CASS
Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 13339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13339 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da La CA PE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udite le conclusioni dei Procuratore generale, che riportandosi alle conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha invocato il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Daniela Agnello, che, riportandosi alla memoria di replica depositata ed ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 13339 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 09/12/2025 1. Con sentenza del 27 novembre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma di quella del 14 marzo 2024de1 Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Caltanissetta, che, riconosciute le attenuanti generiche e riuniti sotto il vincolo della continuazione i reati al medesimo contestati -di cui agli artt. 4, comma 4 bis, in relazione al comma 1, della I. 401/1898, commesso in data anteriore e prossima al 4 novembre 2022, capo 1, 650 cod.pen., commesso in data successiva e prossima al 4 novembre 2021- aveva condannato La CA PE alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni tredici di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con la sanzione accessoria di cui all'art. 5 legge 401/1989, ha ordinato sospendersi la pena inflitta all'imputato per il termine di cinque anni alle condizioni di legge, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. La CA ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale -in relazione alla legge regionale n. 24 dei 2020, come modificata dalla legge n. 3 del 2024, inerente alla distanza dai punti sensibili con riferimento all'art. 4 legge n. 401/1989- e vizio di motivazione al riguardo. La Corte territoriale ha individuato l'oggetto del giudizio nel mancato rilascio della licenza per difetto dei requisiti di cui alla I.r. Sicilia n. 24 del 2020, in quanto il provvedimento questorile con cui è stata contestata la mancanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse è stato emesso il 4 novembre 2021, inconferente risultando la disciplina dettata dalla legge finanziaria della Regione Sicilia del 2024 in quanto La CA è subentrato nella gestione dell'esercizio commerciale di raccolta scommesse per via della acquisizione del corrispettivo ramo di azienda da AC PE LE -la cui richiesta era stata rigettata con decreto del Questore della Provincia di Caltanissetta del 7 dicembre 2020 per mancato rispetto della distanza da luoghi sensibili, come indicati in atti- e non nella titolarità della licenza del precedente titolare che ne era privo. Rammenta la difesa i principi rivenienti da Decreto Balduzzi del 2012 e in modo specifico dalla l.r. Sicilia n. 24/2020 normativa, quest'ultima -caratterizzata da rigorismo tale da considerare 'nuova apertura', subordinata ai rigorosi vincoli di distanza, anche il mero cambio di rappresentanza legale o di variazione di concessionario o di cambio della titolarità della ditta- modificata con I.r. Sicilia n. 3 del 2024 -che con l'art. 44 ha interpolato il precedente testo inserendo, per ciò che qui rileva, il comma 9-quater dal seguente tenore : «A i fini di quanto stabilito dal comma 1, per gli esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ai sensi 2 dell'articolo 86 o 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) non aventi come attività esclusiva o prevalente la raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS nonché per le sale giochi dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, per le sale scommesse, le sale VLT, le sale bingo e gli altri locali comunque dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è considerata nuova installazione o nuovi apertura il cambio della titolarità dell'esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS»-. Deduce che, avendo La CA formalizzato istanza di licenza ex art. 88 TULPS a seguito di contratto di cessione di ramo d'azienda erroneamente il Questore &nebbe ritenuto che il subentro costituisse nuova installazione, conseguentemente ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina in tema di distanze minime di cui alla I. r. Sicilia 2020; che lo stesso ha successivamente proposto istanza di annullamento in autotutela del pronunciato rigetto, corredata da documentazione da cui si evincerebbe che il diniego del Questore era fondato sulla carenza della concessione riconducibile al bookmaker;
che l'istanza non ha avuto riscontro alcuno;
