Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06242/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6242 del 2025, proposto da
RO AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1355/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 20.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1470/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 24.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IO EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 18.11.2025 e depositato in pari data, RO AS ha adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1355/2025, pubblicata il 20.02.2025. Tale pronuncia, come da attestazione della cancelleria del 09.09.2025, è passata in giudicato. Con la suddetta sentenza, il Giudice del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione in favore della ricorrente della "Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente" per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, con conseguente accredito di un importo complessivo di euro 1.000,00.
La parte ricorrente lamenta che, nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva in data 24.06.2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996, l'Amministrazione non ha ancora dato esecuzione al giudicato. Ha pertanto chiesto a questo Tribunale di ordinare al Ministero l'integrale ottemperanza, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di stile in data 28.11.2025, senza svolgere specifiche difese nel merito.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, il Collegio deve esaminare la ricevibilità e l'ammissibilità del ricorso. Il ricorso è ricevibile. Dalla documentazione in atti, si evince che la sentenza da ottemperare è stata notificata all'Amministrazione in data 24.06.2025. Il presente ricorso per ottemperanza è stato notificato in data 18.11.2025, successivamente al decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Tale termine, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, trova applicazione anche con riferimento al giudizio di ottemperanza davanti al Giudice Amministrativo, stante la sostanziale identità di ratio con l'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, trattandosi di istituti che, seppur con modalità diverse, mirano entrambi a garantire l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria scaturente da un ordine del giudice (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2160; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 234).
Il ricorso è altresì ammissibile.
L'azione è stata proposta ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante un obbligo di conformarsi a carico della Pubblica Amministrazione. La parte ricorrente ha inoltre ottemperato al disposto dell'art. 114, comma 2, c.p.a., depositando copia autentica del titolo da eseguire e della relativa attestazione di passaggio in giudicato.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto agli obblighi scaturenti dalla sentenza n. 1355/2025 del Tribunale di Napoli è pacifico e non contestato, essendosi l'Amministrazione resistente limitata a una costituzione meramente formale. Sussiste, pertanto, l'obbligo per l'Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, in ossequio ai principi di effettività della tutela giurisdizionale sanciti dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.
Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, a dare piena ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1355/2025, provvedendo all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, con relativo accredito dell'importo complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022.
In considerazione della manifesta e persistente inerzia dell'Amministrazione, risulta necessario, come richiesto dalla parte ricorrente, provvedere alla nomina di un commissario ad acta ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), c.p.a..
Tale figura, qualificata dalla giurisprudenza come ausiliario del giudice, agisce in via sostitutiva per dare attuazione al comando giudiziale non eseguito. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che il commissario ad acta è funzionale all'effettività della tutela giurisdizionale e che la sua disciplina normativa ne esclude la natura di organo (straordinario) dell'amministrazione, anche quando esercita poteri discrezionali (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8). Per tale incarico, viene nominato il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario da questi delegato. Il commissario, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal suo insediamento, dovrà compiere tutti gli atti necessari per la completa esecuzione del giudicato. A tal fine, egli è legittimato ad effettuare tutti gli adempimenti necessari, provvedendo sia all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, sia al reperimento materiale della stessa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato (cfr. T.A.R. Reggio Calabria, 10 luglio 2014, n. 364).
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo e previa attestazione mediante deposito nel fascicolo telematico (PAT) dell’avvenuta integrale esecuzione della sentenza.
Infine va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. L'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all'art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale. Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell'importo dovuto dall'amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l'astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che "L'immanenza dell'alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l'amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell'interesse del ricorrente verso l'utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell'ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile").
4. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Guido Marone, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale della Campania - Napoli (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
ordina al ministero dell’istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1355/2025, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, provvedendo all'accredito sulla "carta elettronica del docente" della somma di euro 1.000,00 in favore della ricorrente;
nomina, per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine di cui al punto 1), quale commissario ad acta il direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima direzione, affinché, entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni, provveda a compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione della sentenza in luogo dell'amministrazione inadempiente;
condanna il ministero dell’istruzione e del merito, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora in misura e secondo i termini indicati in motivazione con il limite massimo complessivo del 10% della sorte capitale;
condanna il ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Guido Marone, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA SE, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
IO EI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO EI | IA SE |
IL SEGRETARIO