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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6353 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1928/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LO RO Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IL OF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1928 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025, vertente
TRA C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Andrea Fioretti.
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. (C.F. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Romana Tomaselli.
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
contumace.
CONCLUSIONI
L'appellante principale ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
a) in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma parziale dellasentenza n. 18812/2018 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione 16ª - r.g.r.
n. 34047/2015, depositata in cancelleria in data 03 ottobre 2018 e non notificata;
b) accogliere le conclusioni avanzate in prime cure dall'Appellante e conseguentemente, accertare e dichiarare
l'inesistenza di usura originaria e, per l'effetto, condannare la (società CP_3 Controparte_4
(P.iva ); la (c.f. e il Sig. (cod. fisc. P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_4 CP_1 [...]
, in solido tra loro, a rifondere alla la somma risultante dal saldo C.F._2 Parte_1 debitorio al 25/02/2015 pari a Euro 654.191,96 oltre interessi (sulla quota capitale) dal 26/02/2015 al soddisfo
o in una diversa quantificazione, maggiore o minore, che emergerà nel corso del giudizio e o sarà ritenuta di giustizia;
c) in via subordinata: in ipotesi in cui la Corte di Appello adita, all'esito della revisione delle questioni analizzate nel processo di primo grado, dovesse comunque ritenere attendibili le risultanze peritali, ma di discostarsi dalla conclusione del Tribunale di Roma, si chiede che venga accertata e dichiarata la legittimità del tasso di interesse in tutti i trimestri per i quali è stato possibile calcolare il TEG, così come dedotto dal CTU – ipotizzando lo scenario al tasso soglia, addebitando senza ricalcoli la c.m.s. (ipotesi 3, pag. 30 CTU) e così per Euro 646.025,88 e/o della diversa somma (non in peius per la che emergerà Parte_1 nel corso del giudizio e o sarà ritenuta di giustizia.
d) in ogni caso, con vittoria di spese integrali anche del primo grado e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
hanno così concluso: CP_5 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni avversa, domanda eccezione e deduzione
- In via pregiudiziale e preliminare, previo accertamento della inesistenza della procura alle liti depositata all'atto della costituzione in giudizio svolta nell'interesse della nel giudizio di prime cure, nel giudizio CP_6 di appello e nel presente giudizio di riassunzione, dichiarare inammissibile, per assenza di procura, la costituzione in giudizio svolta dalla nell'interesse della nell'ambito del giudizio definito avanti al CP_6
Tribunale di Roma n. RG 34047/2015 nonché avanti Codesta Ecc.ma Corte di Appello nell'ambito del giudizio di impugnazione n. RG 1928/2019 e nel presente giudizio di riassunzione.
- Sempre in via pregiudiziale e preliminare rigettare l'appello proposto dalla Parte_1 in quanto inammissibile per le motivazioni sopra e meglio esposte;
- nel merito e in via principale, rigettare tutte le domande formulate dalla nell'atto Parte_1 di appello e protese alla revisione parziale della sentenza impugnata, in quanto infondate in fatto ed in diritto
e non provate;
- sempre nel merito in accoglimento della impugnazione incidentale, revisionare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la revoca totale del d.i. opposto, respingere tutte le richieste di controparte siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate ed accogliere, invero ed integralmente le conclusioni già precisate in primo grado, contenute nelle note autorizzate conclusive, per come quivi richiamate e trascritte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria eccezione, deduzione
e conclusione;
in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare la mancata costituzione della CP_6
nei confronti della con tutte le decadenze che ne conseguono per legge e dando quindi
[...] Controparte_3 per acclarati i fatti non contestati riferibili alla stessa e, per l'effetto, stante l'accessorietà dei CP_3 rapporti di fideiussione trasporre le conseguenze negative della mancata costituzione anche con riferimento ai fideiussori;
in via preliminare e/o pregiudiziale accertata dalla CTU la mancata indicazione del TAEG dichiarare, per
l'effetto, la nullità totale o parziale del relativo contratto, con adozione dei provvedimenti conseguenti in entrambe le ipotesi;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni di cui trattasi riferibili alla e al Sig. considerata la nullità del contratto di c/c, CP_2 CP_1
l'applicazione di tassi ultra legali e visti gli ultimi e recenti approdi della Suprema Corte e l'assimilabilità del testo di quelle oggetto del giudizio a quelle di cui alla citata sentenza del 2017;