che tanto, rappresentato innanzi alla Corte territoriale, non è stato dalla stessa valutato. Da tanto, si inferisce, deriverebbero le contestate violazione di legge e difetto di motivazione, per cui invoca, in riforma della sentenza impugnata, 1"assoluzione' del La CA perché il fatto non sussiste. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale -in relazione all'art. 650 cod.,.pen., anche in relazione all'art. 125, comma 3, cod.proc.pen.- e vizio di motivazione. Eccepisce la difesa nullità della sentenza per omessa valutazione e motivazione al proposito dell'ipotesi contravvenzionale, pur oggetto di specifico motivo di appello. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'elemento soggettivo del reato ed all'art. 131-bis cod.pen.. La Corte territoriale non ha tenuto conto né della giurisprudenza formatasi a proposito del caso Stanleybet, né delle vicissitudini giudiziarie dell'imputato. Ha rigettato l'istanza di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. facendo riferimento alla natura stessa della contestazione che implica un'abitualità della condotta sviluppatasi nel corso del tempo, senza soluzione di continuità, il che osta al riconoscimento della tenuità dell'offesa. Il medesimo centro del La CA è stato sottoposto ad indagine giudiziaria. Il 23 novembre 2021 agenti della Questura di Caltanissetta hanno contestato i 3 medesimi reati, in ordine ai quali il giudice monocratico di Caltanissetta il 30 ottobre 2024 aveva assolto l'imputato 'perché il fatto non sussiste analoga la sorte delle medesime contestazioni elevate il 21 aprile 2023 oggetto della sentenza di assoluzione del medesimo giudice del 5 marzo 2025. Tanto, incidente sull'elemento soggettivo del reato, avrebbe dovuto, quanto meno, giustificare una pronuncia di assoluzione per particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è solo parzialmente fondato. 1. Quanto al primo motivo, la normativa richiamata dalla difesa (art. 6 della legge regione Sicilia n. 24 del 21 ottobre 2020, per come modificato dall'art. 44 della legge regione Sicilia n. 3 del 2024) -nello stabilire che, ai fini della applicazione del divieto di apertura di centri di scommesse e/o di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché di nuova installazione di apparecchi per il gioco situati entro determinate distanze da luoghi sensibili, non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell'esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria degli apparecchi- richiede ed indica espressamente che gli esercizi oggetto dei suddetti mutamenti di titolarità siano già dotati di licenza di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 o 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS): tale non è il caso in esame: la sentenza impugnata ha ben messo in luce e correttamente argomentato in fatto e diritto che -la normativa regionale applicabile è quella prevista dalla legge n. 24 del 2020, -il provvedimento del Questore di Caltanissetta è stato emesso il 4 novembre 2021 é con esso è stata contestata la mancanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse, -i dati temporali danno conto della infondatezza delle pretese difensive in quanto la difesa invoca la legge finanziaria della regione Sicilia del 2024 (secondo cui il rispetto delle distanza sarebbe obbligatorio solo per le nuove aperture), ma tale non è quella dell'imputato in quanto, pur subentrato nella gestione dell'esercizio commerciale a seguito di regolare cessione del ramo di azienda da AC, già la richiesta da quest'ultimo presentata era stata rigettata, con decreto del Questore del 2020, per mancato rispetto della distanza da luoghi sensibili specifica mente indicati, -l'imputato, pur acquisito il ramo di azienda, non può esser: subentrato nella titolarità della licenza del AC per la evidente ragione che quest'ultimo ne era privo. Il motivo, infondato, deve essere rigettato, 4 2. Quanto al secondo motivo è inammissibile perché estraneo a quelli di appello come risultanti dal testo della motivazione della sentenza impugnata. È inammissibile il ricorso per cessazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01). 3. Quanto al terzo motivo di ricorso si osserva che nessuna motivazione ha speso la Corte territoriale in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato al capo 1, che esige, invece, non il fine specifico, il dolo generico, ossia la consapevolezza di esercitare l'attività in modo "abusivo", ovvero senza le concessioni amministrative (art. 88 TULPS) o le autorizzazioni necessarie. La sentenza, silente sul punto, tanto più in considerazione della allegazione delle sentenze del Giudice monocratico che il 30 ottobre 2024 e il 5 marzo 2025 aveva assolto l'imputato da imputazioni analoghe con la formula 'perché il fatto non sussiste', deve essere annullata per nuovo giudizio sul punto. L'accoglimento del ricorso in parte qua assorbe la questione, proposta in via ulteriore, della applicabilità o meno dell'art. 131-bis cod.pen. (e, comunque, della modulazione del trattamento sanzionatorio, che dovrà eventualmente tener conto del dictum di Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025 Ud. (dep. 23/07/2025) Rv. 288214 - 02, ove ha ritenuto che «Mn tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l'erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali», e «[N]el caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalia legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà»).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. 5 7,1 AR IO IL FUNVON UA 2 APR;
