Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' ai disposto dell'articolo III del Trattato stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' ai disposto dell'articolo III del Trattato stesso.