Versione
28 dicembre 1978
28 dicembre 1978
Art. 46. (Mutualita' volontaria)
La mutualita' volontaria e' libera.
E' vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalita' di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.
La mutualita' volontaria e' libera.
E' vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalita' di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.
Giurisprudenza • 38
- 1. Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/06/2022, n. 605Provvedimento: […] Contratto Collettivo Integrativo Provinciale stipulato il 16/07/1997 e rinnovato il 19/06/2000 e dell'accordo Sindacale del 10.01.1989, tenuto conto di quanto disposto dall'art.3 della Costituzione, dell'art. 46 della legge 833/1978 e di quanto dispone l'art.11 della legge 12.03.1968 n.334, è costituito, per iniziativa delle Organizzazioni Sindacali di categoria ed al fine di integrare le prestazioni assistenziali per malattie ed infortuni erogate dagli Enti Previdenziali in favore dei lavoratori agricoli della Provincia diLeggi di più...
- art. 11 legge 334/1968·
- contributo assistenza integrativa·
- contributo assistenza contrattuale·
- opposizione a cartella esattoriale·
- CAI e CAC·
- compensazione spese·
- obbligatorietà versamento contributi·
- giurisdizione del giudice del lavoro