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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2024, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BE IO, nato a [...] i13.3.1959 avverso la sentenza in data 18.10.2022 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso u.GLA--c• 4.1A -O2O eigeg. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18.10.2022 la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Ravenna che ha condannato IO BE alla pena di due anni di reclusione, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 5 d. Igs. 74/2000 per omessa presentazione, commessa in data 30.12.2012 nella qualità di legale rappresentante della Gieffe Costruzioni s.r.I., della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2011 dovuta, in base al ricostruito volume di affari della Penale Sent. Sez. 3 Num. 3025 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 14/11/2023 società, nella misura di C 121.163, con conseguente superamento della soglia di punibilità di C 50.000 fissata ex lege. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, previa richiesta di annullamento con rinvio alla Corte di appello per beneficiare della sospensione del procedimento con messa alla prova. 2.1. Con il primo motivo si duole della motivazione solo apparente resa dalla Corte di appello in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l'espletamento di una perizia, giustificata, secondo quanto addotto dalla difesa, dalla complessità della materia, dall'avere il giudice di primo grado fondato la sua decisione sui soli accertamenti induttivi dell'Agenzia delle Entrate e dall'errore commesso nella valutazione delle caparre confirmatorie. Contesta in sintesi che l'aver definito la perizia "del tutto esplorativa e non conducente ai fatti in esame" costituisca una risposta appropriata alla richiesta inoltrata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo contesta il calcolo dell'imposta evasa sostenendo che del tutto erroneamente sono state inserite in detto conteggio le somme percepite dalla società a titolo di caparra confirmatoria, le quali, inerendo alla vicenda contrattuale sottostante, non possono essere equiparate al reddito. Deduce come, rispondendo la caparra confirmatoria ad una liquidazione anticipata del danno in caso di inadempimento dell'obbligato al pagamento dovuto, gli importi a tale titolo incassati dall'emittente le fatture, siano esenti da ogni tassazione prevista a fini fiscali per i soli incrementi di ricchezza derivanti dall'impiego di capitale, dal godimento di un bene o dalla prestazione di un servizio. Contesta conseguentemente l'iter motivazionale della sentenza impugnata che, nel negare la natura risarcitoria di detti importi, ha sostenuto che si trattasse di ricavi non registrati, in tal guisa soltanto mascherati, senza aver fornito gli elementi su cui si fondavano le raggiunte conclusioni tali da aver trasformato uno scostamento effettivo in ordine all'IVA evasa di appena 2.000 euro e, dunque ben al di sotto della soglia di punibilità, in oltre 70.000. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen. rilevando come il superamento della soglia di punibilità, integrante un elemento costitutivo della fattispecie penalmente rilevante e dunque diverso dall'offensività, non costituisce un automatismo che impedisce la valutazione di fattori concorrenti al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Osserva come nel caso di specie si trattasse di uno scostamento di circa il 4% dalla soglia di punibilità e che l'importo non versato si riferisse ad una sola annualità, fatto questo indicativo della non abitualità della condotta. 2 2.4. Con il quarto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge, che la riforma introdotta dalla L. 199/2022 ha determinato un diverso quadro di valutazione della causa di non punibilità venendo ivi conferito rilievo anche alla condotta tenuta post delictum dal reo, occorrendo perciò tener conto dell'istanza presentata dall'imputato per la rottamazione concernente i debiti IVA in contestazione, indice inequivoco della volontà di voler regolarizzare la propria posizione debitoria. 2.5. Con il quinto motivo censura il diniego delle attenuanti generiche contestando la motivazione che aveva conferito rilevanza a precedenti dell'imputato molto lontani nel tempo, senza tenere, invece, in considerazione la positiva condotta processuale, avendo il BE consegnato parte della documentazione contabile della società, avendo dichiarato, nel sottoporsi all'interrogatorio, che l'inadempimento in contestazione fosse la conseguenza di una grave crisi economica ed avendo manifestato il proprio ravvedimento con l'istanza di rottamazione. CONSIDERATO IN DIRITTO LI1 primo motivo è inammissibile. Al netto del rilievo che la richiesta di una perizia esula ex se dal concetto di prova decisiva solo che se ne consideri la natura di mezzo di prova "neutro" in quanto connotato da un'attività esplorativa di indagine, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, va