CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14829 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NT AR ( RINUNCIANTE) nato a [...] il [...] ED IM ( RINUNCIANTE) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14829 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo, in sede di rinvio, a seguito di pronuncia di annullamento emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte in data 14 luglio 2022 (n. 28963/22 R.G.), limitatamente alle posizioni degli indagati Carlo NT e AS ED, confermava il decreto di sequestro preventivo adottato il 17 gennaio 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, avente ad oggetto pezzi e parti di e-bike complete di produzione cinese, nonché conti correnti e somme di denaro su di essi depositate. Agli indagati era stato contestato: a) di aver sottratto merci al pagamento dei diritti di confine, effettuando importazioni di biciclette elettriche dalla Repubblica Popolare Cinese, eludendo il pagamento di dazi antidumping e dell'IVA di importazione per importi complessivi di euro 13.162.600,13 (capo 1); b) di aver falsificato dichiarazioni doganali, attestando trattarsi dell'importazione dalla Cina o dalla Turchia di pezzi e parti di e-bike, poi assemblati in Italia, invece che di bike complete, inducendo in errore i funzionari doganali sulla provenienza delle merci (capi 2, 3, 4, 5 e 6); c) di aver truffato l'Agenzia delle Dogane, omettendo, con le descritte condotte, il pagamento dei dazi doganali antidumping, per l'importo complessivo di euro 10.789.105,10, nonché dell'IVA all'importazione, per l'importo complessivo di euro 2.373.595,03 (capo 7). 2. La sentenza rescindente aveva ritenuto fondata l'eccezione, sollevata dai due ricorrenti, incentrata sulla violazione del c.d. "giudicato cautelare" sotto il profilo dell'omesso esame della documentazione relativa al giudizio svoltosi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che, con sentenza del 21 dicembre 2021, aveva accolto l'impugnazione promossa da V.ITA GROUP s.p.a., riconducibile agli indagati, avverso un avviso di accertamento per omesso versamento di dazi doganali in ragione della "illegittima classificazione delle merci importate" ravvisata dall'Agenzia delle Dogane. 3. In esito al giudizio rescissorio, il Tribunale del riesame, premesso il carattere non vincolante in sede penale dell'accertamento tributario (principio del c.d. doppio binario), riteneva, in conclusione, che la pronuncia del Giudice tributario non consentisse di addivenire ad una rivisitazione dell'originario giudizio in ordine alla astratta configurabilità dei reati contestati. 4. Hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando articolati motivi e denunciando, in particolare, l'erronea applicazione delle regole 1 e 2a di interpretazione della nomenclatura combinata e violazione delle disposizioni in materia di classificazione doganale delle merci ex Reg. UE n. 2658/87. 5. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 6. Tanto premesso, il Collegio prende atto che, nelle more dell'udienza, è pervenuta rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente da entrambi í ricorrenti, dal che consegue ex lege la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e di 2 Il Consigliere estensore A Il Presidente una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2023
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14829 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo, in sede di rinvio, a seguito di pronuncia di annullamento emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte in data 14 luglio 2022 (n. 28963/22 R.G.), limitatamente alle posizioni degli indagati Carlo NT e AS ED, confermava il decreto di sequestro preventivo adottato il 17 gennaio 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, avente ad oggetto pezzi e parti di e-bike complete di produzione cinese, nonché conti correnti e somme di denaro su di essi depositate. Agli indagati era stato contestato: a) di aver sottratto merci al pagamento dei diritti di confine, effettuando importazioni di biciclette elettriche dalla Repubblica Popolare Cinese, eludendo il pagamento di dazi antidumping e dell'IVA di importazione per importi complessivi di euro 13.162.600,13 (capo 1); b) di aver falsificato dichiarazioni doganali, attestando trattarsi dell'importazione dalla Cina o dalla Turchia di pezzi e parti di e-bike, poi assemblati in Italia, invece che di bike complete, inducendo in errore i funzionari doganali sulla provenienza delle merci (capi 2, 3, 4, 5 e 6); c) di aver truffato l'Agenzia delle Dogane, omettendo, con le descritte condotte, il pagamento dei dazi doganali antidumping, per l'importo complessivo di euro 10.789.105,10, nonché dell'IVA all'importazione, per l'importo complessivo di euro 2.373.595,03 (capo 7). 2. La sentenza rescindente aveva ritenuto fondata l'eccezione, sollevata dai due ricorrenti, incentrata sulla violazione del c.d. "giudicato cautelare" sotto il profilo dell'omesso esame della documentazione relativa al giudizio svoltosi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che, con sentenza del 21 dicembre 2021, aveva accolto l'impugnazione promossa da V.ITA GROUP s.p.a., riconducibile agli indagati, avverso un avviso di accertamento per omesso versamento di dazi doganali in ragione della "illegittima classificazione delle merci importate" ravvisata dall'Agenzia delle Dogane. 3. In esito al giudizio rescissorio, il Tribunale del riesame, premesso il carattere non vincolante in sede penale dell'accertamento tributario (principio del c.d. doppio binario), riteneva, in conclusione, che la pronuncia del Giudice tributario non consentisse di addivenire ad una rivisitazione dell'originario giudizio in ordine alla astratta configurabilità dei reati contestati. 4. Hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando articolati motivi e denunciando, in particolare, l'erronea applicazione delle regole 1 e 2a di interpretazione della nomenclatura combinata e violazione delle disposizioni in materia di classificazione doganale delle merci ex Reg. UE n. 2658/87. 5. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 6. Tanto premesso, il Collegio prende atto che, nelle more dell'udienza, è pervenuta rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente da entrambi í ricorrenti, dal che consegue ex lege la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e di 2 Il Consigliere estensore A Il Presidente una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2023