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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente e Relatore
PALUMBO MASSIMO, Giudice
IZZO PAOLA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1534/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl N.tel._1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M304016 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6068/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 in qualità di legale rappresentante del centro commerciale Ricorrente_1 Srl impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificato dall'Agenzia delle Entrate emesso per il recupero delle imposte dovute per l'anno 2018, con cui veniva accertato un maggior reddito ai fini IRAP e IVA.
Evidenziava che l'Ufficio aveva ritenuto incongruente una percentuale di ricarico dichiarata dal contribuente del 28,17% rideterminando la stessa nella percentuale del 63%. Rappresentava altresì che l'Ufficio, ritenendo arbitrariamente che il contribuente non aveva risposto ad un invito di produrre documentazione giustificativa, aveva recuperato l'intera IVA sugli acquisti per un importo di euro 24 258,00 sommando la stessa all'IVA dei maggiori ricavi, pervenendo ad un accertamento per euro 33 828,00, a cui era stata sommata una maggiore
IRAP per euro 235,00 giungendo così ad un accertamento complessivo pari a euro 34 063,00 oltre sanzioni, per un importo di euro 58 973,65 e interessi pari a euro 8.101,49. Rappresentava altresì che l'Amministrazione aveva determinato una percentuale del ricavo pari al 63% sulla base delle percentuali indicate dalla società nelle dichiarazioni precedenti ed era stata confermata, ritenendo erroneamente che non fossero state depositate documentazioni atte a giustificare l'entità minore degli affari per l'anno 2018. Eccepiva in particolare che non era stato considerato sulla base delle Certificazioni Uniche il costo delle retribuzioni per il personale per l'anno 2018 pari ad euro 73.724,68. Infine, erroneamente la società era stata ritenuta inadempiente rispetto all'invito per il contraddittorio (invito numero 100049/2024), poiché in data 31/01/2024 era stata interamente prodotta la documentazione richiesta. Concludeva, previa sospensione dell'atto impugnato per il “fumus bonis iuris” del ricorso e per il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'importo richiesto, per l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento della correttezza della percentuale di ricarico applicata dal contribuente e conseguente annullamento dell'atto impugnato, basato su un accertamento analitico – induttivo, per mancanza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni del 4/4/2025, contestando l'avvenuta ricezione a mezzo PEC dei documenti richiamati dalla controparte, in quanto non erano stati mai ricevuti e in particolare rappresentava che la parte ricorrente aveva prodotto solo la ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata legalmail, e non la ricevuta di avvenuta consegna. In ogni caso tale documentazione non risultava neanche allegata agli atti del fascicolo telematico. Nel merito evidenziava la correttezza del reddito d'impresa accertato ai sensi dell'art. 39 co 1 lett d), in quanto l'Ufficio aveva determinato la percentuale di ricarico sulla base della media dichiarata dal contribuente nei 5 anni precedenti. Sottolineava altresì che vi erano state incongruenze nelle spese per lavoro dipendente che avevano giustificato la ripresa a tassazione della differenza.
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese del giudizio.
Con ordinanza del 2 luglio 2025 veniva respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza dell'11/12/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Va premesso che «l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata» (cfr. Corte di
Cassazione V, n. 1347/2019, Cass. nn. 20060/2014; 20857/2007; cfr. Cass. nn. 9084/2017; 14428/2005; con riferimento specifico all'IVA, si veda, altresì, Cass. n. 7184/2009; 6800/2009; 21165/2005); è stato, infine, affermato che «in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - benché l'art. 2729, primo comma, cod. civ., l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 si esprimano al plurale - potendosi il convincimento del Giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria» (cfr. Cass. nn. 656/2014; 17574/2009; 8484/2009).
Del resto, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico-induttivo – cui è ricorso l'Ufficio nella fattispecie in esame – e quello con metodo induttivo puro risiede, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, l'incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso, invece, le omissioni o le false od inesatte indicazioni sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità – e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento – anche degli altri dati contabili
(apparentemente regolari), sicché l'Amministrazione finanziaria può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727
e 2729 cod. civ. (Cass. 04/10/2024, n. 26035).
La Corte di Cassazione,( Cfr Cass 03/12/2025 n. 31554) del resto, ha affermato che nell'accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica – qualora l'Ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrandola loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata –
è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori;
pertanto, null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata anti-economicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è, di regola, alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo ( Cfr anche Cass.
