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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente e Relatore
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Nominativo1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di TE - Via Filippo Ascenzi, 1 01100 TE VT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190009305382507 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200006828030507 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200000059246508 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200011038506508 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190009305382508 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200006828030508 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200000059246507 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedevano l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Resistente:
Il comune di TE, preliminarmente, chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso. Nel merito insisteva per il suo rigetto.
L'Agenzia delle entrate chiedeva l'estromissione dal giudizio.
L'Agenzia delle entrate – IS chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché il rigetto del ricorso con vittoria di spese e distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe le signore Ricorrente_1 e Ricorrente_2, nella qualità eredi di Nominativo_1 impugnavano le cartelle di pagamento nn. 125 2020 00000592 46 507; 125 2019 00093053 82 507; 125
2020 00068280 30 507; 125 2020 00000592 46 508; 125 2020 00110385 06 508; 125 2019 00093053 82
508 e 125 2020 00068280 30 508, in materia di IMU (anni 2012 e 2013), TARI (anni 2014 e 2015), chiedendone, previa sospensione, l'annullamento con vittoria di spese.
A sostegno della domanda deducevano l'inesistenza della pretesa tributaria, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza.
Il comune di TE, in sede di costituzione in giudizio, richiedeva preliminarmente dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere per quel che attiene la TARI 2015, per avere l'Amministrazione provveduto allo sgravio. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso presentato avverso atti della riscossione, ma per vizi inerenti atti prodromici regolarmente notificati. Nel merito, ribadiva la regolarità delle procedure di accertamento e riscossione
L'Agenzia delle entrate chiedeva, invece, l'estromissione dal giudizio per assenza di legittimazione passiva. L'Agenzia delle entrate – IS chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del concessionario con riferimento ad eventuali prescrizioni/decadenze maturate antecedentemente alla notifica delle cartelle, nonché il rigetto in ogni caso del ricorso con vittoria di spese e distrazione.
Da ultimo, parte ricorrente, con apposite memorie, prendeva atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle in materia di TARI 2015 e insisteva sull'intervenuta prescrizione.
All'udienza del 24 novembre 2025, la Corte, ritenuti non sussistenti i presupposti, rigettava l'istanza di sospensione. Alla successiva udienza del 16 febbraio 2026, udite le parti presenti che insistevano nelle conclusioni rassegnate, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene di doversi pronunciare preliminarmente sulla richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall'Agenzia delle entrate. La richiesta merita accoglimento considerato che le cartelle impugnate attengono a tributi locali e non erariali.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata la richiesta di estinzione parziale per intervenuta parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alla TARI 2015, formulata dal comune di TE, per avere l'Amministrazione provveduto allo sgravio. Anche questa richiesta, alla quale parte ricorrente non si oppone, deve trovare accoglimento.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che il concessionario, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, ma si è limitato a far riferimento alla c.d. sospensione covid, la cui operatività però non esclude l'avvento decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'incontestata corretta notifica degli atti di accertamento e dei ritardi registratisi nella notifica delle cartelle di pagamento.
P.Q.M.
-estromette dal giudizio l'Agenzia delle entrate;
- dichiara la parziale estinzione del giudizio a seguito di intervenuta parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle di pagamento in materia di TARI 2015;
- per il resto, accoglie il ricorso e condanna Agenzia delle entrate – IS al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente che liquida in euro 900,00, oltre oneri di legge.
. IL PRESIDENTE RELATORE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente e Relatore
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Nominativo1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di TE - Via Filippo Ascenzi, 1 01100 TE VT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190009305382507 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200006828030507 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200000059246508 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200011038506508 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190009305382508 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200006828030508 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200000059246507 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedevano l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Resistente:
Il comune di TE, preliminarmente, chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso. Nel merito insisteva per il suo rigetto.
L'Agenzia delle entrate chiedeva l'estromissione dal giudizio.
L'Agenzia delle entrate – IS chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché il rigetto del ricorso con vittoria di spese e distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe le signore Ricorrente_1 e Ricorrente_2, nella qualità eredi di Nominativo_1 impugnavano le cartelle di pagamento nn. 125 2020 00000592 46 507; 125 2019 00093053 82 507; 125
2020 00068280 30 507; 125 2020 00000592 46 508; 125 2020 00110385 06 508; 125 2019 00093053 82
508 e 125 2020 00068280 30 508, in materia di IMU (anni 2012 e 2013), TARI (anni 2014 e 2015), chiedendone, previa sospensione, l'annullamento con vittoria di spese.
A sostegno della domanda deducevano l'inesistenza della pretesa tributaria, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza.
Il comune di TE, in sede di costituzione in giudizio, richiedeva preliminarmente dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere per quel che attiene la TARI 2015, per avere l'Amministrazione provveduto allo sgravio. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso presentato avverso atti della riscossione, ma per vizi inerenti atti prodromici regolarmente notificati. Nel merito, ribadiva la regolarità delle procedure di accertamento e riscossione
L'Agenzia delle entrate chiedeva, invece, l'estromissione dal giudizio per assenza di legittimazione passiva. L'Agenzia delle entrate – IS chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del concessionario con riferimento ad eventuali prescrizioni/decadenze maturate antecedentemente alla notifica delle cartelle, nonché il rigetto in ogni caso del ricorso con vittoria di spese e distrazione.
Da ultimo, parte ricorrente, con apposite memorie, prendeva atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle in materia di TARI 2015 e insisteva sull'intervenuta prescrizione.
All'udienza del 24 novembre 2025, la Corte, ritenuti non sussistenti i presupposti, rigettava l'istanza di sospensione. Alla successiva udienza del 16 febbraio 2026, udite le parti presenti che insistevano nelle conclusioni rassegnate, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene di doversi pronunciare preliminarmente sulla richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall'Agenzia delle entrate. La richiesta merita accoglimento considerato che le cartelle impugnate attengono a tributi locali e non erariali.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata la richiesta di estinzione parziale per intervenuta parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alla TARI 2015, formulata dal comune di TE, per avere l'Amministrazione provveduto allo sgravio. Anche questa richiesta, alla quale parte ricorrente non si oppone, deve trovare accoglimento.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che il concessionario, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, ma si è limitato a far riferimento alla c.d. sospensione covid, la cui operatività però non esclude l'avvento decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'incontestata corretta notifica degli atti di accertamento e dei ritardi registratisi nella notifica delle cartelle di pagamento.
P.Q.M.
-estromette dal giudizio l'Agenzia delle entrate;
- dichiara la parziale estinzione del giudizio a seguito di intervenuta parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle di pagamento in materia di TARI 2015;
- per il resto, accoglie il ricorso e condanna Agenzia delle entrate – IS al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente che liquida in euro 900,00, oltre oneri di legge.
. IL PRESIDENTE RELATORE