7026 Oggi, Così deciso il 9 dicembre 2025
udite le conclusioni dei Procuratore generale, che riportandosi alle conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha invocato il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Daniela Agnello, che, riportandosi alla memoria di replica depositata ed ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 13339 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 09/12/2025 1. Con sentenza del 27 novembre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma di quella del 14 marzo 2024de1 Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Caltanissetta, che, riconosciute le attenuanti generiche e riuniti sotto il vincolo della continuazione i reati al medesimo contestati -di cui agli artt. 4, comma 4 bis, in relazione al comma 1, della I. 401/1898, commesso in data anteriore e prossima al 4 novembre 2022, capo 1, 650 cod.pen., commesso in data successiva e prossima al 4 novembre 2021- aveva condannato La CA PE alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni tredici di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con la sanzione accessoria di cui all'art. 5 legge 401/1989, ha ordinato sospendersi la pena inflitta all'imputato per il termine di cinque anni alle condizioni di legge, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. La CA ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale -in relazione alla legge regionale n. 24 dei 2020, come modificata dalla legge n. 3 del 2024, inerente alla distanza dai punti sensibili con riferimento all'art. 4 legge n. 401/1989- e vizio di motivazione al riguardo. La Corte territoriale ha individuato l'oggetto del giudizio nel mancato rilascio della licenza per difetto dei requisiti di cui alla I.r. Sicilia n. 24 del 2020, in quanto il provvedimento questorile con cui è stata contestata la mancanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse è stato emesso il 4 novembre 2021, inconferente risultando la disciplina dettata dalla legge finanziaria della Regione Sicilia del 2024 in quanto La CA è subentrato nella gestione dell'esercizio commerciale di raccolta scommesse per via della acquisizione del corrispettivo ramo di azienda da AC PE LE -la cui richiesta era stata rigettata con decreto del Questore della Provincia di Caltanissetta del 7 dicembre 2020 per mancato rispetto della distanza da luoghi sensibili, come indicati in atti- e non nella titolarità della licenza del precedente titolare che ne era privo. Rammenta la difesa i principi rivenienti da Decreto Balduzzi del 2012 e in modo specifico dalla l.r. Sicilia n. 24/2020 normativa, quest'ultima -caratterizzata da rigorismo tale da considerare 'nuova apertura', subordinata ai rigorosi vincoli di distanza, anche il mero cambio di rappresentanza legale o di variazione di concessionario o di cambio della titolarità della ditta- modificata con I.r. Sicilia n. 3 del 2024 -che con l'art. 44 ha interpolato il precedente testo inserendo, per ciò che qui rileva, il comma 9-quater dal seguente tenore : «A i fini di quanto stabilito dal comma 1, per gli esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ai sensi 2 dell'articolo 86 o 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) non aventi come attività esclusiva o prevalente la raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS nonché per le sale giochi dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, per le sale scommesse, le sale VLT, le sale bingo e gli altri locali comunque dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è considerata nuova installazione o nuovi apertura il cambio della titolarità dell'esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS»-. Deduce che, avendo La CA formalizzato istanza di licenza ex art. 88 TULPS a seguito di contratto di cessione di ramo d'azienda erroneamente il Questore &nebbe ritenuto che il subentro costituisse nuova installazione, conseguentemente ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina in tema di distanze minime di cui alla I. r. Sicilia 2020; che lo stesso ha successivamente proposto istanza di annullamento in autotutela del pronunciato rigetto, corredata da documentazione da cui si evincerebbe che il diniego del Questore era fondato sulla carenza della concessione riconducibile al bookmaker;
che l'istanza non ha avuto riscontro alcuno;
