CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2023, n. 29158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29158 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VI IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 4 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le richieste dei difensori, Avv. TO Ingrosso e Avv. Gianpiero Calabrese, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IO VI propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura Penale Sent. Sez. 6 Num. 29158 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 18/04/2023 della custodia cautelare in carcere emessa il 2 agosto 2022 per i reati di cui ai capi 1, 55, 58, 173, 236 e 291 dell'imputazione provvisoria. Deduce otto motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 1, ovvero la partecipazione, a decorrere dal 2012, al gruppo mafioso denominato "Altri Associati del gruppo Zingari". Si deduce, al riguardo, l'illogicità della tesi accusatoria rispetto alle dichiarazioni rese da taluni collaboratori di giustizia che, pur riferendo della caratura criminale del ricorrente, ne hanno circoscritto l'operatività nel periodo dagli anni '80 fino agli anni '90. Si rileva, in particolare, che: AN ZZ, oltre a dichiarare di non avere notizie del ricorrente dal 2005 al 2011, ha escluso con certezza che abbia preso parte all'organizzazione federata tra zingari ed italiani;
AN VI ha riferito della partecipazione del ricorrente al gruppo NA fino agli anni '80; LE BB, figlio del capostipite del gruppo Zingari "Banana", pur riferendo dell'attività di spaccio svolta dall'indagato e dal figlio, ha escluso che il ricorrente faccia parte del gruppo AN-Zingari. A fronte di tali elementi specifici, provenienti anche da fonti "qualificate" come le dichiarazioni dell'BB, il Tribunale ha, invece, ritenuto di valorizzare le dichiarazioni di altri collaboratori, dal contenuto generico e, in taluni casi, espresso in chiave meramente probabilistica. Si fa riferimento alle dichiarazioni rese da: TO FO in merito al coinvolgimento del ricorrente nel procacciamento di voti;
AC DI che ha riferito di un incontro risalente al 2003 tra CH BR ed alcuni esponenti del gruppo zingari presso la sala giochi gestita dal ricorrente;
IE La NA che ha riferito solo in chiave probabilistica di un coinvolgimento del ricorrente nelle estorsioni. Nel corpo del motivo si deduce anche la mancanza di motivazione in merito alla rilevanza, ai fini del giudizio di gravità del quadro indiziario relativo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LU Impieri che ha riferito della isolata partecipazione del ricorrente al battesimo di ‘ndrangheta. Ciò soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese da numerosi altri collaboratori (elencati nel ricorso) che nulla hanno riferito in merito all'intraneità del IO. 2.2 Violazione di legge, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 173) desunti dal Tribunale da conversazioni telefoniche, 2 a partire dal 18/7/2018, captate sull'utenza in uso a UI RU e dai reati fine contestati ai capi 236 e 291. Si lamenta, al riguardo, l'omessa motivazione sulle incongruenze emergenti tra tali captazioni e le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia LE BB (fratello di UI) e NN PA (moglie dell'BB) che hanno riferito di un'attività di spaccio svolta in proprio dal ricorrente unitamente al figlio IL, senza alcun collegamento con la famiglia BB. 2.3 Violazione di legge e vizi di motivazione, in tutte le declinazioni previste dall'art. 606 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza di un quadro gravemente indiziario in ordine al reato di cui al capo 58 (tentata estorsione in danno di Aversante), avendo il Tribunale omesso di rispondere alla prospettazione difensiva in merito alla inquadrabilità della condotta del ricorrente nell'ambito di una lecita richiesta di restituzione di somme rivolta all'Aversante ovvero di un'attività di mera intermediazione svolta nell'esclusivo interesse dell'Aversante. Si censura, infine, l'insufficienza degli elementi considerati dal Tribunale al fine di sostenere la sussistenza di un interesse contrario e contrapposto a quello della vittima (la pregressa conoscenza del furto;
l'invito rivolto dal IO a "fare in fretta"; l'aver concordato un corrispettivo e la sua entità). 2.4 Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione relativa alla gravità del quadro indiziario in merito al reato di cui al capo 55 (tentata estorsione ai danni del ristorante "Il Castelletto"), desunta da una singola captazione della quale con l'istanza di riesame era stata censurata sia l'interpretazione, risultando da questa la terzierà del IO, che la rilevanza ai fini del giudizio di gravità del quadro indiziario. 2.5 Violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 236 e 291 avendo il Tribunale omesso di valutare le doglianze formulate con l'istanza di riesame in ordine alla non riferibilità al ricorrente della sostanza stupefacente rinvenuta. In particolare si segnala che a) quanto al capo 236, nella conversazione intercettata il IO riferiva di una tipologia di sostanza stupefacente diversa da quella rinvenuta nel tombino il 13/10/2018, sostanza che poteva esservi stata occultata anche dalla nonna dell'US, la quale aveva già tentato di occultare una pistola;
