CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 29/10/2024, n. 39767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39767 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'BR OV nato a [...] il [...] GU SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/01/2024 del TRIBUNALE di NOLA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 39767 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 04/10/2024 I RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che con sentenza del 29/1/2024 il Tribunale di Noia dichiarava OV D'OS e OR AG colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 110 cod. pen., 269 e 279, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e li condannava alla pena di tremila euro di ammenda ciascuno. 2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione gli imputati, contestando, in primo luogo, l'affermazione di responsabilità della D'OS; questa, infatti, avrebbe ricoperto soltanto una carica formale, laddove l'attività dell'ente sarebbe stata gestita del tutto dal marito AG, come peraltro emerso in dibattimento. L'individuazione del luogo in cui si sarebbe consumata l'attività abusiva, peraltro, sarebbe avvenuta in modo errato, travisando la prova, così che l'intero ragionamento della sentenza risulterebbe contraddittorio. E' contestata la motivazione, poi, quanto al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.
Considerato che
il primo motivo del comune ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime questioni avanzate al Tribunale - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dal Giudice di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che il Tribunale - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica;
come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che - pacifica l'assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera quanto alla "M.M.A. s.r.l." (al pari del carattere abusivo del capannone in cui l'attività era svolta) - la responsabilità per l'illecito doveva essere addebitata sia alla D'OS, legale rappresentante dell'ente, che al AG, marito e gestore di fatto. Quanto alla prima, dunque, la sentenza ha fatto corretta applicazione del costante principio in forza del quale degli illeciti commessi dall'amministratore di fatto risponde anche l'amministratore di diritto, la cui veste comporta obblighi giuridici in tema di corretta gestione dell'ente e di rispetto delle normative, anche di natura ambientale come nel caso di specie. Un profilo (quantomeno) di colpa in capo alla ricorrente, peraltro, è stato implicitamente ricavato non solo dalla totale assenza del provvedimento autorizzativo indicato in rubrica, ma anche dalla assoluta irregolarità urbanistica del locale in cui l'attività in questione era svolta;
elementi di tale rilievo che, con ogni evidenza, non potevano risultare sconosciuti alla D'OS, che ciononostante non si era attivata per regolarizzare l'attività medesima. 5. Con riguardo, invece, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., i ricorsi risultano fondati. La sentenza ha negato la relativa istanza sul presupposto che non ricorrerebbero i tratti costitutivi dell'istituto, anche alla luce della mancata ottemperanza alle prescrizioni disposte dalla polizia giudiziaria;
ne risulta, in assenza di ulteriori argomenti, una motivazione apparente, che non individua quali criteri, tra quelli indicati nella norma, difetterebbero nel caso di specie in ordine ad entrambi gli imputati. 6. Considerato, pertanto, che la sentenza dovrebbe essere annullata con rinvio su questo punto, ma che l'intervenuta prescrizione del reato, contestato al 17/1/2019, impone l'annullamento senza rinvio della decisione per la stessa causa estintiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 39767 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 04/10/2024 I RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che con sentenza del 29/1/2024 il Tribunale di Noia dichiarava OV D'OS e OR AG colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 110 cod. pen., 269 e 279, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e li condannava alla pena di tremila euro di ammenda ciascuno. 2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione gli imputati, contestando, in primo luogo, l'affermazione di responsabilità della D'OS; questa, infatti, avrebbe ricoperto soltanto una carica formale, laddove l'attività dell'ente sarebbe stata gestita del tutto dal marito AG, come peraltro emerso in dibattimento. L'individuazione del luogo in cui si sarebbe consumata l'attività abusiva, peraltro, sarebbe avvenuta in modo errato, travisando la prova, così che l'intero ragionamento della sentenza risulterebbe contraddittorio. E' contestata la motivazione, poi, quanto al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.
Considerato che
il primo motivo del comune ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime questioni avanzate al Tribunale - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dal Giudice di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che il Tribunale - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica;
come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che - pacifica l'assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera quanto alla "M.M.A. s.r.l." (al pari del carattere abusivo del capannone in cui l'attività era svolta) - la responsabilità per l'illecito doveva essere addebitata sia alla D'OS, legale rappresentante dell'ente, che al AG, marito e gestore di fatto. Quanto alla prima, dunque, la sentenza ha fatto corretta applicazione del costante principio in forza del quale degli illeciti commessi dall'amministratore di fatto risponde anche l'amministratore di diritto, la cui veste comporta obblighi giuridici in tema di corretta gestione dell'ente e di rispetto delle normative, anche di natura ambientale come nel caso di specie. Un profilo (quantomeno) di colpa in capo alla ricorrente, peraltro, è stato implicitamente ricavato non solo dalla totale assenza del provvedimento autorizzativo indicato in rubrica, ma anche dalla assoluta irregolarità urbanistica del locale in cui l'attività in questione era svolta;
elementi di tale rilievo che, con ogni evidenza, non potevano risultare sconosciuti alla D'OS, che ciononostante non si era attivata per regolarizzare l'attività medesima. 5. Con riguardo, invece, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., i ricorsi risultano fondati. La sentenza ha negato la relativa istanza sul presupposto che non ricorrerebbero i tratti costitutivi dell'istituto, anche alla luce della mancata ottemperanza alle prescrizioni disposte dalla polizia giudiziaria;
ne risulta, in assenza di ulteriori argomenti, una motivazione apparente, che non individua quali criteri, tra quelli indicati nella norma, difetterebbero nel caso di specie in ordine ad entrambi gli imputati. 6. Considerato, pertanto, che la sentenza dovrebbe essere annullata con rinvio su questo punto, ma che l'intervenuta prescrizione del reato, contestato al 17/1/2019, impone l'annullamento senza rinvio della decisione per la stessa causa estintiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 Il Presidente