribadisce quanto già affermato in primo grado, ricordando che, in questo caso, il controllo consiste in un raffronto tra i dati inseriti nella dichiarazione dei redditi e tutti gli altri elementi conoscibili dall'A.F. sulla base delle banche-dati economiche cui la stessa ha accesso, sulla base di criteri selettivi indicati, anno per anno, dal
MEF. Anche in questo caso, l'esito del controllo va “comunicato”, ma non certo “notificato”.
Inoltre, l'Ufficio produce in giudizio copia di detta comunicazione, dando prova di tutti i tentativi di consegna eseguiti, verbalizzati nelle rispettive relate di notifica, completati dalla certificazione anagrafica comunale, riportante l'impossibilità di reperire il destinatario presso la residenza dichiarata e la sua emigrazione presso stato estero (Germania), dove non è mai stato possibile eseguire la consegna per irreperibilità.
L'operato dell'Ufficio è quindi stato del tutto corretto e diligente.
Chiedeva pertanto di riformare l'impugnata sentenza, dichiarando legittima l'azione dell'Ufficio, con vittoria di spese.
Il ricorrente si costituiva in giudizio, deducendo che il procedimento dell'anzidetta comunicazione non si è mai perfezionato presso l'indirizzo del Sig. Resistente_1, residente all'estero.
L'Agenzia non ha mai prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata estera., nonostante esso sia l'unico documento idoneo a provare il perfezionamento della consegna, come da costante giurisprudenza di legittimità.
Le deduzioni dell'appellante appaiono del tutto infondate, segnatamente laddove essa asserisce la riscontrata impossibilità di eseguire la consegna per irreperibilità. L'indirizzo estero del contribuente non era affatto sconosciuto all'Ufficio, ed egli non è mai stato irreperibile.
Chiedeva pertanto hi rigettare l'appello, condannando l'appellante alle spese di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
All'esito dell'udienza del 5/2/2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi della decisione
Osserva la Corte che l'appello è infondato, e va rigettato. Osserva preliminarmente la Corte che non risponde al vero quanto asserito dall'appellante, secondo cui
“con formale e tempestiva costituzione in giudizio la Direzione Provinciale II di Napoli, ribadendo la fondatezza e legittimità del proprio operato, contrastava il gravame proposto, chiedendone il totale rigetto”. In primo grado, infatti, l'Ufficio non si è costituito, e le sue difese sono esplicitate solo in sede di appello.
Ciò detto, quanto dedotto dall'Agenzia in sede di gravame non vale a smontare la sentenza di primo grado, che appare del tutto corretta, sul piano del fatto e del diritto.
Non è vero che i Giudici di prime cure non hanno preso in considerazione né la normativa di riferimento né la documentazione probatoria prodotta dall'Ufficio.
L'Ufficio insiste, sulla base della lettera dell'art. 36 bis del DPR 600/73, sulla differenza tra
“comunicazione” della liquidazione e “notificazione”, deducendo che il DPR fa riferimento solo alla prima,
e non alla seconda. L'Ufficio avrebbe correttamente operato, provvedendo ritualmente a “comunicare” al contribuente la pretesa tributaria.
Ma questa distinzione si dimostra pretestuosa e inconferente, giacché, sia che si tratti di “comunicazione” che di “notificazione”, non c'è comunque dubbio sul fatto che il contribuente debba essere informato di una pretesa che lo riguarda.
L'affermazione dell'Ufficio, secondo cui la mancanza della comunicazione, o la sua mancata ricezione, non implica la nullità della pretesa, è errata e illogica. Perché la legge prevederebbe una comunicazione che può anche non essere eseguita o ricevuta?
La difesa dell'Ufficio, d'altronde, è contraddittoria, dal momento che afferma di provare in giudizio i molteplici tentativi di consegna eseguiti, risultati infruttuosi per la presunta irreperibilità del destinatario.
L'Ufficio riconosce quindi di essersi prodigato per effettuare la comunicazione, senza riuscirci, e non si capisce perché l'abbia fatto, se ciò non era necessario.