b) quanto al capo 291, dalle conversazioni captate emerge che solo il figlio del ricorrente, IC, aveva intrattenuto rapporti con LL mentre il ricorrente si era limitato a discorrere di organizzazione di eventi con il BR. 2.6 Violazione di legge e mancanza, apparenza o contraddittorietà della motivazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il ricorrente 3 evidenziato il lasso temporale intercorso dai fatti contestati, risalenti, per quanto attiene ai reati fine, al 2019. 2.7 Erronea applicazione della legge penale e violazione di criterio di specialità in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi indiziari relativi sia al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. che a quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nonostante le attività associative contestate al ricorrente siano riferibili solo a quest'ultima fattispecie. 2.8 Nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione in ordine alle specifiche esigenze cautelari relative ai reati fine ed alla possibilità di soddisfare dette esigenze con misure meno gravose. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 4 3. Cos[ delimitato il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze cautelari, venendo all'esame del primo motivo di ricorso, va, in primo luogo, considerato, che il ricorrente non contesta la sussistenza del sodalizio mafioso, ma solo la sussistenza e logicità dell'apparato motivazionale concernente la sua partecipazione. Il motivo è inammissibile in quanto, attraverso argomentazioni puramente in fatto, tende a sollecitare una non consentita diversa valutazione del compendio indiziario. L'ordinanza impugnata, infatti, con argomentazioni immuni da manifesta illogicità, ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, nei termini propri del giudizio cautelare, sulla base di una valutazione globale degli elementi indiziari, valorizzando, da un lato, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, e, dall'altro, la partecipazione del ricorrente, in rapporto con membri apicali del sodalizio, alle attività preparatorie ed esecutive delle condotte estorsive, rientranti tra i reati fine dell'associazione, contestate ai capi 55 e 58. Risulta, in particolare, che il ricorrente, soprannominato "mano mozza": era stato affiliato al gruppo NA (dichiarazioni rese da AN EV); era stato coinvolto nel procacciamento di voti per PI LE (dichiarazioni rese da e" . !:ad FO TO); aveva contatti con MA AN (dichiarazioni rese da AC TA Aleksandra); si occupava anche di estorsioni per il clan degli zingari (dichiarazioni rese da IE NN); era presente alla "cerimonia", svoltasi nel magazzino del VI, in cui il collaboratore di giustizia LU Impieri ricevette la dote di `ndrangheta di "sgarrista"; era coinvolto nel settore del narcotraffico (dichiarazioni rese da LE BR e da NN PA), settore di interesse del sodalizio mafioso, nel quale, come risulta dall'ordinanza genetica, opera l'altro sodalizio, contestato al capo 173, i cui componenti solo parzialmente coincidono con quelli del sodalizio mafioso in esame. Il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata appare coerente non solo con il canone di giudizio proprio della valutazione di gravità indiziaria, ma, soprattutto, con la consolidata interpretazione della nozione di "partecipazione" ad un'associazione di tipo mafioso quale condotta riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 5 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Va, peraltro, considerato che, sul versante della dimensione probatoria, la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente affermato che la sussistenza di siffatta condotta può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" - idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Inoltre, con riferimento alla rilevanza dell'affiliazione rituale le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che questa può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889-02). 3. Il secondo motivo è infondato. Va, innanzitutto, premesso che con riferimento alla condotta di "partecipazione" ad una associazione finalizzata al narcotraffico, la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente ritenuto, estendendo un principio già affermato con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., che, trattandosi di un reato a forma libera, detta condotta può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139). La partecipazione può, dunque, emergere dall'accertamento di talune situazioni fattuali, particolarmente significative della stabilità del vincolo, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma 6 criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, Cirasole, Rv. 237002). 