Art. 8. Disposizioni penali 1. Chiunque produce, pone in vendita e/o immette al consumo sotto la denominazione di cui all'articolo 1 prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire diecimila a lire cinquantamila per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino a un massimo di cinque milioni di lire.
2. Alla stessa pena e' soggetto chiunque fa uso della denominazione "prosciutto di Modena", accompagnata da qualificativi o da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine - ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione "prosciutto di Modena" - o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge.
2. Alla stessa pena e' soggetto chiunque fa uso della denominazione "prosciutto di Modena", accompagnata da qualificativi o da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine - ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione "prosciutto di Modena" - o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge.