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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 15/01/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 475/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4281/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società Gestione Società_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Sede 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15449/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 2024-1445 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliemento dell'appello.
Resistente/Appellato: n.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 15499/7/2024 del 24.10.2024 depositata il 7.11.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi emesso ad SO.GE.S spa, concessionaria delle entrate per il Comune di San Giuseppe Vesuviano per crediti IMU relativi all'anno di imposta 2017 per euro 3.307,98 vantati dal predetto Ente locale.
A sostegno del proposto gravame l'interessata deduceva i seguenti motivi:
1) mancata notifica atti prodromici, nella specie l'atto nr. 20230488300005398 derivante da atto nr. 8904 del
22/4/2023 IMU anno di riferimento 2017, senza che il concessionario avesse comprovato l'adempimento della notifica degli stessi;
2) prescrizione, atteso che è inutilmente elasso il termine prescrizionale quinquennale cui soggiace il tributo locale de quo (IMU);
3) mancata motivazione dell'atto.
Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva di dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per il resto, accoglieva il ricorso, evidenziando che il presupposto avviso di accertamento era stato notificato con raccomandata spedita a mezzo del vettore privato Società_3 il 10/3/2023 culminata con compiuta giacenza.
Siffatta modalità di esecuzione della notifica non valeva a dimostrare che la notifica legale dell'atto presupposto fosse avvenuta ritualmente, essendovi delle manchevolezze procedurali di particolare consistenza e valenza che inficiavano l'atto di accertamento e in ogni caso facevano ritenere fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria di che trattasi (IMU anno 2017 per euro 3. 307,98).
Proponeva appello la SOGES spa, eccependo l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato la prescrizione della pretesa, ferma restando la correttezza della decisione in relazione alla cessazione della materia del contendere per la perdita di efficacia del pignoramento.
Nella seduta del 12 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli oggetto di impugnazione, oltre a dichiarare la cessata materia del contendere con riferimento all'atto di pignoramento, ha ritenuto prescritta la pretesa tributaria in quanto l'atto prodromico, ovvero l'avviso di accertamento IMU 2017, sarebbe stato illegittimamente notificato. A sostegno di ciò riferisce che l'atto sarebbe stato notificato a mezzo di vettore postale privato, modalità di notificazione ritenuta illegittima nel nostro ordinamento, e senza rispettare le modalità di notificazione prescritte in ipotesi di compiuta giacenza.
La Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 8416 del 2019, ha ribadito che: “In tema di notificazioni, il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall'Autorità amministrativa competente secondo le previsioni della L. 24 novembre 1981 n. 689 ha natura di atto amministrativo e non già giudiziario ed è legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata”.
Ebbene, nel caso di specie, si discute della notificazione di un atto tributario, avente pertanto natura amministrativa, e che quindi poteva essere notificato anche da un operatore postale privato in possesso della sola licenza individuale (non trattandosi né di atto giudiziario né di violazione del codice della strada).
Tale impostazione è ormai granitica nella Giurisprudenza di legittimità, come confermato dall'ordinanza n.
18541 dell'8/7/2024 la Cassazione con la quale ha ribadito il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
La Cassazione richiama un orientamento delle Sezioni Unite (S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020, confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521 e Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369), secondo il quale nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla
“licenza individuale” di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica
(fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari – quale, nella specie, la notifica dell'avviso di accertamento.
Nel lasso temporale in questione, il possesso della “licenza individuale” costituiva condizione necessaria, per l'operatore postale privato, onde procedere alle notifiche predette in alternativa al gestore del servizio postale universale: sicché la sua mancanza rende la notifica dell'atto, ciononostante eseguita, non nulla, ma effettivamente inesistente.
Sul punto si evidenzia come nel caso di specie la notifica è stata effettuata dalla “Società_3”, la quale, come si evince dall'allegato elenco estratto dal sito internet del Società_4 (doc. 5), ma consultabile al seguente link https://www.mimit.gov.it/it/comunicazioni/postale/area-operatori-postali), è soggetto in possesso anche della licenza speciale rilasciata dal Società_4 per la notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada sin dal 2020.