3.1 L'ordinanza impugnata, uniformandosi a tali coordinate ermeneutiche, ha desunto, nei termini di qualificata probabilità di colpevolezza propri della fase cautelare (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019, dep. 2020, Rispoli, Rv. 278242; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019), la partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 173, non solo dalle dichiarazioni relative all'attività di spaccio del ricorrente rese da RU LE e PA NN, ma anche dai due reati fine e dalle conversazioni intercettate da cui emerge il ruolo attivo del VI in seno al gruppo delinquenziale, avendo questi contatti diretti con i membri apicali del gruppo, e fornendo un apporto concreto sia nel recupero dello stupefacente che nell'aiuto dei sodali in caso di bisogno. L'ordinanza impugnata, ha, innanzitutto, chiarito che il gruppo dedito al narcotraffico, la cui esistenza non è censurata dal ricorrente, operava come un sottoinsieme del sodalizio mafioso nel cui programma criminoso vi era anche lo spaccio di stupefacenti. In particolare, quanto ai rapporti del ricorrente con i membri apicali del gruppo Banana, l'ordinanza riporta la conversazione del 18/7/2018 in cui UI RU proponeva a VI di costituire un nuovo gruppo dal quale il ricorrente chiedeva di escludere AR PR;
nella stessa conversazione i due discorrevano anche della cassa da affidare ad TO RU. Risulta, inoltre, che a tale conversazione partecipavano anche TO RU e il figlio del ricorrente ed i quattro discorrevano dell'organizzazione del nuovo gruppo e dei compiti da assegnare. Con riferimento alla concreta attività svolta dal ricorrente, l'ordinanza ha fatto riferimento alla conversazione intercettata il 18/7/2018 da cui risulta che il ricorrente si occupava direttamente, unitamente a UI ed TO RU ed al figlio IC, della preparazione e del confezionamento della sostanza. Sono state, inoltre, valorizzate le conversazioni captate nel corso dell'intercettazione telematica attiva sul telefono in uso a UI RU in cui, in un caso, questo discorreva con il ricorrente e TO RU del recupero dei soldi dai pusher;
in altro caso, invece, sulle modalità con cui fare arrivare la droga a Cosenza;
in altre, infine, dell'approvvigionamento della sostanza anche di ingenti quantitativi. Ad arricchire ulteriormente il quadro indiziario a carico del ricorrente, l'ordinanza impugnata ha, infine, considerato le conversazioni intercettate in cui TO RU e il 7 ricorrente, mentre si trovavano nel magazzino di quest'ultimo, discorrevano dei ricavi dalla vendita di droga e contavano del denaro (pari a 4300 euro). 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto di carattere meramente confutativo e tendente a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti emergenti dal compendio investigative, in particolare, delle ragioni alla base delle richieste formulate direttamente dal ricorrente alla vittima. L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione saldamente ancorata alla denuncia sporta dalla vittima ed alle risultanze delle conversazioni telefoniche captate sull'utenza in uso al ricorrente, da cui sono emersi numerosissimi contatti (circa novantacinque) con la vittima, ha ricostruito, nei termini propri del giudizio cautelare, il ruolo svolto dal VI, quale autore diretto delle telefonate in cui veniva insistentemente chiesto, con tono minaccioso, all'Aversante di versare la somma di 1.500 euro per il ritrovamento della sua autovettura, oggetto di un precedente furto, secondo le modalità del c.d. "cavallo di ritorno". Tali conversazioni, trascritte alle pagine da 13 a 18 dell'ordinanza impugnata, oltre a rivelare un rapporto diretto tra la vittima ed il ricorrente, appaiono connotate dall'insistenza con la quale quest'ultimo chiedeva di incontrarlo, ricorrendo a minacce («..vedi che ti aspetto sotto casa.. so dove stai..>>), e poi di versargli la somma di 1500 euro. 5. E', invece, infondato il quarto motivo di ricorso. Va, al riguardo, considerato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, senza incorrere in alcuna evidente illogicità, ha desunto la partecipazione del ricorrente ed il ruolo di intermediario nella tentata estorsione di cui al capo 55 dal contenuto della conversazione in cui il ricorrente, rapportandosi con UI BB, RO BB ed TO AN, discutevano della riscossione e della ripartizione del denaro provento dell'attività estorsiva in danno dell'esercizio commerciale. Da tale conversazione emerge, inoltre, che la vittima si era rivolta al ricorrente, così sostanzialmente riconoscendogli un ruolo nell'attività criminosa e soprattutto nella compagine da cui questa promanava, il quale si era a sua