in via principale accertare e dichiarare la legittimità della spiegata opposizione e, per l'effetto, nel merito dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il d.i. opposto n. 7793/15 emesso dal Tribunale ordinario di Roma il 30/03/15 e notificato via PEC il successivo 02/04/2015 e, per l'effetto, revocarlo integralmente;
ancora nel merito rigettare tutte le richieste e le eccezioni ex adverso formulate nella comparsa di costituzione
e risposta siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate anzi palesemente contraddette dalla CTU;
sempre nel merito, in via riconvenzionale accertate e dichiarate le nullità di cui sopra anche con riferimento all'omessa indicazione del TAEG e del T.E.G, così come l'applicazione di un tasso di interesse usurario Cont contrattuale, per come accertato in sede di CTU, dichiarare illegittima ed infondata la pretesa della e considerare, invero, la decurtazione dei due terzi rispetto all'importo richiesto dalla stessa per come accertato
è dichiarato dalla CTU ancora nel merito, in via riconvenzionale accertato l'omesso adempimento dell'onere Cont probatorio da parte della per un trimestre del 2011, proceduto alla fissazione del SALDO ZERO alla data del 01/06/2011 accertare e dichiarare l'esistenza di una posizione creditoria finale della Nei Controparte_3 Cont confronti della pari ad euro 116.888,90 e, nella denegata ipotesi di rimessione sul ruolo per far procedere la dott.ssa al calcolo con azzeramento del SALDO successivo al trimestre mancante, comunque, Persona_1 disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del d.i. opposto in accoglimento alle richieste già svolte con
l'istanza ex art. 177 c.p.c., quivi da intendersi tutte reiterate;
sempre nel merito e in via riconvenzionale accertato e dichiarato il diritto della di accedere alle moratorie richieste e, comunque, accertato e CP_3 dichiarato il diritto al risarcimento del danno subito dalla stessa per effetto della non concessione CP_3 Cont delle moratorie richieste e dell'illegittima segnalazione subita presso la Banca d'Italia, condannare la alla refusione del danno non patrimoniale in via equitativa e di quello patrimoniale nella misura di euro 500.000,00
(cinquecentomila/00) o di quella somma che meglio verrà accertata nel corso del procedimento;
sempre in via riconvenzionale accertato e dichiarato l'atteggiamento defatigatorio assunto da parte opposta con la costituzione nel giudizio di opposizione, così come valutata la non partecipazione della parte opposta al procedimento di mediazione e, comunque, l'esito negativo dello stesso per mancata volontà della , CP_6 disporre la condanna risarcitoria ritenuta di giustizia, eventualmente liquidata in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., con adozione di ogni provvedimento conseguente anche avuto riguardo alle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. in qualità di debitrice principale, nonché Controparte_3 CP_5 CP_2
in qualità di garanti, proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso
[...]
il decreto ingiuntivo n. 7793/2015, emesso in favore della Controparte_7
er l'importo di € 654.191,96, quale saldo debitore del conto corrente n. 25152, acceso
[...]
in data 18.10.2001, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 14,125% (e, comunque,
nei limiti del tasso soglia) con decorrenza dal 26.2.2015.
Gli opponenti eccepivano la nullità del contratto di conto corrente n. 25152, poiché non contenente l'indicazione del T.A.E.G..; lamentavano, altresì, che il credito oggetto di ingiunzione era il portato della illegittima capitalizzazione degli interessi debitori,
dell'applicazione di tassi usurari nonché dell'addebito di commissioni di massimo scoperto non dovute.
In via riconvenzionale chiedevano la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta scorretta della stessa.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18812/2018, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la Controparte_3
ed i garanti e al pagamento, in solido tra loro, in favore CP_5 CP_2 CP_2
della della somma di € 215.437,50 (saldo debitore Parte_1
ricalcolato, alla data del 25.2.2015, del conto corrente n. 25152). Rigettava invece ogni ulteriore e diversa domanda formulata dalla e dai garanti e Controparte_3 CP_5
Contr nei confronti della CP_2 CP_2
La parziale rideterminazione del saldo conseguiva all'accertamento dell'usura originaria al momento della stipula del contratto di conto corrente.
Il Tribunale compensava le spese di lite in ragione di un terzo, e poneva i rimanenti due terzi a carico degli opponenti. Analogamente poneva le spese di C.T.U. a carico degli opponenti in solido per due terzi e per il rimanente terzo a carico della banca.
Contr
3. La ha proposto appello in via principale per i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva rilevato l'usura originaria,
sulla base di un TEG calcolato nella misura del 15,06%, superiore al tasso soglia del 15%,
sebbene il C.T.U. avesse precisato che la formula del TEG proposta dal consulente degli opponenti non fosse idonea a una verifica ex ante dei tassi pattuiti, dato che il massimo scoperto del primo trimestre, in sostituzione dell'affidato contrattuale si basava su una verifica ex post e che non poteva essere utilizzata la formula del TAEG, in assenza di dati sull'affidamento.