ribadito che come già reiteratamente affermato da questa Corte "nel dibattimento del giudizio di appello la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed in caso di rigetto della relativa richiesta di parte, il giudizio del giudice di appello, allorquando sia logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in cassazione, trattandosi di giudizio di fatto" (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 34900 del 07/05/2013, Rv. 257086). Dal momento che siffatta impossibilità può sussistere solo quando i dati probatori siano incerti ed in tal senso l'incombente richiesto deve, per superare il vaglio di ammissibilità, rivestire valenza decisiva o perché idoneo a superare tale incertezza o perché volto a scardinare l'impianto probatorio già acquisito, ne consegue che il rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale in tanto possa costituire oggetto di censura innanzi - 1:1--eil=itg~ di legittimità in quanto la motivazione della sentenza evidenzi lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate con l'assunzione o la riassunzione delle prove richieste in appello: il giudizio di questa Corte al riguardo non concerne la concreta 3 /0 rilevanza dell'atto istruttorio da espletare ma soltanto la congruenza e non illogicità del ragionamento. Che il diniego opposto dalla Corte bolognese risulti insuscettibile di censura si ricava dalla stessa formulazione della censura difensiva volta sostanzialmente a confutare che potessero entrare a far parte delle somme inevase a titolo di IVA le cd. caparre confirmatorie risultanti dal bilancio della società, secondo quanto più specificamente dedotto con il secondo motivo. In definitiva è proprio la contestazione dell'interpretazione dei dati contabili passati in rassegna ai fini della ricostruzione del volume di affari della società ad escludere la decisività e, ancor più a monte, la necessità della perizia invocata. 2. Quanto all'accertamento compiuto sull'ammontare dell'imposta IVA evasa, il ricorrente non contesta la ricostruzione del reddito di impresa compiuto sulla falsariga di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei ricavi e dei costi indicati nel conto economico e nel bilancio che porta, secondo un mero calcolo contabile, un debito di imposta per l'anno in contestazione di C 52.181,68, importo già di per sé superiore alla soglia di punibilità, ma incentra le sue doglianze sull'ulteriore imponibile di C 344.906 costituito, secondo entrambe le sentenze di merito, dalle somme figuranti quale acconto versato da parte dei clienti sugli acquisti effettuati senza emissione della corrispondente fattura da parte dell'imputato, dalle quali è statck, ritenuto„ un'ulteriore evasione a fini IVA dell'importo di C 68.981,24. La natura di caparra confirmatoria addotta dalla difesa al fine di escluderne l'assoggettabilità all'IVA, riproposta in questa sede, viene integralmente disattesa dalla Corte territoriale sul rilievo) del tutto coerente e non scalfito dalle censure difensive, che non vi fosse alcun elemento probatorio che potesse suffragarla: viene infatti non solo evidenziato che non sia stato prodotto dall'imputato genzhltlm alcun contratto o ricevuta che attestasse il diverso titolo di versamento delle somme e che neppure fosse stato rinvenuto all'esito dell'accesso eseguito dalla PG il partitario dei clienti e dei fornitori, ma è addirittura la stessa difesa ad affermare di aver fatturato tali somme, condotta questa che di per sé milita a sostegno del fatto che si trattasse di somme versate dai committenti a titolo di corrispettivo, sia pure parziale, della prestazione di servizi o della fornitura di beni ricevuti. A dispetto della ferrea logica che contraddistingue il ragionamento seguito dai giudici distrettuali secondo i quali gli importi in questione altro non erano che a, acconti non registrati al fine di sottrarsi alla tassazione, la difesa si limita - ribadire le medesime doglianze, compiutamente disattese dalla sentenza impugnata, articolate con l'atto di appello, senza considerare che era a suo carico l'onere di fornire la prova della natura di caparra confirmatoria delle somme contabilizzate, rimasta invece integralmente inevasa. Né vale reiterare in questa sede la natura risarcitoria della caparra confirmatoria pattuita dai contraenti a garanzia 4 dell'esecuzione del contratto, posto che non sono le disquisizioni in diritto a poter confutare l'accertamento compiuto in fatto dalla Corte di appello che ha escluso sulla base dei rilievi sovra esposti che le somme in questione potessero essere ricondotte, al di là della indicazione nominale figurante in bilancio, all'istituto civilistico in questione. Va infatti chiarito che la caparra confirmatoria proprio in quanto assolve alla funzione di una liquidazione anticipata del danno causato dal soggetto che si renda inadempiente in un contratto a prestazioni corrispettive all'obbligazione a suo carico, postula la risoluzione del contratto medesimo ovvero la mancata conclusione di quello definitivo ove pattuita contestualmente ad un accordo preliminare, vicende queste sulle quali la difesa resta del tutto silente, e delle quali non ha fornito alcuna dimostrazione nel giudizio di merito. Il motivo si destina, perciò, in ragione della sua genericità all'inammissibilità. 3. Le censure in ordine al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., articolate con il terzo ed il quarto motivo, non hanno miglior sorte. Quantunque la Corte di appello si limiti a considerare soltanto l'entità dell'importo evaso non contestato dalla difesa, pari ad C 52.181,68 per escludere, alla luce dell'entità del discostamento dalla soglia di punibilità, corrispondente ad oltre il 4%, la tenuità del fatto, la decisione non può ritenersi passibile di alcuna censura rispondendo all'indirizzo consolidato di questa Corte in materia di reati tributari secondo il quale il superamento in misura significativa della soglia di punibilità prevista dall'art. 10-ter decreto legislativo 74/2000 non consente la configurabilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, Sentenza n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946). E se è vero che l'accertamento sull'esiguità o meno del discostamento è un giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito nell'esercizio della sua discrezionalità, neppure può ritenersi che la valutazione effettuata nel caso di specie non risponda a coerenti canoni di logica sol che si consideri che la motivazione è stata resa in termini di mera concessione alla tesi della difesa, laddove invece l'importo accertato è di gran lunga superiore alla soglia di punibilità, ammontando a ben 121.163, e dunque ad oltre il doppio. E' stato infatti precisato sul tema che già solo il superamento in misura significativa della soglia di punibilità preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, solo se tale sforamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza (Sez. 3, Sentenza n. 15020 del 22/01/2019, Moiola, Rv. 275931). Non rilevano pertanto nel caso di specie le modifiche apportate all'art. 131 bis cod. pen. dal d. Igs. 150/2022 che conferiscono valore ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità anche alla condotta dell'imputato successiva alla 5 commissione del delitto, atteso che il nuovo indice - criterio introdotto dalla novella non può comunque trovare applicazione. Il correttivo che, infatti, si impone nei reati caratterizzati, come quelli di natura tributaria, dalla presenza di una soglia di punibilità predeterminata dal legislatore è dato, ai fini dell'applicazione dell'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa indicato dal primo comma dell'art. 131- bis, dalla previa valutazione dell'entità dell'imposta evasa: assumendo in tale apprezzamento la consistenza del superamento della soglia valore prioritario, solo allorquando il suo ammontare sia vicinissimo alla soglia è consentito procedere ad una valutazione congiunta anche degli altri parametri al fine di verificare se la condotta globalmente considerata rientri nei canoni della minima offensività. 4. Neanche in relazione al diniego delle attenuanti generiche, oggetto del quarto motivo, le censure difensive superano il vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella mera contestazione di una motivazione che dà pienamente conto degli elementi fondanti il mancato riconoscimento del beneficio e che pertanto costituisce di per sé la compiuta rappresentazione del corretto esercizio del potere discrezionale da parte dei giudici del gravame. Non vale reiterare in questa sede i pretesi elementi di segno positivo che, quand'anche fossero stati fatti valere innanzi alla Corte distrettuale, fatto del quale manca anche a livello deduttivo qualunque evidenza, sono stati comunque ritenuti dalla Corte di appello sub valenti rispetto alla proclività a delitti della stessa specie a quello in contestazione, coerentemente desunti dai precedenti penali dell'imputato. . Risponde, del resto, al costante orientamento di questa Corte il principio secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e quindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cui configurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'art.133 c.p. di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. ex plurimis Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 5. Quanto alla richiesta di sospensione del procedimento per poter beneficiare del regime alternativo della messa alla prova rivolta preliminarmente a questa Corte, occorre osservare che trattasi di istanza che ben poteva essere inoltrata al giudice di merito, considerato che anche secondo il regime antecedente alle modifiche introdotte dalla cd. riforma Cartabia, l'art. 168 bis cod. pen. consentiva di accedere al suddetto beneficio procedendosi per un reato, quale si configura l'art. 5 d. Igs. 74/2000 secondo la formulazione vigente al tempo del commesso delitto, punito con la pena detentiva non superiore a quattro anni. 6 6. Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, al rilievo di cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14.11.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso u.GLA--c• 4.1A -O2O eigeg. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18.10.2022 la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Ravenna che ha condannato IO BE alla pena di due anni di reclusione, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 5 d. Igs. 74/2000 per omessa presentazione, commessa in data 30.12.2012 nella qualità di legale rappresentante della Gieffe Costruzioni s.r.I., della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2011 dovuta, in base al ricostruito volume di affari della Penale Sent. Sez. 3 Num. 3025 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 14/11/2023 società, nella misura di C 121.163, con conseguente superamento della soglia di punibilità di C 50.000 fissata ex lege. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, previa richiesta di annullamento con rinvio alla Corte di appello per beneficiare della sospensione del procedimento con messa alla prova. 2.1. Con il primo motivo si duole della motivazione solo apparente resa dalla Corte di appello in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l'espletamento di una perizia, giustificata, secondo quanto addotto dalla difesa, dalla complessità della materia, dall'avere il giudice di primo grado fondato la sua decisione sui soli accertamenti induttivi dell'Agenzia delle Entrate e dall'errore commesso nella valutazione delle caparre confirmatorie. Contesta in sintesi che l'aver definito la perizia "del tutto esplorativa e non conducente ai fatti in esame" costituisca una risposta appropriata alla richiesta inoltrata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo contesta il calcolo dell'imposta evasa sostenendo che del tutto erroneamente sono state inserite in detto conteggio le somme percepite dalla società a titolo di caparra confirmatoria, le quali, inerendo alla vicenda contrattuale sottostante, non possono essere equiparate al reddito. Deduce come, rispondendo la caparra confirmatoria ad una liquidazione anticipata del danno in caso di inadempimento dell'obbligato al pagamento dovuto, gli importi a tale titolo incassati dall'emittente le fatture, siano esenti da ogni tassazione prevista a fini fiscali per i soli incrementi di ricchezza derivanti dall'impiego di capitale, dal godimento di un bene o dalla prestazione di un servizio. Contesta conseguentemente l'iter motivazionale della sentenza impugnata che, nel negare la natura risarcitoria di detti importi, ha sostenuto che si trattasse di ricavi non registrati, in tal guisa soltanto mascherati, senza aver fornito gli elementi su cui si fondavano le raggiunte conclusioni tali da aver trasformato uno scostamento effettivo in ordine all'IVA evasa di appena 2.000 euro e, dunque ben al di sotto della soglia di punibilità, in oltre 70.000. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen. rilevando come il superamento della soglia di punibilità, integrante un elemento costitutivo della fattispecie penalmente rilevante e dunque diverso dall'offensività, non costituisce un automatismo che impedisce la valutazione di fattori concorrenti al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Osserva come nel caso di specie si trattasse di uno scostamento di circa il 4% dalla soglia di punibilità e che l'importo non versato si riferisse ad una sola annualità, fatto questo indicativo della non abitualità della condotta. 2 2.4. Con il quarto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge, che la riforma introdotta dalla L. 199/2022 ha determinato un diverso quadro di valutazione della causa di non punibilità venendo ivi conferito rilievo anche alla condotta tenuta post delictum dal reo, occorrendo perciò tener conto dell'istanza presentata dall'imputato per la rottamazione concernente i debiti IVA in contestazione, indice inequivoco della volontà di voler regolarizzare la propria posizione debitoria. 2.5. Con il quinto motivo censura il diniego delle attenuanti generiche contestando la motivazione che aveva conferito rilevanza a precedenti dell'imputato molto lontani nel tempo, senza tenere, invece, in considerazione la positiva condotta processuale, avendo il BE consegnato parte della documentazione contabile della società, avendo dichiarato, nel sottoporsi all'interrogatorio, che l'inadempimento in contestazione fosse la conseguenza di una grave crisi economica ed avendo manifestato il proprio ravvedimento con l'istanza di rottamazione. CONSIDERATO IN DIRITTO LI1 primo motivo è inammissibile. Al netto del rilievo che la richiesta di una perizia esula ex se dal concetto di prova decisiva solo che se ne consideri la natura di mezzo di prova "neutro" in quanto connotato da un'attività esplorativa di indagine, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, va ribadito che come già reiteratamente affermato da questa Corte "nel dibattimento del giudizio di appello la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed in caso di rigetto della relativa richiesta di parte, il giudizio del giudice di appello, allorquando sia logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in cassazione, trattandosi di giudizio di fatto" (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 34900 del 07/05/2013, Rv. 257086). Dal momento che siffatta impossibilità può sussistere solo quando i dati probatori siano incerti ed in tal senso l'incombente richiesto deve, per superare il vaglio di ammissibilità, rivestire valenza decisiva o perché idoneo a superare tale incertezza o perché volto a scardinare l'impianto probatorio già acquisito, ne consegue che il rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale in tanto possa costituire oggetto di censura innanzi - 1:1--eil=itg~ di legittimità in quanto la motivazione della sentenza evidenzi lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate con l'assunzione o la riassunzione delle prove richieste in appello: il giudizio di questa Corte al riguardo non concerne la concreta 3 /0 rilevanza dell'atto istruttorio da espletare ma soltanto la congruenza e non illogicità del ragionamento. Che il diniego opposto dalla Corte bolognese risulti insuscettibile di censura si ricava dalla stessa formulazione della censura difensiva volta sostanzialmente a confutare che potessero entrare a far parte delle somme inevase a titolo di IVA le cd. caparre confirmatorie risultanti dal bilancio della società, secondo quanto più specificamente dedotto con il secondo motivo. In definitiva è proprio la contestazione dell'interpretazione dei dati contabili passati in rassegna ai fini della ricostruzione del volume di affari della società ad escludere la decisività e, ancor più a monte, la necessità della perizia invocata. 2. Quanto all'accertamento compiuto sull'ammontare dell'imposta IVA evasa, il ricorrente non contesta la ricostruzione del reddito di impresa compiuto sulla falsariga di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei ricavi e dei costi indicati nel conto economico e nel bilancio che porta, secondo un mero calcolo contabile, un debito di imposta per l'anno in contestazione di C 52.181,68, importo già di per sé superiore alla soglia di punibilità, ma incentra le sue doglianze sull'ulteriore imponibile di C 344.906 costituito, secondo entrambe le sentenze di merito, dalle somme figuranti quale acconto versato da parte dei clienti sugli acquisti effettuati senza emissione della corrispondente fattura da parte dell'imputato, dalle quali è statck, ritenuto„ un'ulteriore evasione a fini IVA dell'importo di C 68.981,24. La natura di caparra confirmatoria addotta dalla difesa al fine di escluderne l'assoggettabilità all'IVA, riproposta in questa sede, viene integralmente disattesa dalla Corte territoriale sul rilievo) del tutto coerente e non scalfito dalle censure difensive, che non vi fosse alcun elemento probatorio che potesse suffragarla: viene infatti non solo evidenziato che non sia stato prodotto dall'imputato genzhltlm alcun contratto o ricevuta che attestasse il diverso titolo di versamento delle somme e che neppure fosse stato rinvenuto all'esito dell'accesso eseguito dalla PG il partitario dei clienti e dei fornitori, ma è addirittura la stessa difesa ad affermare di aver fatturato tali somme, condotta questa che di per sé milita a sostegno del fatto che si trattasse di somme versate dai committenti a titolo di corrispettivo, sia pure parziale, della prestazione di servizi o della fornitura di beni ricevuti. A dispetto della ferrea logica che contraddistingue il ragionamento seguito dai giudici distrettuali secondo i quali gli importi in questione altro non erano che a, acconti non registrati al fine di sottrarsi alla tassazione, la difesa si limita - ribadire le medesime doglianze, compiutamente disattese dalla sentenza impugnata, articolate con l'atto di appello, senza considerare che era a suo carico l'onere di fornire la prova della natura di caparra confirmatoria delle somme contabilizzate, rimasta invece integralmente inevasa. Né vale reiterare in questa sede la natura risarcitoria della caparra confirmatoria pattuita dai contraenti a garanzia 4 dell'esecuzione del contratto, posto che non sono le disquisizioni in diritto a poter confutare l'accertamento compiuto in fatto dalla Corte di appello che ha escluso sulla base dei rilievi sovra esposti che le somme in questione potessero essere ricondotte, al di là della indicazione nominale figurante in bilancio, all'istituto civilistico in questione. Va infatti chiarito che la caparra confirmatoria proprio in quanto assolve alla funzione di una liquidazione anticipata del danno causato dal soggetto che si renda inadempiente in un contratto a prestazioni corrispettive all'obbligazione a suo carico, postula la risoluzione del contratto medesimo ovvero la mancata conclusione di quello definitivo ove pattuita contestualmente ad un accordo preliminare, vicende queste sulle quali la difesa resta del tutto silente, e delle quali non ha fornito alcuna dimostrazione nel giudizio di merito. Il motivo si destina, perciò, in ragione della sua genericità all'inammissibilità. 3. Le censure in ordine al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., articolate con il terzo ed il quarto motivo, non hanno miglior sorte. Quantunque la Corte di appello si limiti a considerare soltanto l'entità dell'importo evaso non contestato dalla difesa, pari ad C 52.181,68 per escludere, alla luce dell'entità del discostamento dalla soglia di punibilità, corrispondente ad oltre il 4%, la tenuità del fatto, la decisione non può ritenersi passibile di alcuna censura rispondendo all'indirizzo consolidato di questa Corte in materia di reati tributari secondo il quale il superamento in misura significativa della soglia di punibilità prevista dall'art. 10-ter decreto legislativo 74/2000 non consente la configurabilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, Sentenza n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946). E se è vero che l'accertamento sull'esiguità o meno del discostamento è un giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito nell'esercizio della sua discrezionalità, neppure può ritenersi che la valutazione effettuata nel caso di specie non risponda a coerenti canoni di logica sol che si consideri che la motivazione è stata resa in termini di mera concessione alla tesi della difesa, laddove invece l'importo accertato è di gran lunga superiore alla soglia di punibilità, ammontando a ben 121.163, e dunque ad oltre il doppio. E' stato infatti precisato sul tema che già solo il superamento in misura significativa della soglia di punibilità preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, solo se tale sforamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza (Sez. 3, Sentenza n. 15020 del 22/01/2019, Moiola, Rv. 275931). Non rilevano pertanto nel caso di specie le modifiche apportate all'art. 131 bis cod. pen. dal d. Igs. 150/2022 che conferiscono valore ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità anche alla condotta dell'imputato successiva alla 5 commissione del delitto, atteso che il nuovo indice - criterio introdotto dalla novella non può comunque trovare applicazione. Il correttivo che, infatti, si impone nei reati caratterizzati, come quelli di natura tributaria, dalla presenza di una soglia di punibilità predeterminata dal legislatore è dato, ai fini dell'applicazione dell'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa indicato dal primo comma dell'art. 131- bis, dalla previa valutazione dell'entità dell'imposta evasa: assumendo in tale apprezzamento la consistenza del superamento della soglia valore prioritario, solo allorquando il suo ammontare sia vicinissimo alla soglia è consentito procedere ad una valutazione congiunta anche degli altri parametri al fine di verificare se la condotta globalmente considerata rientri nei canoni della minima offensività. 4. Neanche in relazione al diniego delle attenuanti generiche, oggetto del quarto motivo, le censure difensive superano il vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella mera contestazione di una motivazione che dà pienamente conto degli elementi fondanti il mancato riconoscimento del beneficio e che pertanto costituisce di per sé la compiuta rappresentazione del corretto esercizio del potere discrezionale da parte dei giudici del gravame. Non vale reiterare in questa sede i pretesi elementi di segno positivo che, quand'anche fossero stati fatti valere innanzi alla Corte distrettuale, fatto del quale manca anche a livello deduttivo qualunque evidenza, sono stati comunque ritenuti dalla Corte di appello sub valenti rispetto alla proclività a delitti della stessa specie a quello in contestazione, coerentemente desunti dai precedenti penali dell'imputato. . Risponde, del resto, al costante orientamento di questa Corte il principio secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e quindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cui configurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'art.133 c.p. di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. ex plurimis Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 5. Quanto alla richiesta di sospensione del procedimento per poter beneficiare del regime alternativo della messa alla prova rivolta preliminarmente a questa Corte, occorre osservare che trattasi di istanza che ben poteva essere inoltrata al giudice di merito, considerato che anche secondo il regime antecedente alle modifiche introdotte dalla cd. riforma Cartabia, l'art. 168 bis cod. pen. consentiva di accedere al suddetto beneficio procedendosi per un reato, quale si configura l'art. 5 d. Igs. 74/2000 secondo la formulazione vigente al tempo del commesso delitto, punito con la pena detentiva non superiore a quattro anni. 6 6. Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, al rilievo di cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14.11.2023