volta rivolto a UI BB (si veda, al riguardo, la parte della conversazione trascritta a paginek 7 dell'ordinanza). In particolare a p. 8 dell'ordinanza il Tribunale, nell'interpretare il contenuto della conversazione intercettata, ha ricostruito in termini non manifestamente illogici i ruoli di ciascuno degli interlocutori nella vicenda estorsiva, attribuendo a AN ed a RO BB "l'esclusiva" dell'attività estorsiva in danno del titolare del ristorante "Il 8 castelletto", già avviata da ON BB e nella quale si sarebbe intromesso RT AR. In tale contesto, connotato anche da una richiesta a UI BB volta a far desistere il AR da tale "sconfinamento", secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata, il ricorrente ha, invece, svolto il ruolo di intermediario tra la vittima e gli estorsori. Va, a tale riguardo, ribadito che anche l'intermediario risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità, non emergente dall'ordinanza impugnata né tantomeno dedotta dal ricorrente, di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (cfr. Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723). 6. Anche il quinto motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto di contenuto meramente rivalutativo del compendio indiziario dal quale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, il Tribunale ha desunto la partecipazione del ricorrente ai due reati fine contestati ai capi 236 e 291. In particolare, quanto al primo reato, il giudizio di gravità del quadro indiziario è frutto della correlazione tra l'esito dell'attività di perquisizione a carico di LA US e UI BB, avuto riguardo al rinvenimento di gr. 11,32 di cocaina, ed il contenuto della conversazione intercettata nell'immediatezza dei fatti tra il ricorrente e UI BB in cui il primo gli riferiva di avere notato la presenza della Polizia nella zona e di essere riuscito a disfarsi di un quantitativo di cocaina poi rinvenuto e sequestrato dalla Polizia (si veda pagina 34 dell'ordinanza). L'ordinanza, inoltre, ha valutato la difformità del peso della sostanza riferito dal ricorrente rispetto a quello effettivamente sequestrato ma, con valutazione in fatto, non manifestamente illogica e insindacabile in questa Sede, ha attribuito tale discrasia al tentativo di VI di realizzare un guadagno attraverso la sottrazione di una parte della sostanza stupefacente indicata come sequestrata. Inoltre, quanto al capo 291, va considerato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, saldamente ancorata alle risultanze delle conversazioni intercettate e del correlato servizio di osservazione, ha ricostruito la diretta partecipazione del ricorrente alla conclusione dell'accordo per la fornitura di droga, materialmente ritirata da IC VI, poi tratto in arresto. Si richiama, al riguardo, la dettagliata ricostruzione diacronica delle varie fasi dell'operazione contenuta alle pagine da 34 a pagina 40 dell'ordinanza impugnata. 9 7. Il sesto e l'ottavo motivo di ricorso, da valutare congiuntamente in quanto attinenti al punto delle esigenze cautelari, sono inammissibili in quanto generici ed aspecifici. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). I motivi in esame non si conformano a tale onere in quanto, in primo luogo, omettono di confrontarsi con la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., limitandosi ad insistere sulla rilevanza del tempo decorso dai fatti per cui si procede, in quanto risalenti al 2019 e sull'erronea premessa (formulata con l'ottavo motivo) di una valutazione frazionata delle esigenze cautelari in relazione a ciascun reato oggetto di imputazione provvisoria. Ebbene, rileva il Collegio che, in disparte ogni considerazione sul fatto che il tempo trascorso non appare significativo, la censura formulata dal ricorrente nel sesto motivo pecca per aspecificità in quanto, senza allegare elementi fattuali sintomatici di un suo allontanamento dal sodalizio o di una sua dissoluzione, si limita a pure affermazioni di carattere assertivo. A fronte di tale genericità del motivo di ricorso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto sussitenti le esigenze cautelari correlate posto l'accento sul forte radicamento nel territorio del sodalizio mafioso di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria che rende particolarmente elevato il rischio di una reiterazione dei delitti in assenza di un contenimento in carcere dell'indagato. 8. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (così, da ultimo, Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583). Si è, infatti, chiarito che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione 10 dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali. Tale connotazione strutturale consente, dunque, di configurare il concorso tra tale delitto e quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 quando, come nel caso in esame, il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 2764699) 9. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 aprile 2023 Il Presiden e