Il tasso di riferimento era quindi necessariamente quello contrattuale del 14,125%. Pure arbitrario era il riferimento, per la determinazione del TEGM, alla classe di importo di credito superiore a € 5.154,67, anche se il contratto di conto corrente, alla data di stipula e in assenza di affidamento, riportava naturalmente come saldo iniziale un valore pari a 0.
Di conseguenza quanto meno avrebbe dovuto prendersi quale riferimento il TEGM del
12,67 % (tasso soglia del 19,005%) corrispondente alla classe di importo inferiore a €
5.154,67.
Con il secondo motivo l'appellante ha chiesto, in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo, la riforma della statuizione sulle spese di lite.
4. Gli appellati hanno a loro volta proposto appello incidentale per i seguenti motivi.
Con il primo motivo hanno lamentato che il giudice di primo grado aveva ingiustamente e contraddittoriamente rigettato le eccezioni di parte opponente di nullità
delle fideiussioni sottoscritte, rilevandone l'intempestività e la genericità unitamente alla mancata allegazione del provvedimento n. 55 della Banca d'Italia del 2.5.2005 e del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per i quali asseriva non operare il principio iura novit curia.
Invece il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la nullità totale delle fideiussioni, stanti i propri poteri officiosi e la natura di fatto notorio o comunque normativa degli atti sopra citati.
Con il secondo motivo gli appellanti incidentali hanno lamentato che il Tribunale non aveva dichiarato la contumacia parziale della opposta nei confronti della debitrice principale, stante l'omessa indicazione della stessa nella comparsa di costituzione e risposta.
Se il giudice di primo avesse agito correttamente ne sarebbe conseguita la mancata prova del credito nei confronti della stessa e, quindi, la revoca totale del decreto ingiuntivo opposto.
Con il terzo motivo gli appellanti incidentali hanno lamentato che il Tribunale non aveva dato rilievo all'omessa indicazione del TAEG nel contratto, deducendo erroneamente che il relativo obbligo decorreva dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, quando invece già era previsto sin dalla data di entrata in vigore della legge n. 154/1992, in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 4. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto procedere dell'applicazione del tasso nominale di riferimento dei BOT ai sensi dell'art. 117 T.U.B..
Con il quarto motivo gli appellanti incidentali hanno lamentato che il Tribunale non aveva correttamente applicato il principio dell'onere della prova, gravante sulla parte opposta quale attrice in senso sostanziale, e non assolto con riferimento al terzo trimestre
2008 e al secondo trimestre del 2014 da cui doveva conseguire la revoca totale del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento di un credito in favore della correntista.
Con il quinto motivo hanno lamentato l'omessa considerazione del compendio probatorio offerto dagli opponenti a sostegno delle domande risarcitorie.
Con il sesto motivo hanno censurato la statuizione sulle spese di lite che poneva a loro carico due terzi delle spese, in quanto non proporzionata all'esito della lite.
5. Nel corso del giudizio d'appello è stato interrotto il processo a causa della dichiarazione di liquidazione giudiziale della società CP_3
A seguito della riassunzione del processo è stata dichiarata la contumacia della giudiziale. CP_3
e hanno invece depositato una nuova comparsa di CP_5 Controparte_2
costituzione in riassunzione, eccependo l'inesistenza della procura alle liti avversaria depositata all'atto della notifica del ricorso per riassunzione, così come della medesima procura alle liti offerta all'atto della prima notifica dell'atto di citazione in appello e nel giudizio di primo grado.
Hanno dedotto che si trattava di mera copia fotostatica della detta procura generale alle liti riportante timbro e firma autografa del Notaio rogante del 14.10.2011 e di cui la stessa parte dichiarava la conformità all'originale e ciò in spregio alla legge notarile che permette esclusivamente al notaio rogante di rilasciare copie.
6. Preliminarmente deve essere rigettata quest'ultima eccezione, in assenza di specifiche contestazioni sulla conformità della copia prodotta in atti all'originale (che nella specie è appunto una copia certificata dal notaio) secondo quanto richiesto dall'art. 2719 c.c. (v. Cass.
n. 17313/2021).
Sempre preliminarmente deve essere rigettata anche l'eccezione di inammissibilità
dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione
si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
7. Il primo motivo d'appello principale è fondato.
Il contratto di conto corrente stipulato tra le parti non prevede una pattuizione di apertura di credito, ma indica solamente un tasso debitore del 14,125% che in effetti negli estratti conto viene riportato e applicato come tasso relativo a “scoperto transitorio preventivamente autorizzato”.