Pertanto, l'atto prodromico è stato notificato ai sensi di legge.
L'atto prodromico è stato notificato ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890/1982, modalità di notificazione alla quale – per Giurisprudenza di legittimità pacifica – si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, approvate con Delibera del 20.06.2013 n. 385/13/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Più nello specifico, gli artt. 25 e 26 della predetta Delibera prevedono, in sintesi, come, in caso di as-senza del destinatario, non è necessario l'invio di una CAD ma la notificazione si perfezionerà decorsi dieci giorni da quando quest'ultimo è stato avvisato con il rilascio di un avviso, che resta nelle mani del destinata-rio, e che indichi l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio. Decorsi dieci giorni da quando il
Contribuente è stato avvisato, la notificazione si intenderà perfezionata per compiuta giacenza.
Tutto ciò premesso, già in primo grado la appellante ha depositato: - scansione della relata riferita a tale Avviso, naturalmente non compilata non essendo stato rinve-nuto alcun destinatario nel luogo di invio del plico;
- scansione della parte frontale del plico, tornato al mittente per compiuta giacenza, il cui numero di raccomandata coincide con quello di cui alla relata, e sul quale, oltre al timbro dell'intervenuta compiuta giacenza, l'incaricato alla distribuzione ha precisato la data in cui si è recato sul posto per poi contestualmente avvisare il destinatario, ossia il 23/3/23, apponendovi a conferma di ciò – a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado - la sua sottoscrizione.
Pertanto, la CGT di Napoli ha errato nel riferire che “il documento depositato ex adverso dalla parte resistente non reca la sottoscrizione del soggetto che dà atto della compiuta giacenza” che invece è presente;
altra questione è invece se poi tale attestazione, avente fede pubblica, sia o meno veritiera: come noto, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del d.lgs. n. 546/1992, tale questione non compete alla giurisdizione tributaria, ma in ogni caso allo stato non risulta proposta dal contribuente querela di falso.
La pronuncia di primo grado è errata anche perché, nel ritenere che l'atto prodromico sia stato illegittimamente notificato, conclude per l'intervenuta prescrizione del tributo, sebbene nel caso di specie non si sia verificata alcuna prescrizione trattandosi di istituto che non ricorre in diritto tributario in fase accertativa.
L'istituto della prescrizione viene difatti declinato in maniera peculiare in ambito tributario, stante la specialità della materia e l'operatività dell'art. 2935 c.c. nel caso in esame. Più precisamente, per ciò che concerne la prescrizione, difatti, e come pacifico nella Giurisprudenza di legittimità – si veda ex multis da ultimo
Cassazione ord. n. 21423 del 19.07.2023 – si rammenta come “Il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, in materia tributaria, il termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva (Cass. Sez.
5, n. 12838/2022, Rv. 664499 - 01, Cass. Sez. 5, n. 556/2016, Rv. 638661 - 01, in tema di omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio). Nel caso in esame si controverte su di un atto di accertamento e non di riscossione e correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto assorbita l'eccezione di prescrizione in quella di decadenza, avendo il ricorrente mosso doglianze che attenevano alla tempestività dell'azione pro-mossa dall'ente impositore, sottoposta ad un termine di decadenza per il suo esercizio”.
In altri termini, per l'amministrazione finanziaria il diritto alla riscossione può essere fatto valere – e conseguentemente il termine di prescrizione inizia a decorrere - nel momento in cui l'accertamento diviene definitivo e, pertanto, 60 giorni dopo la notifica dell'avviso di accertamento, senza che, nel suddetto termine, il contribuente abbia impugnato l'avviso medesimo.
La Corte di primo grado ha altresì errato nel ritenere che sul documento “non sia indicato l'ufficio o la sede dove il plico è stato depositato” in quanto indicazione che va apposta nell'avviso che resta nelle mani del destinatario.
L'appello va, pertanto, accolto. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate in ragione dell'esito della procedura e della controversa interpretazione giurisprudenziale della materia.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4281/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società Gestione Società_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Sede 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15449/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 2024-1445 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliemento dell'appello.