che tanto, rappresentato innanzi alla Corte territoriale, non è stato dalla stessa valutato. Da tanto, si inferisce, deriverebbero le contestate violazione di legge e difetto di motivazione, per cui invoca, in riforma della sentenza impugnata, 1"assoluzione' del La CA perché il fatto non sussiste. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale -in relazione all'art. 650 cod.,.pen., anche in relazione all'art. 125, comma 3, cod.proc.pen.- e vizio di motivazione. Eccepisce la difesa nullità della sentenza per omessa valutazione e motivazione al proposito dell'ipotesi contravvenzionale, pur oggetto di specifico motivo di appello. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'elemento soggettivo del reato ed all'art. 131-bis cod.pen.. La Corte territoriale non ha tenuto conto né della giurisprudenza formatasi a proposito del caso Stanleybet, né delle vicissitudini giudiziarie dell'imputato. Ha rigettato l'istanza di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. facendo riferimento alla natura stessa della contestazione che implica un'abitualità della condotta sviluppatasi nel corso del tempo, senza soluzione di continuità, il che osta al riconoscimento della tenuità dell'offesa. Il medesimo centro del La CA è stato sottoposto ad indagine giudiziaria. Il 23 novembre 2021 agenti della Questura di Caltanissetta hanno contestato i 3 medesimi reati, in ordine ai quali il giudice monocratico di Caltanissetta il 30 ottobre 2024 aveva assolto l'imputato 'perché il fatto non sussiste analoga la sorte delle medesime contestazioni elevate il 21 aprile 2023 oggetto della sentenza di assoluzione del medesimo giudice del 5 marzo 2025. Tanto, incidente sull'elemento soggettivo del reato, avrebbe dovuto, quanto meno, giustificare una pronuncia di assoluzione per particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è solo parzialmente fondato. 1. Quanto al primo motivo, la normativa richiamata dalla difesa (art. 6 della legge regione Sicilia n. 24 del 21 ottobre 2020, per come modificato dall'art. 44 della legge regione Sicilia n. 3 del 2024) -nello stabilire che, ai fini della applicazione del divieto di apertura di centri di scommesse e/o di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché di nuova installazione di apparecchi per il gioco situati entro determinate distanze da luoghi sensibili, non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell'esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria degli apparecchi- richiede ed indica espressamente che gli esercizi oggetto dei suddetti mutamenti di titolarità siano già dotati di licenza di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 o 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS): tale non è il caso in esame: la sentenza impugnata ha ben messo in luce e correttamente argomentato in fatto e diritto che -la normativa regionale applicabile è quella prevista dalla legge n. 24 del 2020, -il provvedimento del Questore di Caltanissetta è stato emesso il 4 novembre 2021 é con esso è stata contestata la mancanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse, -i dati temporali danno conto della infondatezza delle pretese difensive in quanto la difesa invoca la legge finanziaria della regione Sicilia del 2024 (secondo cui il rispetto delle distanza sarebbe obbligatorio solo per le nuove aperture), ma tale non è quella dell'imputato in quanto, pur subentrato nella gestione dell'esercizio commerciale a seguito di regolare cessione del ramo di azienda da AC, già la richiesta da quest'ultimo presentata era stata rigettata, con decreto del Questore del 2020, per mancato rispetto della distanza da luoghi sensibili specifica mente indicati, -l'imputato, pur acquisito il ramo di azienda, non può esser: subentrato nella titolarità della licenza del AC per la evidente ragione che quest'ultimo ne era privo. Il motivo, infondato, deve essere rigettato, 4 2. Quanto al secondo motivo è inammissibile perché estraneo a quelli di appello come risultanti dal testo della motivazione della sentenza impugnata. È inammissibile il ricorso per cessazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01). 3. Quanto al terzo motivo di ricorso si osserva che nessuna motivazione ha speso la Corte territoriale in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato al capo 1, che esige, invece, non il fine specifico, il dolo generico, ossia la consapevolezza di esercitare l'attività in modo "abusivo", ovvero senza le concessioni amministrative (art. 88 TULPS) o le autorizzazioni necessarie. La sentenza, silente sul punto, tanto più in considerazione della allegazione delle sentenze del Giudice monocratico che il 30 ottobre 2024 e il 5 marzo 2025 aveva assolto l'imputato da imputazioni analoghe con la formula 'perché il fatto non sussiste', deve essere annullata per nuovo giudizio sul punto. L'accoglimento del ricorso in parte qua assorbe la questione, proposta in via ulteriore, della applicabilità o meno dell'art. 131-bis cod.pen. (e, comunque, della modulazione del trattamento sanzionatorio, che dovrà eventualmente tener conto del dictum di Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025 Ud. (dep. 23/07/2025) Rv. 288214 - 02, ove ha ritenuto che «Mn tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l'erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali», e «[N]el caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalia legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà»).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. 5 7,1 AR IO IL FUNVON UA 2 APR;
7026 Oggi, Così deciso il 9 dicembre 2025