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le richieste dei difensori, Avv. TO Ingrosso e Avv. Gianpiero Calabrese, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IO VI propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura Penale Sent. Sez. 6 Num. 29158 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 18/04/2023 della custodia cautelare in carcere emessa il 2 agosto 2022 per i reati di cui ai capi 1, 55, 58, 173, 236 e 291 dell'imputazione provvisoria. Deduce otto motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 1, ovvero la partecipazione, a decorrere dal 2012, al gruppo mafioso denominato "Altri Associati del gruppo Zingari". Si deduce, al riguardo, l'illogicità della tesi accusatoria rispetto alle dichiarazioni rese da taluni collaboratori di giustizia che, pur riferendo della caratura criminale del ricorrente, ne hanno circoscritto l'operatività nel periodo dagli anni '80 fino agli anni '90. Si rileva, in particolare, che: AN ZZ, oltre a dichiarare di non avere notizie del ricorrente dal 2005 al 2011, ha escluso con certezza che abbia preso parte all'organizzazione federata tra zingari ed italiani;
AN VI ha riferito della partecipazione del ricorrente al gruppo NA fino agli anni '80; LE BB, figlio del capostipite del gruppo Zingari "Banana", pur riferendo dell'attività di spaccio svolta dall'indagato e dal figlio, ha escluso che il ricorrente faccia parte del gruppo AN-Zingari. A fronte di tali elementi specifici, provenienti anche da fonti "qualificate" come le dichiarazioni dell'BB, il Tribunale ha, invece, ritenuto di valorizzare le dichiarazioni di altri collaboratori, dal contenuto generico e, in taluni casi, espresso in chiave meramente probabilistica. Si fa riferimento alle dichiarazioni rese da: TO FO in merito al coinvolgimento del ricorrente nel procacciamento di voti;
AC DI che ha riferito di un incontro risalente al 2003 tra CH BR ed alcuni esponenti del gruppo zingari presso la sala giochi gestita dal ricorrente;
IE La NA che ha riferito solo in chiave probabilistica di un coinvolgimento del ricorrente nelle estorsioni. Nel corpo del motivo si deduce anche la mancanza di motivazione in merito alla rilevanza, ai fini del giudizio di gravità del quadro indiziario relativo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LU Impieri che ha riferito della isolata partecipazione del ricorrente al battesimo di ‘ndrangheta. Ciò soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese da numerosi altri collaboratori (elencati nel ricorso) che nulla hanno riferito in merito all'intraneità del IO. 2.2 Violazione di legge, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 173) desunti dal Tribunale da conversazioni telefoniche, 2 a partire dal 18/7/2018, captate sull'utenza in uso a UI RU e dai reati fine contestati ai capi 236 e 291. Si lamenta, al riguardo, l'omessa motivazione sulle incongruenze emergenti tra tali captazioni e le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia LE BB (fratello di UI) e NN PA (moglie dell'BB) che hanno riferito di un'attività di spaccio svolta in proprio dal ricorrente unitamente al figlio IL, senza alcun collegamento con la famiglia BB. 2.3 Violazione di legge e vizi di motivazione, in tutte le declinazioni previste dall'art. 606 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza di un quadro gravemente indiziario in ordine al reato di cui al capo 58 (tentata estorsione in danno di Aversante), avendo il Tribunale omesso di rispondere alla prospettazione difensiva in merito alla inquadrabilità della condotta del ricorrente nell'ambito di una lecita richiesta di restituzione di somme rivolta all'Aversante ovvero di un'attività di mera intermediazione svolta nell'esclusivo interesse dell'Aversante. Si censura, infine, l'insufficienza degli elementi considerati dal Tribunale al fine di sostenere la sussistenza di un interesse contrario e contrapposto a quello della vittima (la pregressa conoscenza del furto;
l'invito rivolto dal IO a "fare in fretta"; l'aver concordato un corrispettivo e la sua entità). 2.4 Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione relativa alla gravità del quadro indiziario in merito al reato di cui al capo 55 (tentata estorsione ai danni del ristorante "Il Castelletto"), desunta da una singola captazione della quale con l'istanza di riesame era stata censurata sia l'interpretazione, risultando da questa la terzierà del IO, che la rilevanza ai fini del giudizio di gravità del quadro indiziario. 2.5 Violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 236 e 291 avendo il Tribunale omesso di valutare le doglianze formulate con l'istanza di riesame in ordine alla non riferibilità al ricorrente della sostanza stupefacente rinvenuta. In particolare si segnala che a) quanto al capo 236, nella conversazione intercettata il IO riferiva di una tipologia di sostanza stupefacente diversa da quella rinvenuta nel tombino il 13/10/2018, sostanza che poteva esservi stata occultata anche dalla nonna dell'US, la quale aveva già tentato di occultare una pistola;