07/04/2025, n. 9131).
Per altro, è consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso. Inoltre,
l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede che egli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente ( Cfr Cass cit. 03/12/2025 n. 31554).
Ritiene il collegio che l'operato dell'Ufficio sia conforme ai richiamati principi.
Per l'anno 2018 la società ha dichiarato una percentuale di ricarico pari al 28,17% molto più bassa rispetto alla percentuale media dei cinque anni precedenti pari al 63%. Inoltre dalle Certificazioni Uniche sono state quantificate spese per lavoro dipendente per complessivi € 66.989,03 mentre in bilancio risultano contabilizzati € 73.725,00 con una differenza non giustificata di € 6.735,97, che correttamente è stata recuperata a tassazione.
A cospetto di tali fattori presuntivi, la ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a confutare la ricostruzione operata dall'Amministrazione Finanziaria, ma ha esclusivamente dedotto l'illegittimità procedimentale per violazione del contraddittorio preventivo, in quanto l'Ufficio non avrebbe tenuto in considerazione la documentazione in proposito inviata a mezzo PEC, come da ricevuta di accettazione del gestore “legalmail” allegata in atti.
Sul punto va osservato che le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza depositata il 5 novembre 2024 hanno chiarito che una notifica può ritenersi completata solo in presenza della ricevuta di avvenuta consegna, non essendo sufficiente la mera ricevuta di accettazione.
La richiamata documentazione, inoltre, non risulta neanche allegata al fascicolo telematico, in modo da consentire di verificare l'idoneità della prova contraria e non è quindi possibile procedere all'esame analitico di detti documenti, che risultano soltanto richiamati e non prodotti nella presente sede dalla società ricorrente.
Il ricorso va in definitiva respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sul ricorso Rg 1534/2025, lo respinge e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, già ridotte ex art. 15 co 2 sexies dlgs.vo
546/92, in euro 1 929,00, oltre accessori, se dovuti per legge in favore dell'Agenzia delle Entrate. Così deciso, in Salerno il 11/12/2025 Il Presidente Estensore
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente e Relatore
PALUMBO MASSIMO, Giudice
IZZO PAOLA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1534/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl N.tel._1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M304016 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6068/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 in qualità di legale rappresentante del centro commerciale Ricorrente_1 Srl impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificato dall'Agenzia delle Entrate emesso per il recupero delle imposte dovute per l'anno 2018, con cui veniva accertato un maggior reddito ai fini IRAP e IVA.
Evidenziava che l'Ufficio aveva ritenuto incongruente una percentuale di ricarico dichiarata dal contribuente del 28,17% rideterminando la stessa nella percentuale del 63%. Rappresentava altresì che l'Ufficio, ritenendo arbitrariamente che il contribuente non aveva risposto ad un invito di produrre documentazione giustificativa, aveva recuperato l'intera IVA sugli acquisti per un importo di euro 24 258,00 sommando la stessa all'IVA dei maggiori ricavi, pervenendo ad un accertamento per euro 33 828,00, a cui era stata sommata una maggiore
IRAP per euro 235,00 giungendo così ad un accertamento complessivo pari a euro 34 063,00 oltre sanzioni, per un importo di euro 58 973,65 e interessi pari a euro 8.101,49. Rappresentava altresì che l'Amministrazione aveva determinato una percentuale del ricavo pari al 63% sulla base delle percentuali indicate dalla società nelle dichiarazioni precedenti ed era stata confermata, ritenendo erroneamente che non fossero state depositate documentazioni atte a giustificare l'entità minore degli affari per l'anno 2018. Eccepiva in particolare che non era stato considerato sulla base delle Certificazioni Uniche il costo delle retribuzioni per il personale per l'anno 2018 pari ad euro 73.724,68. Infine, erroneamente la società era stata ritenuta inadempiente rispetto all'invito per il contraddittorio (invito numero 100049/2024), poiché in data 31/01/2024 era stata interamente prodotta la documentazione richiesta. Concludeva, previa sospensione dell'atto impugnato per il “fumus bonis iuris” del ricorso e per il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'importo richiesto, per l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento della correttezza della percentuale di ricarico applicata dal contribuente e conseguente annullamento dell'atto impugnato, basato su un accertamento analitico – induttivo, per mancanza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni del 4/4/2025, contestando l'avvenuta ricezione a mezzo PEC dei documenti richiamati dalla controparte, in quanto non erano stati mai ricevuti e in particolare rappresentava che la parte ricorrente aveva prodotto solo la ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata legalmail, e non la ricevuta di avvenuta consegna. In ogni caso tale documentazione non risultava neanche allegata agli atti del fascicolo telematico. Nel merito evidenziava la correttezza del reddito d'impresa accertato ai sensi dell'art. 39 co 1 lett d), in quanto l'Ufficio aveva determinato la percentuale di ricarico sulla base della media dichiarata dal contribuente nei 5 anni precedenti. Sottolineava altresì che vi erano state incongruenze nelle spese per lavoro dipendente che avevano giustificato la ripresa a tassazione della differenza.