La formula proposta dal consulente di parte opponente e che ha portato all'accertamento dell'usura originaria è la seguente relativa all'accertamento del TEG secondo le Istruzioni
della Banca d'Italia:
INTERESSI X 36.500 100 Pt_2
T.E.G. = _________________ + _____________
NUMERI DEBITORI ACCORDATO
La formula è stata quindi adattata sostituendo al primo addendo con il tasso percentuale previsto in contratto e il secondo dividendo con le spese pattuite rapportate al massimo scoperto rilevato nel corso dell'operatività del primo trimestre.
Il C.T.U. stesso ha rilevato che l'applicazione di tale formula presuppone la conoscenza del dato relativo all'affidamento, poiché il massimo scoperto del primo trimestre (in sostituzione dell'affidato contrattuale) potrebbe non essere rappresentativo dell'effettivo credito concesso dalla banca alla società.
L'adattamento della formula nei termini sopra indicati non porta a una determinazione del TEG attendibile ai fini del rilievo dell'usura originaria, perché si sostituisce a un dato certo iniziale, l'ammontare dell'affidamento, con un dato variabile postumo rispetto alla pattuizione contrattuale, ossia lo scoperto eventuale del trimestre (in questo caso è stato utilizzato il saldo del primo trimestre).
Inoltre il TEGM di riferimento viene determinato sulla base delle operazioni di apertura di credito di importo superiori a € 5.154,67, categoria del tutto eterogenea rispetto alla pattuizione in esame di un tasso debitore relativo a eventuale scoperto tollerato, di entità
appunto variabile.
Ne deriva che non emerge il superamento del tasso soglia con riferimento ai parametri indicati nel decreto ministeriale del trimestre di riferimento.
8. Passando all'esame dell' appello incidentale si osserva quanto segue.
Il primo motivo è infondato.
Il rilievo officioso della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust nel caso in esame è precluso dalla mancanza della documentazione in atti da cui potere ricavare i profili di nullità, tenuto conto che nemmeno si tratta di fatti tempestivamente allegati dalle parti.
In tal senso si espressa la Corte di Cassazione affermando in fattispecie analoga che “Le
nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo
in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente
allegati dalle parti (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un
contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato
la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non
avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo).” (Cass. n. 20713/2023, Rv. 668476 –
02).
In ogni caso non sarebbe accoglibile l'assunto degli appellanti incidentali della nullità
integrale delle fideiussioni come conseguenza del provvedimento della Banca d'Italia n. 55
del 2.5.2005 che ha dichiarato parzialmente nullo lo schema contrattuale standardizzato adottato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), per violazione dell'art. 2, comma 2, lett.
a) della legge n. 287/1990.
La tesi della nullità integrale è stata smentita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle
dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a)
della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della
legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema
unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo
che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”(Cass.
Sez. Un. 41994/2021, Rv. 663507 - 01).
9. Pure è infondato il secondo motivo, dato che nella comparsa di costituzione e risposta
Contr la ha chiesto in via principale il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e la conferma dello stesso, dimostrando di non volere rinunciare ad alcuna domanda nei confronti della debitrice principale.
10. Il terzo motivo pure è infondato.
L'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è
solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D. Lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (così
Cass. n. 39169/2021).
11. Il quarto motivo è infondato perché la sola mancanza di due estratti scalari non inficia la possibilità di ricostruire il saldo del conto, in presenza di tutti gli estratti conto e non essendo rilevante l'usura c.d. sopravvenuta.
12. Il quinto motivo, oggetto di rinuncia da parte di e di è CP_2 CP_5
infondato.
Gli opponenti nel primo grado di giudizio hanno lamentato l'illiceità della condotta della banca per l'asserito illegittimo rigetto delle richieste di moratoria presentate dalla CP_3
volte a ottenere una sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate di due contratti di finanziamento. A fronte della giustificazione della banca secondo cui i finanziamenti erano già stati oggetto di moratoria ABI di sospensione, alcuna valida replica è stata effettuata.
Anche con riferimento alla asserita illegittima revoca dei finanziamenti, alcun profilo specifico di violazione di norme di correttezza e buona fede è stato illustrato.
13. Per quanto sopra esposto deve essere accolto l'appello principale, con conseguente rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, e rigettato invece l'appello incidentale.
Di conseguenza le spese di lite e di C.T.U. del primo grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati incidentali, così come le spese del presente grado.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
2) Rigetta gli appelli incidentali;
3) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del primo grado di giudizio nella misura integrale di € 18.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Pone integralmente le spese di C.T.U. a carico degli appellanti in solido;
Contr 5) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 18.000,00 per compensi ed € 1.165,50 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione,
se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL OF LO RO