b) quanto al capo 291, dalle conversazioni captate emerge che solo il figlio del ricorrente, IC, aveva intrattenuto rapporti con LL mentre il ricorrente si era limitato a discorrere di organizzazione di eventi con il BR. 2.6 Violazione di legge e mancanza, apparenza o contraddittorietà della motivazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il ricorrente 3 evidenziato il lasso temporale intercorso dai fatti contestati, risalenti, per quanto attiene ai reati fine, al 2019. 2.7 Erronea applicazione della legge penale e violazione di criterio di specialità in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi indiziari relativi sia al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. che a quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nonostante le attività associative contestate al ricorrente siano riferibili solo a quest'ultima fattispecie. 2.8 Nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione in ordine alle specifiche esigenze cautelari relative ai reati fine ed alla possibilità di soddisfare dette esigenze con misure meno gravose. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 4 3. Cos[ delimitato il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze cautelari, venendo all'esame del primo motivo di ricorso, va, in primo luogo, considerato, che il ricorrente non contesta la sussistenza del sodalizio mafioso, ma solo la sussistenza e logicità dell'apparato motivazionale concernente la sua partecipazione. Il motivo è inammissibile in quanto, attraverso argomentazioni puramente in fatto, tende a sollecitare una non consentita diversa valutazione del compendio indiziario. L'ordinanza impugnata, infatti, con argomentazioni immuni da manifesta illogicità, ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, nei termini propri del giudizio cautelare, sulla base di una valutazione globale degli elementi indiziari, valorizzando, da un lato, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, e, dall'altro, la partecipazione del ricorrente, in rapporto con membri apicali del sodalizio, alle attività preparatorie ed esecutive delle condotte estorsive, rientranti tra i reati fine dell'associazione, contestate ai capi 55 e 58. Risulta, in particolare, che il ricorrente, soprannominato "mano mozza": era stato affiliato al gruppo NA (dichiarazioni rese da AN EV); era stato coinvolto nel procacciamento di voti per PI LE (dichiarazioni rese da e" . !:ad FO TO); aveva contatti con MA AN (dichiarazioni rese da AC TA Aleksandra); si occupava anche di estorsioni per il clan degli zingari (dichiarazioni rese da IE NN); era presente alla "cerimonia", svoltasi nel magazzino del VI, in cui il collaboratore di giustizia LU Impieri ricevette la dote di `ndrangheta di "sgarrista"; era coinvolto nel settore del narcotraffico (dichiarazioni rese da LE BR e da NN PA), settore di interesse del sodalizio mafioso, nel quale, come risulta dall'ordinanza genetica, opera l'altro sodalizio, contestato al capo 173, i cui componenti solo parzialmente coincidono con quelli del sodalizio mafioso in esame. Il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata appare coerente non solo con il canone di giudizio proprio della valutazione di gravità indiziaria, ma, soprattutto, con la consolidata interpretazione della nozione di "partecipazione" ad un'associazione di tipo mafioso quale condotta riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 5 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Va, peraltro, considerato che, sul versante della dimensione probatoria, la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente affermato che la sussistenza di siffatta condotta può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" - idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Inoltre, con riferimento alla rilevanza dell'affiliazione rituale le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che questa può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889-02). 3. Il secondo motivo è infondato. Va, innanzitutto, premesso che con riferimento alla condotta di "partecipazione" ad una associazione finalizzata al narcotraffico, la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente ritenuto, estendendo un principio già affermato con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., che, trattandosi di un reato a forma libera, detta condotta può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139). La partecipazione può, dunque, emergere dall'accertamento di talune situazioni fattuali, particolarmente significative della stabilità del vincolo, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma 6 criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, Cirasole, Rv. 237002). 3.1 L'ordinanza impugnata, uniformandosi a tali coordinate ermeneutiche, ha desunto, nei termini di qualificata probabilità di colpevolezza propri della fase cautelare (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019, dep. 2020, Rispoli, Rv. 278242; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019), la partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 173, non solo dalle dichiarazioni relative all'attività di spaccio del ricorrente rese da RU LE e PA NN, ma anche dai due reati fine e dalle conversazioni intercettate da cui emerge il ruolo attivo del VI in seno al gruppo delinquenziale, avendo questi contatti diretti con i membri apicali del gruppo, e fornendo un apporto concreto sia nel recupero dello stupefacente che nell'aiuto dei sodali in caso di bisogno. L'ordinanza impugnata, ha, innanzitutto, chiarito che il gruppo dedito al narcotraffico, la cui esistenza non è censurata dal ricorrente, operava come un sottoinsieme del sodalizio mafioso nel cui programma criminoso vi era anche lo spaccio di stupefacenti. In particolare, quanto ai rapporti del ricorrente con i membri apicali del gruppo Banana, l'ordinanza riporta la conversazione del 18/7/2018 in cui UI RU proponeva a VI di costituire un nuovo gruppo dal quale il ricorrente chiedeva di escludere AR PR;
nella stessa conversazione i due discorrevano anche della cassa da affidare ad TO RU. Risulta, inoltre, che a tale conversazione partecipavano anche TO RU e il figlio del ricorrente ed i quattro discorrevano dell'organizzazione del nuovo gruppo e dei compiti da assegnare. Con riferimento alla concreta attività svolta dal ricorrente, l'ordinanza ha fatto riferimento alla conversazione intercettata il 18/7/2018 da cui risulta che il ricorrente si occupava direttamente, unitamente a UI ed TO RU ed al figlio IC, della preparazione e del confezionamento della sostanza. Sono state, inoltre, valorizzate le conversazioni captate nel corso dell'intercettazione telematica attiva sul telefono in uso a UI RU in cui, in un caso, questo discorreva con il ricorrente e TO RU del recupero dei soldi dai pusher;
in altro caso, invece, sulle modalità con cui fare arrivare la droga a Cosenza;
in altre, infine, dell'approvvigionamento della sostanza anche di ingenti quantitativi. Ad arricchire ulteriormente il quadro indiziario a carico del ricorrente, l'ordinanza impugnata ha, infine, considerato le conversazioni intercettate in cui TO RU e il 7 ricorrente, mentre si trovavano nel magazzino di quest'ultimo, discorrevano dei ricavi dalla vendita di droga e contavano del denaro (pari a 4300 euro). 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto di carattere meramente confutativo e tendente a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti emergenti dal compendio investigative, in particolare, delle ragioni alla base delle richieste formulate direttamente dal ricorrente alla vittima. L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione saldamente ancorata alla denuncia sporta dalla vittima ed alle risultanze delle conversazioni telefoniche captate sull'utenza in uso al ricorrente, da cui sono emersi numerosissimi contatti (circa novantacinque) con la vittima, ha ricostruito, nei termini propri del giudizio cautelare, il ruolo svolto dal VI, quale autore diretto delle telefonate in cui veniva insistentemente chiesto, con tono minaccioso, all'Aversante di versare la somma di 1.500 euro per il ritrovamento della sua autovettura, oggetto di un precedente furto, secondo le modalità del c.d. "cavallo di ritorno". Tali conversazioni, trascritte alle pagine da 13 a 18 dell'ordinanza impugnata, oltre a rivelare un rapporto diretto tra la vittima ed il ricorrente, appaiono connotate dall'insistenza con la quale quest'ultimo chiedeva di incontrarlo, ricorrendo a minacce («..vedi che ti aspetto sotto casa.. so dove stai..>>), e poi di versargli la somma di 1500 euro. 5. E', invece, infondato il quarto motivo di ricorso. Va, al riguardo, considerato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, senza incorrere in alcuna evidente illogicità, ha desunto la partecipazione del ricorrente ed il ruolo di intermediario nella tentata estorsione di cui al capo 55 dal contenuto della conversazione in cui il ricorrente, rapportandosi con UI BB, RO BB ed TO AN, discutevano della riscossione e della ripartizione del denaro provento dell'attività estorsiva in danno dell'esercizio commerciale. Da tale conversazione emerge, inoltre, che la vittima si era rivolta al ricorrente, così sostanzialmente riconoscendogli un ruolo nell'attività criminosa e soprattutto nella compagine da cui questa promanava, il quale si era a sua volta rivolto a UI BB (si veda, al riguardo, la parte della conversazione trascritta a paginek 7 dell'ordinanza). In