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese del giudizio.
Con ordinanza del 2 luglio 2025 veniva respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza dell'11/12/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Va premesso che «l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata» (cfr. Corte di
Cassazione V, n. 1347/2019, Cass. nn. 20060/2014; 20857/2007; cfr. Cass. nn. 9084/2017; 14428/2005; con riferimento specifico all'IVA, si veda, altresì, Cass. n. 7184/2009; 6800/2009; 21165/2005); è stato, infine, affermato che «in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - benché l'art. 2729, primo comma, cod. civ., l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 si esprimano al plurale - potendosi il convincimento del Giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria» (cfr. Cass. nn. 656/2014; 17574/2009; 8484/2009).
Del resto, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico-induttivo – cui è ricorso l'Ufficio nella fattispecie in esame – e quello con metodo induttivo puro risiede, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, l'incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso, invece, le omissioni o le false od inesatte indicazioni sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità – e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento – anche degli altri dati contabili
(apparentemente regolari), sicché l'Amministrazione finanziaria può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727
e 2729 cod. civ. (Cass. 04/10/2024, n. 26035).
La Corte di Cassazione,( Cfr Cass 03/12/2025 n. 31554) del resto, ha affermato che nell'accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica – qualora l'Ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrandola loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata –
è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori;
pertanto, null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata anti-economicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è, di regola, alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo ( Cfr anche Cass.
07/04/2025, n. 9131).
Per altro, è consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso. Inoltre,
l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede che egli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente ( Cfr Cass cit. 03/12/2025 n. 31554).
Ritiene il collegio che l'operato dell'Ufficio sia conforme ai richiamati principi.
Per l'anno 2018 la società ha dichiarato una percentuale di ricarico pari al 28,17% molto più bassa rispetto alla percentuale media dei cinque anni precedenti pari al 63%. Inoltre dalle Certificazioni Uniche sono state quantificate spese per lavoro dipendente per complessivi € 66.989,03 mentre in bilancio risultano contabilizzati € 73.725,00 con una differenza non giustificata di € 6.735,97, che correttamente è stata recuperata a tassazione.
A cospetto di tali fattori presuntivi, la ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a confutare la ricostruzione operata dall'Amministrazione Finanziaria, ma ha esclusivamente dedotto l'illegittimità procedimentale per violazione del contraddittorio preventivo, in quanto l'Ufficio non avrebbe tenuto in considerazione la documentazione in proposito inviata a mezzo PEC, come da ricevuta di accettazione del gestore “legalmail” allegata in atti.
Sul punto va osservato che le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza depositata il 5 novembre 2024 hanno chiarito che una notifica può ritenersi completata solo in presenza della ricevuta di avvenuta consegna, non essendo sufficiente la mera ricevuta di accettazione.
La richiamata documentazione, inoltre, non risulta neanche allegata al fascicolo telematico, in modo da consentire di verificare l'idoneità della prova contraria e non è quindi possibile procedere all'esame analitico di detti documenti, che risultano soltanto richiamati e non prodotti nella presente sede dalla società ricorrente.
Il ricorso va in definitiva respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sul ricorso Rg 1534/2025, lo respinge e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, già ridotte ex art. 15 co 2 sexies dlgs.vo
546/92, in euro 1 929,00, oltre accessori, se dovuti per legge in favore dell'Agenzia delle Entrate. Così deciso, in Salerno il 11/12/2025 Il Presidente Estensore