Ma, fatto preminente e assorbente, l'Ufficio riconosce che la comunicazione non ha avuto buon esito, e che il destinatario non è stato da essa raggiunto.
Di fronte a tale ammissione dell'Ufficio, appare secondaria anche la dichiarazione del contribuente, secondo cui egli non sarebbe mai stato irreperibile, e l'Ufficio sarebbe stato sempre in possesso del suo indirizzo all'estero, al quale non ha mai inviato una raccomandata.
L'appello è quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. In ragione della particolarità della questione trattata, la liquidazione è calcolata nel minimo tariffario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio, che liquida in euro 1.983, oltre oneri accessori se dovuti, con distrazione al difensore antistatario.
Nulla nei confronti dell'ADER.
4/2/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
LU ES IA, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2516/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2705/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 14/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2024 00632076 55 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2024 00632076 55 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per l'appellante: riformare l'impugnata sentenza, dichiarando legittima l'azione dell'Ufficio, con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, condannando l'appellante alle spese di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Resistente_1 impugnava innanzi alla CGT di Napoli, contro l'ADE e l'ADER di Roma, la cartella di pagamento n. 07120240063207655000 IRPEF-ALTRO, dell'ammontare di euro 18.317,71, relativa a pretese per gli anni 2019 e 2020.
Deduceva la mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento.
Le controparti non si costituivano in giudizio.
La Corte accoglieva il ricorso, con vittoria di spese, prendendo atto che il contribuente non aveva mai ricevuto i presupposti avvisi di accertamento.
Con atto ritualmente notificato, l'ADE di Napoli proponeva appello contro il ricorrente e contro l'ADER di
Roma, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, per i seguenti motivi.
La sentenza è errata, avendo annullato una pretesa del tutto legittima, e non avendo i Giudici preso in considerazione né la normativa di riferimento né la documentazione probatoria prodotta dall'Ufficio.
Ribadiva, come già esposto in primo grado, che la pretesa impositiva era relativa, in due casi, a ruoli da liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi operata ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, e nel terzo caso, a un ruolo di liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi operata ai sensi dell'art. 36 ter dello stesso DPR. Di conseguenza, l'Ufficio ribadiva che la decisione impugnata è fondata su una lettura del tutto erronea della detta normativa.
L'art. 36 bis, infatti, prevede che “l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”.
Il termine “comunicato” vuol chiaramente dire che esso non deve essere “notificato” con avviso o altro provvedimento impositivo, per cui la maggioritaria giurisprudenza ritiene che la mancanza di tale comunicazione, o la sua mancata ricezione, non implichi affatto la nullità della pretesa. L'unica fase successiva al controllo automatico è proprio l'iscrizione a ruolo della pretesa, con emissione e notifica della cartella di pagamento. E la reazione alla ricezione della cartella non è necessariamente il ricorso alla Corte di Giustizia, ma può anche essere un confronto amministrativo con l'ufficio emittente il ruolo, al quale produrre tutta la documentazione utile a comprovare la validità e correttezza dei comportamenti tenuti.
La sentenza è dunque errata, dal momento che dichiara la nullità della cartella, e del ruolo in essa contenuto, per illegittimità, perché il contribuente “non ha mai ricevuto la notifica degli avvisi previsti ex lege”, laddove invece, nel caso di specie, la legge non impone alcun avviso o notifica.
Quanto al ruolo derivante dall'altro controllo automatico, eseguito ex art. 36 ter DPR 600/73, si ribadisce quanto già affermato in primo grado, ricordando che, in questo caso, il controllo consiste in un raffronto tra i dati inseriti nella dichiarazione dei redditi e tutti gli altri elementi conoscibili dall'A.F. sulla base delle banche-dati economiche cui la stessa ha accesso, sulla base di criteri selettivi indicati, anno per anno, dal
MEF. Anche in questo caso, l'esito del controllo va “comunicato”, ma non certo “notificato”.
Inoltre, l'Ufficio produce in giudizio copia di detta comunicazione, dando prova di tutti i tentativi di consegna eseguiti, verbalizzati nelle rispettive relate di notifica, completati dalla certificazione anagrafica comunale, riportante l'impossibilità di reperire il destinatario presso la residenza dichiarata e la sua emigrazione presso stato estero (Germania), dove non è mai stato possibile eseguire la consegna per irreperibilità.
