Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 85
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che il concessionario non abbia dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, limitandosi a fare riferimento alla sospensione per COVID-19, la quale non esclude il decorso del termine quinquennale.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte ha accolto la richiesta di parziale cessazione della materia del contendere per la TARI 2015, non essendovi opposizione da parte dei ricorrenti.

  • Accolto
    Prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che il concessionario non abbia dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, limitandosi a fare riferimento alla sospensione per COVID-19, la quale non esclude il decorso del termine quinquennale.

  • Accolto
    Prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che il concessionario non abbia dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, limitandosi a fare riferimento alla sospensione per COVID-19, la quale non esclude il decorso del termine quinquennale.

  • Accolto
    Prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che il concessionario non abbia dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, limitandosi a fare riferimento alla sospensione per COVID-19, la quale non esclude il decorso del termine quinquennale.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte ha accolto la richiesta di parziale cessazione della materia del contendere per la TARI 2015, non essendovi opposizione da parte dei ricorrenti.

  • Accolto
    Prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che il concessionario non abbia dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, limitandosi a fare riferimento alla sospensione per COVID-19, la quale non esclude il decorso del termine quinquennale.

  • Accolto
    Prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che il concessionario non abbia dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, limitandosi a fare riferimento alla sospensione per COVID-19, la quale non esclude il decorso del termine quinquennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 85
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 85
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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