Resistente/Appellato: n.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 15499/7/2024 del 24.10.2024 depositata il 7.11.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi emesso ad SO.GE.S spa, concessionaria delle entrate per il Comune di San Giuseppe Vesuviano per crediti IMU relativi all'anno di imposta 2017 per euro 3.307,98 vantati dal predetto Ente locale.
A sostegno del proposto gravame l'interessata deduceva i seguenti motivi:
1) mancata notifica atti prodromici, nella specie l'atto nr. 20230488300005398 derivante da atto nr. 8904 del
22/4/2023 IMU anno di riferimento 2017, senza che il concessionario avesse comprovato l'adempimento della notifica degli stessi;
2) prescrizione, atteso che è inutilmente elasso il termine prescrizionale quinquennale cui soggiace il tributo locale de quo (IMU);
3) mancata motivazione dell'atto.
Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva di dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per il resto, accoglieva il ricorso, evidenziando che il presupposto avviso di accertamento era stato notificato con raccomandata spedita a mezzo del vettore privato Società_3 il 10/3/2023 culminata con compiuta giacenza.
Siffatta modalità di esecuzione della notifica non valeva a dimostrare che la notifica legale dell'atto presupposto fosse avvenuta ritualmente, essendovi delle manchevolezze procedurali di particolare consistenza e valenza che inficiavano l'atto di accertamento e in ogni caso facevano ritenere fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria di che trattasi (IMU anno 2017 per euro 3. 307,98).
Proponeva appello la SOGES spa, eccependo l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato la prescrizione della pretesa, ferma restando la correttezza della decisione in relazione alla cessazione della materia del contendere per la perdita di efficacia del pignoramento.
Nella seduta del 12 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli oggetto di impugnazione, oltre a dichiarare la cessata materia del contendere con riferimento all'atto di pignoramento, ha ritenuto prescritta la pretesa tributaria in quanto l'atto prodromico, ovvero l'avviso di accertamento IMU 2017, sarebbe stato illegittimamente notificato. A sostegno di ciò riferisce che l'atto sarebbe stato notificato a mezzo di vettore postale privato, modalità di notificazione ritenuta illegittima nel nostro ordinamento, e senza rispettare le modalità di notificazione prescritte in ipotesi di compiuta giacenza.
La Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 8416 del 2019, ha ribadito che: “In tema di notificazioni, il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall'Autorità amministrativa competente secondo le previsioni della L. 24 novembre 1981 n. 689 ha natura di atto amministrativo e non già giudiziario ed è legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata”.
Ebbene, nel caso di specie, si discute della notificazione di un atto tributario, avente pertanto natura amministrativa, e che quindi poteva essere notificato anche da un operatore postale privato in possesso della sola licenza individuale (non trattandosi né di atto giudiziario né di violazione del codice della strada).
Tale impostazione è ormai granitica nella Giurisprudenza di legittimità, come confermato dall'ordinanza n.
18541 dell'8/7/2024 la Cassazione con la quale ha ribadito il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
La Cassazione richiama un orientamento delle Sezioni Unite (S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020, confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521 e Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369), secondo il quale nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla
“licenza individuale” di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica
(fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari – quale, nella specie, la notifica dell'avviso di accertamento.
Nel lasso temporale in questione, il possesso della “licenza individuale” costituiva condizione necessaria, per l'operatore postale privato, onde procedere alle notifiche predette in alternativa al gestore del servizio postale universale: sicché la sua mancanza rende la notifica dell'atto, ciononostante eseguita, non nulla, ma effettivamente inesistente.
Sul punto si evidenzia come nel caso di specie la notifica è stata effettuata dalla “Società_3”, la quale, come si evince dall'allegato elenco estratto dal sito internet del Società_4 (doc. 5), ma consultabile al seguente link https://www.mimit.gov.it/it/comunicazioni/postale/area-operatori-postali), è soggetto in possesso anche della licenza speciale rilasciata dal Società_4 per la notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada sin dal 2020.