particolare a p. 8 dell'ordinanza il Tribunale, nell'interpretare il contenuto della conversazione intercettata, ha ricostruito in termini non manifestamente illogici i ruoli di ciascuno degli interlocutori nella vicenda estorsiva, attribuendo a AN ed a RO BB "l'esclusiva" dell'attività estorsiva in danno del titolare del ristorante "Il 8 castelletto", già avviata da ON BB e nella quale si sarebbe intromesso RT AR. In tale contesto, connotato anche da una richiesta a UI BB volta a far desistere il AR da tale "sconfinamento", secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata, il ricorrente ha, invece, svolto il ruolo di intermediario tra la vittima e gli estorsori. Va, a tale riguardo, ribadito che anche l'intermediario risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità, non emergente dall'ordinanza impugnata né tantomeno dedotta dal ricorrente, di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (cfr. Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723). 6. Anche il quinto motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto di contenuto meramente rivalutativo del compendio indiziario dal quale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, il Tribunale ha desunto la partecipazione del ricorrente ai due reati fine contestati ai capi 236 e 291. In particolare, quanto al primo reato, il giudizio di gravità del quadro indiziario è frutto della correlazione tra l'esito dell'attività di perquisizione a carico di LA US e UI BB, avuto riguardo al rinvenimento di gr. 11,32 di cocaina, ed il contenuto della conversazione intercettata nell'immediatezza dei fatti tra il ricorrente e UI BB in cui il primo gli riferiva di avere notato la presenza della Polizia nella zona e di essere riuscito a disfarsi di un quantitativo di cocaina poi rinvenuto e sequestrato dalla Polizia (si veda pagina 34 dell'ordinanza). L'ordinanza, inoltre, ha valutato la difformità del peso della sostanza riferito dal ricorrente rispetto a quello effettivamente sequestrato ma, con valutazione in fatto, non manifestamente illogica e insindacabile in questa Sede, ha attribuito tale discrasia al tentativo di VI di realizzare un guadagno attraverso la sottrazione di una parte della sostanza stupefacente indicata come sequestrata. Inoltre, quanto al capo 291, va considerato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, saldamente ancorata alle risultanze delle conversazioni intercettate e del correlato servizio di osservazione, ha ricostruito la diretta partecipazione del ricorrente alla conclusione dell'accordo per la fornitura di droga, materialmente ritirata da IC VI, poi tratto in arresto. Si richiama, al riguardo, la dettagliata ricostruzione diacronica delle varie fasi dell'operazione contenuta alle pagine da 34 a pagina 40 dell'ordinanza impugnata. 9 7. Il sesto e l'ottavo motivo di ricorso, da valutare congiuntamente in quanto attinenti al punto delle esigenze cautelari, sono inammissibili in quanto generici ed aspecifici. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). I motivi in esame non si conformano a tale onere in quanto, in primo luogo, omettono di confrontarsi con la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., limitandosi ad insistere sulla rilevanza del tempo decorso dai fatti per cui si procede, in quanto risalenti al 2019 e sull'erronea premessa (formulata con l'ottavo motivo) di una valutazione frazionata delle esigenze cautelari in relazione a ciascun reato oggetto di imputazione provvisoria. Ebbene, rileva il Collegio che, in disparte ogni considerazione sul fatto che il tempo trascorso non appare significativo, la censura formulata dal ricorrente nel sesto motivo pecca per aspecificità in quanto, senza allegare elementi fattuali sintomatici di un suo allontanamento dal sodalizio o di una sua dissoluzione, si limita a pure affermazioni di carattere assertivo. A fronte di tale genericità del motivo di ricorso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto sussitenti le esigenze cautelari correlate posto l'accento sul forte radicamento nel territorio del sodalizio mafioso di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria che rende particolarmente elevato il rischio di una reiterazione dei delitti in assenza di un contenimento in carcere dell'indagato. 8. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (così, da ultimo, Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583). Si è, infatti, chiarito che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione 10 dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali. Tale connotazione strutturale consente, dunque, di configurare il concorso tra tale delitto e quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 quando, come nel caso in esame, il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 2764699) 9. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 aprile 2023 Il Presiden e