Art. 7.
Il Comitato dei delegati e' convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonche' l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la adunanza.
L'adunanza e' valida se interviene la maggioranza dei delegati.
Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.
Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti o dal Collegio sindacale per la materia di propria competenza.
Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' costituito da nove componenti di cui:
1) otto eletti a scrutinio fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b) della presente legge.
Ai fini delle elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano di eta'.
2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Comitato dei delegati e' convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonche' l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la adunanza.
L'adunanza e' valida se interviene la maggioranza dei delegati.
Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.
Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti o dal Collegio sindacale per la materia di propria competenza.
Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' costituito da nove componenti di cui:
1) otto eletti a scrutinio fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b) della presente legge.
Ai fini delle elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano di eta'.
2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.