Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA-0 39 66 / 0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LE PI (usuunit SEZIONE PRIMA CIVILE Mancare della eng nenoli Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: for Hi. R.G.N. 20024/00 Dott. Massimo Presidente CENCHINI Consigliere Dott. Alessandro CR SCUOI.O - Cron. 3059 ConsigliereCott. Mario Rosario MORELLI 1107 Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud. 03/12/2002 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DI SRL, in persona dcl Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. FILIBERTO 109, presso 'avvocato GIUSEPPE COSSA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CARLOCC1, giusta procura 'n calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CASA VINICOLA ZANZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore clettivamente domiciliato in CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO ROMA VIA 2002 PANARITI, che 10 rappresenLa e difende unitamente 2240 all'avvocato STEFANO DONATI, giusta mandato a margine dei controricorso;
- controricorrente avverso la senter.za [1. 850/90 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 22/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/0202 dal Consigliere Dott. Giuseppe Mari BERRUTI;
udito 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo. Il tribunale di Ravenna respingeva l'appello della arl Digross, già srl Di AR proposto avverso la ser- Lenza del giudice di pace di Faenza 1. 52 de' 1997 che aveva condannato tale appellante al pagamento della somma di £.
1.999.200 oltre ad interessi e speso di causa in favore della spa casa Vinicola Zanzi. Il giu- dice di secondo grado respingeva le doglianze della Digross ritenendo la sentenza impugnata fondata sulla corretta coordinazione di comportamenti processualmente significativi e di risultanze istruttorie. La ricorrente ha depositato una memoria. Avverso tale sentenza propone ricorsc per cassazio- ne con tre motivi la srl Digross. Resiste con controri- corso la spa Zanzi.La ricorrente ha depositato una Ine- moria. Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente la- menta la viciazione dell'art 132 cpc com conseguente nullità delia sentenza impugnata. Rileva che essa manca della parte narrativa e che dal suo testo non è possi- bile desumere i fatti della controversia.
2. Con il secondo connesso motivo che va esaminato insieme al primo, la ricorrente lamenta la violazione delle norme che disciplinano l'obbligo di motivazione delle sentenze e la omessa motivazione sul puntc essen- ziale nella sentenza impugnata, laddove essa ha ritenuto mancanti di specificità i motivi di appello riguardanti la condanna alle spese nel primo grado.
3.Osserva il collegio che la sentenza manca del tutto di un parte narrativa giacche muove direttamente E' ben vero che l'obbligo della dalla parte motiva. concisa esposizione dei fatti di causa deve essere in- teso fuor di ogni formalismo cosicchè ad esso adempie il giudice la qui moLivazione Consen е comunque aj trarre i tratti essenziali della lite, ma ciò nella vi- cenda in esame è da escludersi. La sentenza impugnata afferma, come si è innanzi sentence 0500 che quella del giudice di pace ha ben coordina- to i comportamenti processuali significativi con le ri- 3 sultanze processuali € con la documentazione esibita. Tuttavia non menziona пе il contenuto deile testimo- nianze in relazione alle doglianze relative, ne, alla stessa stregua, le altre sisultanze cui aliude. Quindi passa ac una serie di affermazioni che sem- brano riguardare ie argomentazioni esposte dall'appellante ( non se ne può essere certi daza la mancanza di narrativa). In tale passaggio il giudice di merito accenna alla genericità delle doglianze relative ad una prova testimoniale che riguarderebbe uno scarico di merce in Vietri, ma non dice affatto quale era il punto oggetto della prova e quale era il contrasto tra le parti rispetto alla prima decisione necessitante delia decisione di appello.Allude poi al rilievo dei bancali, titoli non parimenti specificati o di cui non chiarisce il regime, che, in quanto non restituiti al fornitore del vino imbottigliato, tranquillizzerebbero circa la esaltezza del primo giudizio, ma ancora una volta non è dato di capire che tipo di contrasto vj. fosse e dunque quale fosse nella specie il rilievo ri- ceauto, tale da rendere, sembra, i rilevante la prova testimoniale. La sentenza accenna ancora ad una funzione propria dei predetti bancali, ma non dà conto deila obiezione avanzata evidentemente dall'appellante alla quale cor tale cenno sembra rispondere. Quindi respinge una doglianza circa le spese del primo grado che peraltro incidentalmente considera non ' peregrina , per mancanza di specificità, ma non indica in cosa essa mancava per incorrere in tale sanzione, che risulta nella attuale sede incontrollabile. I due motivi sono pertanto fondati sotto il profilo della violazione dell'art 132 cpc, risultando assorbi- ti gli altri profili che pure allegano.
4. Sono assorbite le ulteriori doglianze che alle- gano ancora vizi di inadeguatezza della motivazione.
5.Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impu- gnata deve essere cassata e la causa deve essere rin- viata ad altro giudice del merito che la deciderà dan- do conto delle ragioni della sua decisione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase. РОМ La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- pugnata e rinvia anche per le spese al tribunale di Ravenna. In Roma il 3 dicembre 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (Giuseppe(Giuseppe Maria Berruti) Genghini ризико IL A Domande fasuly 5