Articolo 46 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Articolo 45Articolo 47
Versione
28 dicembre 1978
Art. 46. (Mutualita' volontaria)

La mutualita' volontaria e' libera.
E' vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalita' di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1978
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