Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 13339
CASS
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancato rispetto della distanza dai punti sensibili

    La Corte territoriale ha ritenuto che l'esercizio commerciale non fosse dotato di licenza di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 86 o 88 del TULPS al momento del subentro, e che l'imputato non potesse subentrare nella licenza del precedente titolare in quanto quest'ultimo ne era privo. Inoltre, la richiesta del precedente titolare era già stata rigettata per mancato rispetto delle distanze.

  • Inammissibile
    Omessa valutazione e motivazione sull'art. 650 c.p.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché estraneo ai motivi di appello come risultanti dalla sentenza impugnata, in quanto non contestava specificamente il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza, configurandosi come motivo proposto per la prima volta in cassazione.

  • Altro
    Elemento soggettivo del reato e tenuità del fatto

    La Corte ha ritenuto che la contestazione implicasse un'abitualità della condotta che ostava al riconoscimento della tenuità dell'offesa. Tuttavia, la sentenza è stata annullata per nuovo giudizio sul punto dell'elemento soggettivo del reato, dato che la Corte territoriale non si era espressa al riguardo, nonostante le precedenti assoluzioni dell'imputato. L'accoglimento parziale del ricorso assorbe la questione dell'art. 131-bis c.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 13339
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13339
    Data del deposito : 13 aprile 2026

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