Pertanto, l'atto prodromico è stato notificato ai sensi di legge.
L'atto prodromico è stato notificato ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890/1982, modalità di notificazione alla quale – per Giurisprudenza di legittimità pacifica – si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, approvate con Delibera del 20.06.2013 n. 385/13/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Più nello specifico, gli artt. 25 e 26 della predetta Delibera prevedono, in sintesi, come, in caso di as-senza del destinatario, non è necessario l'invio di una CAD ma la notificazione si perfezionerà decorsi dieci giorni da quando quest'ultimo è stato avvisato con il rilascio di un avviso, che resta nelle mani del destinata-rio, e che indichi l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio. Decorsi dieci giorni da quando il
Contribuente è stato avvisato, la notificazione si intenderà perfezionata per compiuta giacenza.
Tutto ciò premesso, già in primo grado la appellante ha depositato: - scansione della relata riferita a tale Avviso, naturalmente non compilata non essendo stato rinve-nuto alcun destinatario nel luogo di invio del plico;
- scansione della parte frontale del plico, tornato al mittente per compiuta giacenza, il cui numero di raccomandata coincide con quello di cui alla relata, e sul quale, oltre al timbro dell'intervenuta compiuta giacenza, l'incaricato alla distribuzione ha precisato la data in cui si è recato sul posto per poi contestualmente avvisare il destinatario, ossia il 23/3/23, apponendovi a conferma di ciò – a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado - la sua sottoscrizione.
Pertanto, la CGT di Napoli ha errato nel riferire che “il documento depositato ex adverso dalla parte resistente non reca la sottoscrizione del soggetto che dà atto della compiuta giacenza” che invece è presente;
altra questione è invece se poi tale attestazione, avente fede pubblica, sia o meno veritiera: come noto, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del d.lgs. n. 546/1992, tale questione non compete alla giurisdizione tributaria, ma in ogni caso allo stato non risulta proposta dal contribuente querela di falso.
La pronuncia di primo grado è errata anche perché, nel ritenere che l'atto prodromico sia stato illegittimamente notificato, conclude per l'intervenuta prescrizione del tributo, sebbene nel caso di specie non si sia verificata alcuna prescrizione trattandosi di istituto che non ricorre in diritto tributario in fase accertativa.
L'istituto della prescrizione viene difatti declinato in maniera peculiare in ambito tributario, stante la specialità della materia e l'operatività dell'art. 2935 c.c. nel caso in esame. Più precisamente, per ciò che concerne la prescrizione, difatti, e come pacifico nella Giurisprudenza di legittimità – si veda ex multis da ultimo
Cassazione ord. n. 21423 del 19.07.2023 – si rammenta come “Il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, in materia tributaria, il termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva (Cass. Sez.
5, n. 12838/2022, Rv. 664499 - 01, Cass. Sez. 5, n. 556/2016, Rv. 638661 - 01, in tema di omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio). Nel caso in esame si controverte su di un atto di accertamento e non di riscossione e correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto assorbita l'eccezione di prescrizione in quella di decadenza, avendo il ricorrente mosso doglianze che attenevano alla tempestività dell'azione pro-mossa dall'ente impositore, sottoposta ad un termine di decadenza per il suo esercizio”.
In altri termini, per l'amministrazione finanziaria il diritto alla riscossione può essere fatto valere – e conseguentemente il termine di prescrizione inizia a decorrere - nel momento in cui l'accertamento diviene definitivo e, pertanto, 60 giorni dopo la notifica dell'avviso di accertamento, senza che, nel suddetto termine, il contribuente abbia impugnato l'avviso medesimo.
La Corte di primo grado ha altresì errato nel ritenere che sul documento “non sia indicato l'ufficio o la sede dove il plico è stato depositato” in quanto indicazione che va apposta nell'avviso che resta nelle mani del destinatario.
L'appello va, pertanto, accolto. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate in ragione dell'esito della procedura e della controversa interpretazione giurisprudenziale della materia.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado