Articolo 8 della Legge 12 gennaio 1990, n. 11
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 febbraio 1990
Art. 8. Disposizioni penali 1. Chiunque produce, pone in vendita e/o immette al consumo sotto la denominazione di cui all'articolo 1 prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire diecimila a lire cinquantamila per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino a un massimo di cinque milioni di lire.
2. Alla stessa pena e' soggetto chiunque fa uso della denominazione "prosciutto di Modena", accompagnata da qualificativi o da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine - ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione "prosciutto di Modena" - o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente