CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 12/07/2023, n. 30290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30290 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 30290 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Trento, con sentenza in data 18 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trento, in data 22 dicembre 2020, nei confronti UC UD, in relazione al reato di appropriazione indebita. 2. Successivamente alla proposizione del ricorso è pervenuta in Cancelleria rimessione di querela ritualmente accettata. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 30290 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Trento, con sentenza in data 18 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trento, in data 22 dicembre 2020, nei confronti UC UD, in relazione al reato di appropriazione indebita. 2. Successivamente alla proposizione del ricorso è pervenuta in Cancelleria rimessione di querela ritualmente accettata. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 marzo 2023