L'operato dell'Ufficio è quindi stato del tutto corretto e diligente.
Chiedeva pertanto di riformare l'impugnata sentenza, dichiarando legittima l'azione dell'Ufficio, con vittoria di spese.
Il ricorrente si costituiva in giudizio, deducendo che il procedimento dell'anzidetta comunicazione non si è mai perfezionato presso l'indirizzo del Sig. Resistente_1, residente all'estero.
L'Agenzia non ha mai prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata estera., nonostante esso sia l'unico documento idoneo a provare il perfezionamento della consegna, come da costante giurisprudenza di legittimità.
Le deduzioni dell'appellante appaiono del tutto infondate, segnatamente laddove essa asserisce la riscontrata impossibilità di eseguire la consegna per irreperibilità. L'indirizzo estero del contribuente non era affatto sconosciuto all'Ufficio, ed egli non è mai stato irreperibile.
Chiedeva pertanto hi rigettare l'appello, condannando l'appellante alle spese di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
All'esito dell'udienza del 5/2/2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi della decisione
Osserva la Corte che l'appello è infondato, e va rigettato. Osserva preliminarmente la Corte che non risponde al vero quanto asserito dall'appellante, secondo cui
“con formale e tempestiva costituzione in giudizio la Direzione Provinciale II di Napoli, ribadendo la fondatezza e legittimità del proprio operato, contrastava il gravame proposto, chiedendone il totale rigetto”. In primo grado, infatti, l'Ufficio non si è costituito, e le sue difese sono esplicitate solo in sede di appello.
Ciò detto, quanto dedotto dall'Agenzia in sede di gravame non vale a smontare la sentenza di primo grado, che appare del tutto corretta, sul piano del fatto e del diritto.
Non è vero che i Giudici di prime cure non hanno preso in considerazione né la normativa di riferimento né la documentazione probatoria prodotta dall'Ufficio.
L'Ufficio insiste, sulla base della lettera dell'art. 36 bis del DPR 600/73, sulla differenza tra
“comunicazione” della liquidazione e “notificazione”, deducendo che il DPR fa riferimento solo alla prima,
e non alla seconda. L'Ufficio avrebbe correttamente operato, provvedendo ritualmente a “comunicare” al contribuente la pretesa tributaria.
Ma questa distinzione si dimostra pretestuosa e inconferente, giacché, sia che si tratti di “comunicazione” che di “notificazione”, non c'è comunque dubbio sul fatto che il contribuente debba essere informato di una pretesa che lo riguarda.
L'affermazione dell'Ufficio, secondo cui la mancanza della comunicazione, o la sua mancata ricezione, non implica la nullità della pretesa, è errata e illogica. Perché la legge prevederebbe una comunicazione che può anche non essere eseguita o ricevuta?
La difesa dell'Ufficio, d'altronde, è contraddittoria, dal momento che afferma di provare in giudizio i molteplici tentativi di consegna eseguiti, risultati infruttuosi per la presunta irreperibilità del destinatario.
L'Ufficio riconosce quindi di essersi prodigato per effettuare la comunicazione, senza riuscirci, e non si capisce perché l'abbia fatto, se ciò non era necessario.
Ma, fatto preminente e assorbente, l'Ufficio riconosce che la comunicazione non ha avuto buon esito, e che il destinatario non è stato da essa raggiunto.
Di fronte a tale ammissione dell'Ufficio, appare secondaria anche la dichiarazione del contribuente, secondo cui egli non sarebbe mai stato irreperibile, e l'Ufficio sarebbe stato sempre in possesso del suo indirizzo all'estero, al quale non ha mai inviato una raccomandata.
L'appello è quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. In ragione della particolarità della questione trattata, la liquidazione è calcolata nel minimo tariffario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio, che liquida in euro 1.983, oltre oneri accessori se dovuti, con distrazione al difensore antistatario.
Nulla nei confronti dell'ADER.
4/2/2026