Sentenza 17 dicembre 1998
Massime • 1
Nel fatto dello straniero, residente in Italia da oltre un anno ed in possesso di una patente rilasciatagli dal suo paese d'origine e non convertita, vanno ravvisati gli estremi della violazione amministrativa, di cui all'art. 136, comma 7, cod. strad., anche se lo stato estero non faccia parte dell'Unione europea.
Commentario • 1
- 1. Guida con patente estera non costituisce reato (Tribunale di Rovereto, 12 febbraio 2011)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Coloro i quali sono residenti in Italia da oltre un anno e continuano a guidare con la sola patente straniera in corso di validità si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità, ossia le mere sanzioni amministrative. TRIBUNALE DI ROVERETO - SENTENZA 12 FEBBRAIO 2011, GIUDICE DIES Svolgimento del processo Ritenuto che dagli atti di indagine e, in particolare, dalla notizia di reato, dall'annotazione di PG della Polizia di Stato di Riva del Garda (TN) dd. 28.01.2011 e dai relativi allegati emerge con certezza che effettivamente l'indagata è stata sorpresa alla guida del veicolo indicato in imputazione, in possesso della sola patente di guida di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/1998, n. 3699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3699 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Viola Giuseppe Presidente del 17/12/98
1. Dott. Lisciotto Francesco Consigliere SENTENZA
2. " OZ GI " N.3699
3. " AL EN " REGISTRO GENERALE
4. " MI IN " N.41584/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Vicenza
avverso l'ordinanza in data 7.10.98 con la quale Tribunale di Vicenza, in sede di riesame, ha disposta la revoca del decreto di convalida di sequestro di un'autovettura
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Lisciotto udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. M. Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Il Tribunale del riesame di Vicenza, con ordinanza in data 7.10.98, revocava il decreto di convalida, emesso dal P.M. presso la Pretura della stessa sede in data 31.8.98, limitatamente all'autovettura Ford Escort tg BS 987630, ed ordinava la conseguente restituzione di detto veicolo all'avente diritto. Osservava il Tribunale che OV UG, essendo in possesso di una patente in corso di validità rilasciatagli dal suo paese di origine ed essendo egli residente in Italia da oltre un anno, non aveva commesso, mentre conduceva la suddetta auto, il reato di cui all'art. 116 co. 13^ Cod. Strad. ma la violazione amministrativa prevista dall'art. 136 co. 7^ in relazione all'art. 126 co. 7^ stesso codice.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso la suddetta Pretura chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata sul rilievo che il citato art. 136 co.7^ dovrebbe applicarsi nei confronti di cittadini di uno Stato Comunitario o con il quale siano esistenti condizioni di reciprocità, mentre per i titolari di patenti estere rilasciate da altri Stati dovrebbe valere la previsione di cui all'art.135 co., che concede allo straniero trasferitosi in Italia un congruo termine temporale al fine del conseguimento del documento di guida italiano.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame ha correttamente ravvisato nella fattispecie gli estremi della violazione amministrativa prevista dall'art. 136 co.7^ Cod.Strad. che così dispone: " A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità".
Il titolo di tale disposizione è il seguente: "Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati Esteri e da Stati della Comunità Europea".
Sembra logico dedurre, considerato il contenuto della norma citata, che il legislatore non abbia disciplinato la materia in modo differenziato assicurando ai titolari di patenti di guida rilasciati da Stati della Comunità Europea un trattamento privilegiato o, comunque, più favorevole rispetto a quello riservato alle persone in possesso di analogo documento abilitativo rilasciato da altri Stati. L'art 135 co. 1^ Cod. Strad, richiamato dal ricorrente, contiene il principio in base al quale coloro che sono muniti di una valida patente di guida estera, o di un permesso internazionale, possono guidare veicoli sul territorio nazionale purché non siano in Italia da oltre un anno. Appare evidente che si è voluto concedere al titolari di patenti estere, da qualsiasi Stato rilasciate, un congruo periodo dal loro trasferimento in Italia per conseguire un documento di guida italiano. Non si può, tuttavia, far discendere da detta disposizione di legge, come sostiene il ricorrente, che coloro i quali omettono di richiedere e che, comunque, non conseguono la patente italiana entro il suindicato termine debbano subire conseguenze diverse a seconda che le rispettive patenti estere siano state rilasciate da uno Stato Comunitario o da altri Stati. Non esiste alcuna norma che giustifichi tale diverso trattamento. La rilevanza penale della guida con patente estera scaturisce, come ha affermato questa Corte nella sentenza richiamata dal tribunale, da due presupposti: il primo è che il titolare della patente estera abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un anno;
il secondo è che la patente estera sia scaduta di validità. Se è ancora valida, come nel caso di specie, si configurano solo le violazioni amministrative di cui all'art. 126 co. 7^ Codice Stradale.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 17 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 1999