Sentenza 5 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2018, n. 25001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25001 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA AN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 20/12/2017 del TRIB. LIBERTA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;
sentite le conclusioni del PG
STEFANO TOCCI
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. i
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di FE AN, sottoposto alla misura coercitiva del divieto di dimora nel comune di Nettuno, per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. ed altro, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Roma in data 20 dicembre 2017 con la quale è stato rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri del 21 giugno 2017. Con tale ordinanza era stata rigettata l'istanza di revoca della misura coercitiva o, in subordine, l'autorizzazione a dimorare presso la sua abitazione sita in Nettuno. La difesa ha dedotto i vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione e di violazione di legge. Secondo la difesa l'impugnata ordinanza è illegittima poiché ha una motivazione apparente. Ha rappresentato la difesa che con il motivo di appello aveva dedotto il decorso del tempo e la mancanza dell'attualità delle esigenze cautelari in considerazione del lungo tempo di sottoposizione alla misura coercitiva e del corretto comportamento, non avendo il ricorrente mai violato le prescrizioni a lui imposte. Secondo la difesa, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ha argomentato in modo generico e sintetico, con vuoto motivazionale e conseguente illegittimità del provvedimento. La difesa ha quindi riportato una massima di una sentenza della Corte di Cassazione (rv 244417) sulla rilevanza della distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare ed il correlativo obbligo di motivazione ed ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione è inammissibile. Va in primo luogo rilevato che la difesa ha contestato il vizio di violazione di legge senza neanche indicare in diritto quali sarebbero le norme violate. Con il motivo in realtà la difesa afferma che la motivazione del Tribunale del riesame sia apparente. Il motivo è del tutto privo del requisito della specificità estrinseca perché il Tribunale del riesame, con motivazione del tutto presente, logica ed esente da vizi, ha rigettato l'appello rilevando come non fossero stati prospettati elementi di novità rispetto alle impugnazioni già proposte e rigettate con altre due distinte ordinanze dello stesso Tribunale del Riesame. Con tale motivazione il ricorso non si confronta minimamente. Del tutto congrua è anche la motivazione sul rigetto della richiesta subordinata, perché il Tribunale del riesame ha rilevato come fosse incompatibile con il divieto di dimora in Nettuno, necessario per impedire i contatti con le persone ed i collegamenti con il territorio nel quale si era svolta l'attività illecita, l'autorizzazione a dimorare a Nettuno.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/04/